Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806495

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806495
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 06495/2018REG.PROV.COLL.

N. 01610/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2012, proposto da
Casa di Salute Santa Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A U M, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R A P, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Azienda Sanitaria Locale Avellino (Già Asl Av 2), Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Azienda Sanitaria Locale Benevento, Azienda Sanitaria Locale Salerno, Azienda Sanitaria Locale Caserta non costituiti in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli, sezione I n. 3628/2011, resa tra le parti, concernente i limiti di spesa anno 2007 - regressione tariffaria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e udito per la parte appellante l’avvocato A U M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, la Casa di Salute Santa Lucia s.r.l. impugnava le note dell'ASL Napoli 4 prot. n. 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821 e 9822 del 4 novembre 2008, recanti l'applicazione della regressione tariffaria utile a garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti per l'anno 2007 per la macroarea dell'assistenza ospedaliera, nonché la nota di debito dell’ASL Napoli 4 n. 14 del 30 gennaio 2009.

2. Il T.a.r. Campania, sede di Napoli, Sezione I, con l’appellata sentenza n. 3628 del 7 luglio 2011, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:

a) la controversia afferisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, in quanto “ caratterizzata dalla proposizione della domanda di annullamento di atti determinativi della regressione tariffaria che comunque involgono il recupero di somme di danaro pretese dall'amministrazione ”;

b) sono inammissibili le censure che si risolvono in una contestazione delle determinazioni contenute nelle delibere regionali adottate per la determinazione del sistema di regressione tariffaria, anche in via di invalidità derivata;

c) è infondata e priva di prova la censura relativa al dedotto mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’attività del tavolo tecnico;

d) non risulta fondata la censura inerente alla tardività e retroattività dell’applicazione della regressione tariffaria, anche alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2 maggio 2006;

e) l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate;

f) la mancata indicazione, nei protocolli di intesa e/o nelle conseguenti determinazioni aziendali, del corrispondente numero massimo di prestazioni erogabili non ridonda in vizio di istruttoria della disposta regressione tariffaria;

g) dalle tabelle con cui il tavolo tecnico ha determinato i dati contabili possono essere chiaramente desunti i criteri adottati per l'applicazione della regressione tariffaria e nei verbali delle riunioni è indicata la diversa ripartizione per ciascun centro, distinguendosi i centri virtuosi da quelli che hanno aumentato il proprio fatturato;
ne consegue che l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto per relationem ;

h) l'ASL Napoli 4 ha tenuto conto sia dei dati della mobilità passiva comunicati dalle altre aziende sanitarie sia del meccanismo compensativo dei conguagli attivi di ciascuna ASL.

3. Il ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) error in procedendo . Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, come sostituiti dall’art. 7 lettera a) e b) della legge 21 luglio 2000 n. 205;

II) error in iudicando . Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione della DGRC n. 517/07 violazione e falsa applicazione della D.G.R.C. Camp. n. 2157 del 30.12.2005 – eccesso di potere (difetto di istruttoria - contraddittorietà – travisamento dei fatti - erroneità dei presupposti - ingiustizia manifesta -violazione dei principi di trasparenza e partecipazione amministrativa - perplessità sviamento- arbitrarietà);

III) error in iudicando . Illegittimità derivata per violazione del d.lgs. n. 502/92 - art. 97 Cost.- artt. 1 e 3 l.

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