Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-05-03, n. 201702017
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2017
N. 02017/2017REG.PROV.COLL.
N. 06018/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6018 del 2013, proposto da CO AL, NI RR e AE RC, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e IO Carta, con domicilio eletto presso lo studio IO Carta in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
UD AN, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV n. 2722 del 10 maggio 2012, resa tra le parti, concernente la decorrenza dell’anzianità assoluta di Ufficiali dell’Arma dei carabinieri assunti con procedura di stabilizzazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Luca Lamberti, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti, Ufficiali del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri transitati in s.p.e. con “anzianità assoluta” all’8 ottobre 2008 a seguito di superamento di pubblico concorso indetto con d.d. 23 aprile 2008, hanno impugnato avanti il T.a.r. Lazio i decreti di nomina in s.p.e. degli Ufficiali appartenenti alla prima ed alla seconda aliquota della procedura di stabilizzazione indetta, ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con d.d. 12 gennaio 2009, ritenuti illegittimi quanto all’attribuzione di “anzianità assoluta” al 1 luglio 2008, dunque anteriore a quella dei ricorrenti, benché la citata procedura di stabilizzazione fosse successiva al concorso pubblico superato dai medesimi.
2. Con sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2722 del 10 maggio 2012 è stato accolto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza di rigetto emanata in prime cure e, per l’effetto, tali decreti sono stati annullati “ limitatamente alla decorrenza ”.
3. Successivamente i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione di tale sentenza; costituitasi la resistente Amministrazione, questa Sezione, con