Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-11, n. 202502028

CS
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
0
0
05:06:40
CS
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-11, n. 202502028
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502028
Data del deposito : 11 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2025

N. 02028/2025REG.PROV.COLL.

N. 05886/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5886 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Gabriella Di Pentima, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Maria Gabriella Di Pentima e dall’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per le risorse umane, ufficio contenzioso e affari legali, prot. n. 333.A./U.C. 5158 TL del 15 novembre 2019 - recante il diniego di rimborso delle spese legali chieste dal dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza dottor -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, in relazione a un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione.

2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:

a) in data 3 marzo 2017 venne notificato al dottor -OMISSIS- un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. in relazione al procedimento penale (numero di registro generale delle notizie di reato -OMISSIS-) pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì, con riferimento al delitto di cui agli articoli 110 e 479 c.p. per aver, in ipotesi, egli, in concorso con un ispettore superiore, falsamente attestato l’esito degli accertamenti inerenti alla detenzione di un’arma in data 27 aprile 2016, quando era in servizio presso la Questura di Forlì-Cesena;

b) il fatto contestato atteneva alla sottoscrizione di una nota - predisposta da un’assistente capo, sua subalterna - di risposta a una formale richiesta pervenuta dalla stazione dei carabinieri di Cesena, in cui l’interessato diede atto di non conoscere le generalità complete e il domicilio di -OMISSIS-, ex sovrintendente capo in quiescenza dal 2 gennaio 1994 dopo aver prestato servizio per 24 anni presso la Questura di Forlì-Cesena e ultimo intestatario di un’arma su cui i militari stavano svolgendo accertamenti;

c) il procedimento penale a carico del dottor-OMISSIS- si concluse con una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero del 10/12 aprile 2017, a cui seguì un decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 18 maggio 2017;

d) in data 29 agosto 2017 l’interessato ha chiesto all’amministrazione dell’interno il rimborso delle spese legali sostenute, quantificate in euro 5.202,08;

e) con nota dell’11 dicembre 2017 l’amministrazione ha chiesto l’obbligatorio parere sull’istanza dell’interessato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, la quale, con nota prot. 59467-P del 14 dicembre 2017, ha espresso parere sfavorevole, reputando mancante « il nesso tra il fatto che ha originato il giudizio ed il diligente, corretto e legittimo esercizio dei compiti istituzionali » ed escludendo, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dal citato art. 18, ovverosia la connessione dei fatti di causa con l’espletamento del servizio oppure con l’assolvimento di obblighi istituzionali;

f) in data 10 luglio 2018 l’amministrazione, ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato il preavviso di rigetto all’istante, il quale, in data 2 agosto 2018, ha presentato una memoria, evidenziando che la responsabilità andava attribuita al soggetto che materialmente aveva redatto la nota di risposta ai carabinieri;

g) in data 8 aprile 2019 l’amministrazione ha inoltrato la memoria dell’interessato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, la quale, con nota prot. 17676-P del 17 aprile 2019, ha confermato il parere negativo;

h) in data 13 giugno 2019 l’istante ha presentato una memoria integrativa, insistendo sulla spettanza del beneficio;

i) ritenendo tale ultimo atto defensionale privo di elementi di novità in fatto e in diritto, l’amministrazione ha respinto l’istanza con la già citata nota del 15 novembre 2019.

3. Detto provvedimento è stato impugnato dal dottor -OMISSIS- con ricorso n. 58 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna e affidato a tre motivi così compendiati: « Sussistenza dei requisiti ex art. 18

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi