Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-07-16, n. 201204142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-07-16, n. 201204142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204142
Data del deposito : 16 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08706/2007 REG.RIC.

N. 04142/2012REG.PROV.COLL.

N. 08706/2007 REG.RIC.

N. 00825/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 8706 del 2007, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



contro

R S, rappresentato e difeso dall’avv. N Z, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. S Cs in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, come da mandato della comparsa di costituzione e risposta;



sul ricorso in appello n. 825 del 2010, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



contro

R S, rappresentato e difeso dall’avv. N Z, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. S Cs in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, come da mandato della comparsa di costituzione e risposta;



per la riforma

quanto al ricorso n. 8706 del 2007:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 786 del 16 marzo 2007;

quanto al ricorso n. 825 del 2010:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 2948 del 17 novembre 2009;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. D S e uditi per le parti l’avvocato N Z e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8706 del 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 786 del 16 marzo 2007 con la quale sono stati riuniti ed accolti due diversi ricorsi proposti da R S rispettivamente per l'annullamento, quanto al ric. n.. 1074/02, del provvedimento 8.11.2001 n. 17132/P con il quale il Comando nucleo provinciale Polizia tributaria della Guardia di finanza di Treviso ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna per tre giorni e del successivo provvedimento 13.2.2002 di reiezione del ricorso gerarchico, nonché, con motivi aggiunti, della deliberazione della Commissione permanente di avanzamento e valutazione della Guardia di finanza del 10.11.2004, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di maresciallo aiutante; e, quanto al ric. n. 283/06, della deliberazione della Commissione permanente di avanzamento e valutazione della Guardia di finanza del 10.11.2004, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di maresciallo aiutante.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, col ricorso n. 1074/02 il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di finanza (attualmente in congedo), esponeva di essere stato incolpato, con contestazione di addebiti del 19 ottobre 2001, per aver fatto circolare notizie prive di fondamento lesive della dignità personale di un ufficiale del Corpo. All’esito del procedimento disciplinare, gli è stata inflitta con provvedimento 8 novembre 2001 n. 17132/P la sanzione della consegna per tre giorni, confermata a seguito del ricorso gerarchico dell’interessato.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, il ricorrente aveva poi impugnato la deliberazione della Commissione permanente di avanzamento e valutazione della Guardia di finanza del 10 novembre 2004, con cui è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di maresciallo aiutante. Il giudizio negativo è motivato col rilievo che “dalle motivazioni delle sanzioni disciplinari inflitte all’ispettore si evince un comportamento negligente, superficiale nonché improntato a scarso senso del dovere e di responsabilità tanto da procurare disservizio e nocumento all’immagine del Corpo”.

Avverso tali provvedimenti vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Con il successivo ricorso n. 283/06, proposto col patrocinio di un diverso difensore, il ricorrente aveva impugnato la medesima deliberazione con cui è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore di maresciallo aiutante.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione al ritardo nell’avvio del procedimento disciplinare ed alla carente motivazione del giudizio di avanzamento.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione al corretto svolgimento dell’azione

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