Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-08-08, n. 201603541

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-08-08, n. 201603541
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603541
Data del deposito : 8 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2016

N. 03541/2016REG.PROV.COLL.

N. 10466/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10466 del 2015, proposto da:
Comune di Cutrofiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso Laura Polimeno, in Roma, via Giulio Venticinque, n. 6;

contro

Movit s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato F G Mezio, con domicilio eletto presso Carla Licignano, in Roma, via Amelia, n. 15;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, n. 02683/2015, resa tra le parti, concernente valutazione impatto ambientale per l'apertura di una cava di calcarenite.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Movit s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati G B e F G Mezio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con determinazione n. 43/reg.sett. e n. 166/reg./gen. del 13/2/2014, il Comune di Cutrofiano ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo su un progetto per la coltivazione di una cava di calcarenite presentato dalla Movit s.r.l. adducendo che:

a) l’intervento ricadeva in area individuata come zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) di tipo B2 dal Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con delibera del Consiglio regionale 20/10/2009 n. 230;

b) per le suddette zone, in base di quanto prescritto nella “Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque” – Zone di protezione Speciale Idrogeologica (misura M2.9) sussistevano svariati divieti, tra cui, nello specifico, quelli concernenti:

realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni ”;

cambiamenti dell’uso del suolo ”;

trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree ”;

c) non sussistevano i presupposti per applicare la deroga prevista dal paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI, art. 7.5, delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, secondo cui “ sono poste in deroga quelle attività che specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo ”, in quanto il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato con delibera della Giunta regionale 15/5/2007 n. 580, che consentiva nell’area di che trattasi l’esercizio delle cave, non era più vigente poiché sostituito dal nuovo PRAE, approvato con delibera della Giunta regionale 23/2/2010 n. 445 e, quindi, successivamente al PTA.

Ritenendo il provvedimento negativo illegittimo, la Movit lo ha impugnato con ricorso al TAR Puglia – Lecce che con sentenza 10/9/2015 n. 2683 lo ha accolto rilevando che: << è condivisibile la censura con la quale viene dedotta la mancata applicazione delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI, art.7.5 – attività in deroga, le quali stabiliscono che “Sono attività in deroga quelle attività che, specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest’ultimo… la deroga è comunque riapplicabile su tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020”.

Nella specie, non è in contestazione che l’area oggetto di intervento risulti perimetrata nel PRAE – Piano Regionale Attività estrattive, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580, come “area coltivabile per attività estrattiva e nella carta giacimento logica allegata a tale Piano la stessa è individuata come calcarenite”.

Risulta quindi evidente l’erroneo convincimento in cui è incorso il Comune nel non ritenere applicabile la deroga suindicata al PTA.

Né può condividersi l’assunto espresso dalla difesa civica a dir del quale la circostanza che il PRAE sia stato oggetto di successiva variazione con deliberazione di G.R. 445/2010, in data successiva a quella di approvazione del PTA (D.G.R. 230/2009), impedirebbe l’applicazione della deroga prevista in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo.

Infatti, la norma che permette la coltivazione, nella specie, è la previsione di tale destinazione nel PRAE approvato in data anteriore al PTA e la deroga prevista dallo stesso PTA in favore delle previsioni contenute in precedenti piani.

Infatti, se la ragion d’essere della deroga è la tutela dell’affidamento, a nulla rileva che il PRAE sia stato oggetto di successive modifiche.

Tale conclusione sarebbe infirmata solo se il PRAE, nell’ultima versione, escludesse la coltivazione dell’area de qua;
in questo senso, tuttavia, la P.A. non ha rilevato alcunché
>>.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Cutrofiano.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Movit.

Con successive memorie entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 23/6/2016, la causa è passata in decisione.

Ha carattere assorbente l’esame della censura con cui l’appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la deroga di cui all’art.

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