Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-07, n. 202209732

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-07, n. 202209732
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209732
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 09732/2022REG.PROV.COLL.

N. 04005/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2021, proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Cooperativa Sociale Auxilium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.B. Martini, n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 204/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della s.r.l. Cooperativa Sociale Auxilium;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Fabrizio Di Rubbo e uditi per le parti gli avvocati A S e R D B;

Considerato e ritenuto in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso proposto in primo grado, la cooperativa sociale Auxilium ha impugnato il provvedimento n. 2931 dell’11 gennaio 2016 con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza aveva denegato la revisione dei prezzi richiesta dalla ricorrente sui corrispettivi percepiti negli anni 2006, 2007 e 2008 in relazione al contratto, stipulato in data 23 marzo 2006 ad esito di una gara pubblica, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione di n. 2 case di alloggio. L’impugnata determinazione era motivata in ragione dell’afferenza delle prestazioni contrattuali alla categoria dei “Servizi sanitari e sociali” di cui all’Allegato “B” del D.lgs. n. 163/2006, ai quali non è applicabile la disciplina della revisione prezzi di cui all’art. 115 , secondo quanto disposto dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Col primo motivo di ricorso – rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 4, L. n. 537/1993 e art. 253 del D.lgs. n. 163/2006. Violazione del regime della successione delle leggi nel tempo, carenza di istruttoria, erronea ed illegittima motivazione ” – si è sostenuto che il provvedimento avesse fatto un’erronea applicazione delle norme di legge, atteso che la revisione prezzi era dovuta in ragione non dell’art. 115 D.lgs. n. 163/2006, bensì del previgente art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993, in quanto applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa: disposizione, quest’ultima, cui non è riferibile l’esclusione prevista dall’art. 20 D.lgs. n. 163/2006 con riguardo agli appalti di servizi inclusi nell’Allegato B di detto Codice.

Col secondo motivo di ricorso – rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 codice appalti in quanto norma applicabile anche ai contratti di cui all’All. II B del D.Lgs n. 183/2006 ” – proposto per il caso in cui si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 115 D.lgs. n. 163/2006, si è sostenuto che la revisione prezzi, comunque, non si sarebbe dovuta ritenere preclusa, trattandosi di un istituto di carattere generale insuscettibile di limitazioni.

La ricorrente ha inoltre domandato di condannare l’Amministrazione all’attivazione del procedimento volto all’erogazione delle somme spettanti.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, che - concludendo nel merito per il rigetto del gravame, anche in ragione dell’addotta natura di rinnovazione e non di proroga della fattispecie contrattuale interessante le parti - ha eccepito preliminarmente: il difetto di giurisdizione;
il difetto della propria legittimazione passiva, atteso che la pretesa revisione di prezzi si riferiva ad un contratto imputabile, ratione temporis , alla soppressa U.S.L. n. 1 di Venosa, la cui competenza era stata trasferita a un’apposita Gestione liquidatoria ex L.R. n. 12/2008;
la prescrizione quinquennale della pretesa, poiché il primo sollecito di pagamento era stato inviato soltanto in data 6/11/2015;
la tardività del ricorso, in quanto, avendo la pretesa consistenza di interesse legittimo, la società ricorrente avrebbe dovuto tutelarsi attivando, in modo tempestivo, il rimedio processuale avverso il silenzio rifiuto maturato sul precedente sollecito di pagamento del 6 novembre 2015.

L’adito T.A.R., con sentenza, ha respinte le predette eccezioni preliminari ed ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.

Ha proposto appello la ASL avverso detta sentenza, riproponendo in forma di gravame alcune delle suindicate eccezioni, nonché, nel merito, la sola tesi della natura di rinnovo anziché di proroga della fattispecie contrattuale interessante le parti in causa, con conseguente inapplicabilità della revisione prezzi non più prevista nel contratto “rinnovato”.

Si è costituita la società appellata, chiedendo la conferma dell’impugnata decisione.

All’udienza pubblica del 3 novembre 2022 la causa, previa discussione, è passata in decisione.

L’appello, vertente su tre censure che reiterano eccezioni e difese rigettate dal T.A.R., è infondato per quanto segue.

In ordine alla censura di difetto di legittimazione passiva della ASL, quest’ultima sussiste per la dirimente circostanza che la medesima amministrazione è autrice del provvedimento impugnato.

Né, del resto, il provvedimento è stato impugnato per incompetenza (con censura cui la ASL, in ipotesi, avrebbe potuto aderire);
né il medesimo è stato ritirato in autotutela per tale ragione, come pure l’Amministrazione avrebbe potuto fare (con conseguente improcedibilità dell’originario ricorso).

Tali rilievi rendono irrilevante, ai fini della presente decisione, l’indagine in ordine all’ambito delle competenze della gestione liquidatoria regionale (titolare dei debiti e dei crediti della ex USL n. 1 di Venosa maturati fino al 31 dicembre 2008) di cui è invocata la legittimazione passiva in luogo dell’ASL appellante.

Inoltre, è ormai privo di rilievo processuale anche il fatto che l’originaria ricorrente abbia chiesto in primo grado, oltre all’annullamento del diniego impugnato, altresì “ di disporre l’avvio del procedimento di materiale liquidazione ”, con domanda che avrebbe potuto afferire alle competenze della predetta gestione liquidatoria.

Trattasi infatti di un’ulteriore istanza (non reiterata con gravame incidentale dalla società appellata) su cui il TAR si è pronunciato solo per escluderne l’esistenza, con la seguente motivazione: < Ricorre, inoltre, la legittimazione passiva dell’Azienda intimata, in quanto l’oggetto della controversia riguarda la legittimità del provvedimento negativo adottato da detta Amministrazione e non il differente profilo, non introdotto in giudizio, dell’accertamento del diritto al compenso revisionale (domanda rispetto alla quale, ove proposta, andrebbe riconosciuta indubbiamente la legittimazione passiva della Gestione commissariale) >.

Di conseguenza, sull’unica domanda decisa dalla sentenza e ora oggetto di gravame, ossia quella di annullamento del provvedimento, sussiste la legittimazione passiva dell’odierna appellante.

Pertanto detto motivo di gravame va rigettato.

Quanto all’eccezione di decadenza dall’azione, riproposta dall’appellante adducendo che sussistono precedenti richieste di revisione prezzi, dapprima denegate (dalla USL n. 1 di Venosa) e successivamente oggetto di silenzio impugnabile (da parte della stessa ASL), il relativo motivo di gravame risulta infondato, in quanto il provvedimento impugnato non è qualificabile come atto meramente confermativo (nel qual caso avrebbe contenuto un mero rinvio ad altra precedente statuizione), bensì costituisce un motivato provvedimento, come tale certamente idoneo a far decorrere ex novo il relativo termine d’impugnazione.

Ciò rende irrilevanti, ai fini della tempestività del ricorso introduttivo, le pregresse vicende addotte dall’appellante ASL, le quali in ogni caso, per quanto concerne quest’ultima, afferiscono a un silenzio non significativo che, come tale, neppure in astratto può ipotizzarsi essere oggetto di mera conferma ad opera di un successivo provvedimento espresso.

Né, più in generale, la mancata contestazione del silenzio preclude la successiva azione giurisdizionale avverso il provvedimento espresso.

Pertanto anche tale censura va respinta.

Occorre passare, infine, all’esame della censura che reitera l’eccezione di non debenza dell’adeguamento richiesto, in quanto il rapporto contrattuale in questione sarebbe stato oggetto di un “rinnovo” e non di mera “proroga”, con la conseguente inapplicabilità della revisione prezzi prevista dall’originario contratto ma non nell’ambito del rapporto rinnovato.

La censura è in primo luogo inammissibile, perché non contiene alcuna critica alla motivazione del T.A.R. - costituente un’autonoma ratio decidendi afferente il tema dell’integrazione in giudizio della motivazione provvedimentale - secondo cui l’argomentazione in parola <(…) comunque , è inidonea ad integrare il supporto motivazionale del diniego >, basato sulla diversa questione normativa supra descritta.

In ogni caso, nel merito, la deduzione è infondata, perché la continuazione del rapporto, nella fattispecie, è stata disposta autoritativamente – il che esclude la rinegoziazione tipica del “rinnovo” contrattuale - e per giunta in modo espresso.

Questi due aspetti sono già stati colti dal T.A.R. che, con motivazione neppure specificamente censurata, ha osservato: < Né può essere accolta, sotto altro versante, l’argomentazione difensiva (…) secondo cui, in specie, ci si troverebbe dinanzi ad un’ipotesi di rinnovo contrattuale, non già di una proroga, siccome - a tacer d’altro - smentita per tabulas dall’inequivoco tenore letterale degli atti (denominati di “ proroga ”) con cui l’Azienda sanitaria ha ordinato la prosecuzione, oltre la sua scadenza, dell’originario rapporto contrattuale. D’altra parte, dal punto di vista sostanziale, la proroga de qua è stata disposta - in coerenza con la sua natura - in via unilaterale e non previa specifica manifestazione di volontà tra le parti (com’è, di norma, per le ipotesi di rinnovo) .>.

Neppure l’ulteriore argomentazione addotta dall’appellante, costituita dall’intervenuta mutazione del soggetto pubblico contraente (prima USL n. 1 di Venosa, poi ASL di Potenza) è utile a far concludere nell’opposto senso di un rinnovo del contratto (inconferente sul punto è il richiamo dell’appellante a C.d.S. n. 3874/2020, pronunziata in una fattispecie del tutto differente), essendo la trasformazione del soggetto contraente in sé non incompatibile con la prosecuzione dell’originario rapporto contrattuale.

Pertanto, l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado grado vanno regolate in base alla soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi