Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-08, n. 202408097
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2024
N. 08097/2024REG.PROV.COLL.
N. 01382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2021, proposto dalle Fattorie Toscane Società Agricola S.a.s. di Negro Nadia &C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
Comune di Ponsacco e Unione dei Comuni della Valdera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A A, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Cappella in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con la Soprintendenza per le Province di Pisa e Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
nei confronti
Esedra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
Nello Corsi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01499/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponsacco con l’Unione dei Comuni della Valdera, della Provincia di Pisa, di Esedra S.r.l. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Fattorie Toscane Società Agricola S.a.s. (di seguito, Fattorie Toscane) è proprietaria di un vasto fondo rustico collocato a cavallo tra i Comuni di Pontedera e Ponsacco, sul quale insistono diversi edifici a uso agricolo riconosciuti di carattere monumentale. Fra questi, la Villa Toscanelli Riccardi con i suoi annessi e il parco circostante, beni vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, ricadenti nel territorio di Pontedera.
2. - Con ricorso al T.a.r. per la Toscana ha impugnato l’autorizzazione del 18 marzo 2014, rilasciata dal S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni della Valdera alla Esedra S.r.l. per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Ponsacco, lungo la strada provinciale delle Colline per Legoli, su di un terreno agricolo, censito al catasto terreni di detto Comune al fg. 6 particelle n. 154 e 155 (ex 121), confinante con la sua proprietà e sul quale essa ricorrente assume di essere titolare del diritto di prelazione agraria in quanto coltivatrice diretta. Il predetto terreno è attraversato da un corso d’acqua denominato “Rio Malsatto”.
L’impugnazione, affidata a nove motivi di diritto, è stata altresì indirizzata avverso il permesso di costruire rilasciato in pari data dal Comune di Ponsacco e tutti gli atti connessi e presupposti, ivi compresi gli assensi pronunciati dalla Provincia di Pisa relativi agli scarichi delle acque reflue, alle opere realizzate in prossimità del torrente Malsatto ed alla viabilità, nonchè i pareri favorevoli resi dalla locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, come identificati nella epigrafe della sentenza appellata cui si fa rinvio.
2.1. - Con motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2015, il gravame è stato esteso alla nota del 26 novembre 2014, con cui la Provincia di Pisa ha respinto l’istanza di riesame della pratica relativa all’installazione dell’impianto con riguardo allo specifico profilo del rispetto delle disposizioni in materia di viabilità.
2.2. - Con ulteriori motivi aggiunti depositati l’8 maggio 2015, Fattorie Toscane ha infine impugnato, seppure in via dichiaratamente cautelativa, le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Pisa a Esedra S.r.l. per lo scarico delle acque reflue e superficiali nel rio Malsatto, che attraversa il terreno su cui sorge l’impianto in questione, e per la deviazione di un tratto dello stesso rio.
Gli atti introduttivi contengono anche una domanda risarcitoria.
Nelle more del giudizio, l’impianto è stato realizzato ed è entrato in funzione.
