Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-23, n. 202406616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-23, n. 202406616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406616
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 06616/2024REG.PROV.COLL.

N. 04979/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4979 del 2021, proposto da
Trapper S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, L F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A C, sito in Roma, piazza della Marina, n. 1.



contro

Comune di Lavagno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fallimento Lavagno Servizi S.r.l., S A, M D M, non costituiti in giudizio.



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1138/2020 dell’8 ottobre – 26 novembre 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la validità dell’atto di cessione delle aree stipulato fra la Trapper S.r.l. e il Comune di Lavagno in data 20 giugno 2008 rep. n. 315 con particolare riferimento all’area ove insiste il pozzo Lepia.

La Trapper s.r.l., con atto di citazione notificato al Comune di Lavagno, ad Albi Simone, a Di Marco Massimo e alla società Lavagno Servizi S.r.l. in fallimento, chiedeva al Tribunale di Verona la declaratoria di nullità, e in subordine di annullamento, del predetto atto di cessione, nella parte in cui era stata ceduta anche la porzione di terreno sulla quale insisteva il pozzo oggetto del contratto preliminare stipulato fra la stessa attrice e la società Lavagno Servizi S.r.l. in data 10 maggio 2007, con conseguente condanna del Comune di Lavagno a restituire alla società attrice il mappale n. 1108, foglio 16, NCEU del Comune di Lavagno, via della Scienza, per procedere contestualmente al trasferimento dello stesso bene alla società Lavagno Servizi S.r.l, nel frattempo assoggettata a procedura fallimentare.

In virtù della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciato dal Tribunale di Verona, con sentenza nr. 2060/16, l’odierna appellante riassumeva il giudizio innanzi al T.a.r. per il Veneto, che, con sentenza n. 1138/2020, pubblicata il 26 novembre 2020, respingeva il ricorso condannando la Trapper alla rifusione delle spese di causa alle parti resistenti.

Con atto di appello notificato alle parti costituite nel giudizio di primo grado e regolarmente depositato nella Segreteria del Consiglio di Stato, la Trapper s.r.l. ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r., deducendo i seguenti motivi di ricorso:

l’atto di cessione è invalido per mancanza di volontà o di causa o, comunque, è annullabile per errore (generato da una “confusione catastale”) dell'atto di cessione gratuita delle aree destinate ad opere di urbanizzazione del 20 giugno 2008, nella parte in cui prevede il trasferimento in favore del Comune di Lavagno (acquirente) del pozzo Lepia e dell’area di sedime: ciò in quanto dette aree erano già state alienate dalla Trapper alla Lavagno Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune di Lavagno, con contratto denominato “preliminare di concessione di pozzo e relativo manufatto e pertinenze” del 10 maggio 2007; vicenda che il Comune di Lavagno non poteva ignorare in quanto socio della società in house providing Lavagno Servizi S.r.l.

Il Comune di Lavagno si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Ta.r. ha respinto il ricorso, ritenendo le aree di cui trattasi “validamente acquisite dal Comune, che è divenuto proprietario anche di quanto costruito sopra il suolo (il pozzo e i manufatti accessori) in forza del principio dell’accessione

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