3 - Con la sentenza n. 1499 del 2020, il T.a.r. per la Toscana:
- ha accolto l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione della Provincia di Pisa, in ragione di una modifica della normativa regionale, sopravvenuta all’introduzione del giudizio di primo grado, che ha trasferito le funzioni in materia ambientale dalle Province alla Regione Toscana, qualificando tuttavia la Provincia di Pisa come sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. della Regione Toscana, non costituitasi;
- ha respinto il primo motivo, afferente all’assunto difetto di legittimazione alla richiesta di rilascio della autorizzazione in capo ad Esedra s.r.l. incentrata sulla qualità di mero promissario acquirente del terreno, a confine, prescelto per la localizzazione dell’impianto;
- ha respinto il secondo motivo, incentrato sulla presunta violazione del diritto di prelazione agraria spettante alla ricorrente, fondato sulla qualità di coltivatore diretto, sul terreno acquistato da Esedra per la localizzazione dell’impianto;quest’ultimo motivo è stato dichiarato anche improcedibile stante il mancato esercizio del retratto nel termine di legge annuale, dalla trascrizione della vendita del terreno in favore di Esedra (motivi 1 e 2);
- ha respinto nel merito i motivi terzo e quinto del ricorso introduttivo, escludendo la sussistenza di un pregiudizio paesaggistico, ritenendoli, conseguentemente, anche inammissibili per carenza di interesse, avendo la ricorrente allegato proprio un siffatto pregiudizio per giustificare l’interesse a ricorrere, poi rivelatosi infondato. In particolare ha escluso che il nuovo impianto potesse pregiudicare la visuale sulla Villa Toscanelli Riccardi e sul parco attiguo, in violazione delle disposizioni di tutela paesaggistica e di quanto previsto dall’art. 27 del regolamento edilizio del Comune di Ponsacco che appresta una tutela di carattere urbanistico agli edifici di carattere monumentale, facendo divieto di localizzare, in prossimità degli stessi, impianti di carburanti;
- ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse ad agire (in conseguenza del rigetto nel merito dei motivi 3 e 5 relativi al lamentato pregiudizio paesaggistico dell’area), i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo e nono del ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti (concernenti profili vari di sicurezza della circolazione stradale e di tutela del torrente “Rio Malsatto”);
- ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
4 - Avverso la predetta sentenza Fattorie Toscane Società Agricola S.a.s. di Negro Nadia &C. ha interposto appello per chiederne la riforma in quanto errata in diritto, articolando quattro macro-motivi di gravame (a loro volta articolati in più specifiche sub-censure, per un totale di quattordici), con cui sono stati, altresì, riproposti i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r. in quanto dichiarati inammissibili per difetto di interesse (4, 6, 7, 8, 9 e i motivi aggiunti).
5 - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ponsacco con la Unione dei Comuni della Valdera, la Provincia di Pisa, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la controinteressata Esedra s.r.l. chiedendone la reiezione in quanto infondato nel merito.
5.1. - Esedra, nel costituirsi in giudizio, ha anche riproposto le eccezioni preliminari assorbite o comunque non esaminate dal T.a.r. e segnatamente:
a) di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria opposto dalla appellante per comprovare il difetto di legittimazione di Esedra alla domanda di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del distributore;
b) di inammissibilità e/o improcedibilità per difetto di rituale notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato (essendo stata la notifica eseguita presso l’Avvocatura della Regione Toscana) dell’impugnativa proposta avverso i pareri della locale Soprintendenza, con conseguente inammissibilità del quarto e dell’ottavo motivo di appello relativi ai suddetti pareri;ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe rappresentata dalla mancata impugnazione della nota della Soprintendenza prot. n. 1658 del 17.2.2016 che ha ulteriormente escluso la sussistenza del vincolo ex art. 142, comma primo, lett. c) del d.lgs. n. 142/2004 in riferimento alla presenza del Rio Malsatto nella zona di interesse;
c) di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti aventi ad oggetto le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Pisa in quanto impugnate decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione sull’albo pretorio;
d) di inammissibilità dell’ottavo motivo del ricorso introduttivo (e quindi dei corrispondenti settimo e undicesimo di appello), avente ad oggetto la presunta violazione della fascia di rispetto idraulica ex art. 93 e ss. del R.D. n. 523/1904, in quanto l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al decreto n. 13663 del 30.8.2018 - che ha autorizzato il progetto di Esedra sotto i profili idraulici - non sarebbe stata impugnata da Fattorie Toscane e, in ogni caso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a motivo della stretta attinenza al regime delle acque pubbliche della questione della distanza delle opere realizzate da un corso d’acqua pubblica;
e) di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte relativa all’impugnativa della nota prot. n. 300097/08.02.04 del 26.11.2014 della Provincia di Pisa, che si riflette sulla inammissibilità del corrispondente decimo motivo di appello, trattandosi di atto meramente confermativo e, come tale, non lesivo;
f) di inammissibilità del motivo B dei secondi motivi aggiunti, riproposto come dodicesimo motivo di appello, in quanto la censura sulla natura di strada privata che intercetta lo svincolo di uscita dal distributore sarebbe stata inammissibilmente articolata con mero rinvio per relationem ad una perizia di parte e in quanto l’errore sulla denominazione di tale strada sarebbe stato ingenerato dalla ricorrente.
5.2. – Anche la Provincia di Pisa ha sollevato eccezioni di irricevibilità per tardiva impugnazione delle autorizzazioni rilasciate e di inammissibilità.