Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-28, n. 201203818

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-28, n. 201203818
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203818
Data del deposito : 28 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04552/2011 REG.RIC.

N. 03818/2012REG.PROV.COLL.

N. 04552/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4552 del 2011, proposto da:
PROVINCIA DI LODI, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, e COMUNE DI MELETI, in persona del sindaco in carica, rappresentati e difesi dall'avv. G F F, con domicilio eletto presso l’avv. G F F in Roma, via di Ripetta, 142;

contro

LOMBARDIA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. E R, F C e M S M, con domicilio eletto presso l’avv. M S M in Roma, via della Vite, n. 7;

nei confronti di

COMUNE DI CORNOVECCHIO;
ARPA LOMBARDIA;
ARPA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LODI;
ASL N.306 DELLA PROVINCIA DI LODI;
REGIONE LOMBARDIA, ognuno in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez. IV, n. 597 del 1° marzo 2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DA ADIBIRSI ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FANGHI BIOLOGICI);


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lombardia Ambiente s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ferrari e Robaldo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

I.

1. Con istanza in data 4 luglio 2005 Lombardia Ambiente s.r.l. chiedeva alla Provincia di Lodi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 (ora articolo 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio nel Comune di M di un impianto di stoccaggio e trattamento di fanghi biologici, da avviarsi a recupero mediante spandimento in agricoltura, su di un’area di sua proprietà.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 96 del 23 gennaio 2008, annullava la determinazione dirigenziale n. 453 del 27 giugno 2006, con cui la Provincia di Lodi aveva negato l’autorizzazione per difetto di motivazione e di istruttoria.

I.

2. Riavviato il procedimento a seguito del passaggio in giudicato della predetta sentenza, veniva convocata la conferenza dei servizi prevista dall’articolo 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nella riunione del 4 aprile 2009 prendeva atto della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori circa i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla D.G.R. n. 220 del 2005, con particolare riferimento alla fascia di rispetto stradale, a quella di rispetto delle infrastrutture lineare energetiche e alla distanza da funzioni sensibili e rinviava ogni decisione ad epoca successiva alla definizione di detti aspetti (con aggiornamento della relativa documentazione).

La Provincia di Lodi con nota prot. 18966.09.08.11 del 6 giugno 2009 disponeva la sospensione del procedimento autorizzativo in corso sul presupposto dell’adozione in data 18 aprile 2009 da parte del Comune di M del Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) e della conseguente applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 13, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

I.

3. Lombardia Ambiente s.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento della predetta sospensione e degli altri atti, connessi, antecedenti e preordinati (tra cui in particolare la delibera del Consiglio comunale di M n. 11 del 18 aprile 2009, di adozione del P.G.T., nella parte in cui istituiva la “fascia di tutela ambientale ed idrogeologica FTAI” che vietava l’ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti.

A sostegno dell’impugnativa deduceva: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 12, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione”;
2) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 208, comma 6, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione della d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/220 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 12, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – Eccesso di potere per violazione, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti e per difetto di motivazione”;
3) “Violazione del d.p.c.m. 24 maggio 2001, di approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po (P.A.I.) – Violazione della d.g.r. 7/7365 del 2 dicembre 2001 -Violazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lodi – Eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per illogicità manifesta e difetto di motivazione”;
4) “Eccesso di potere per sviamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione – Violazione della d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/220”.

In sintesi, secondo la ricorrente, la misura di salvaguardia non poteva essere applicata ai procedimenti autorizzativi di cui all’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, essendo espressamente prevista soltanto per le richieste di permesso di costruire e per le denunce di inizio di attività, tanto più che il predetto art. 208, per un verso, non prevedeva alcuna ipotesi di sospensione o interruzione del relativo procedimento, mentre, per altro verso, l’autorizzazione ivi prevista costituiva automatica variante allo strumento urbanistico vigente;
ciò senza contare che le previsioni dell’adottato P.G.T. del Comune di M, asseritamente incompatibili con la istanza presentata, non integravano un vero e proprio vincolo idrogeologico e che la stessa istituzione della “fascia di tutela ambientale ed idrogeologica (FTAI)” era illegittima in quanto la presunta instabilità della zona, che la giustificava, oltre a non trovare conferma né nel PAI, né nel PTCP, era smentita dalla relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione.

Il provvedimento impugnato veniva sospeso dall’adito tribunale, sez. IV, con ordinanza in data 6 luglio 2009, confermata dal Consiglio di Stato (Quinta Sezione) con ordinanza n. 6856 del 29 settembre 2009, proprio sul presupposto che il procedimento per l’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non poteva essere sospeso dall’adozione di un piano urbanistico anche in ragione dell’effetto di variante urbanistica riconosciuta al rilascio dell’autorizzazione unica.

I.

4. A seguito del nuovo impulso all’istruttoria della domanda di Lombardia Ambiente s.r.l. la conferenza dei servizi si riuniva il 5 ottobre 2009 per la ulteriore disamina del progetto presentato, come integrato secondo gli approfondimenti indicati nella riunione del 3 aprile 2009 e, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti partecipanti (Provincia, Comune di M, Comune di Cornovecchio, ARPA e ASL), esprimeva parere contrario all’approvazione del progetto;
con nota prot. 31822,09.08.11 del 13 ottobre 2009 la Provincia di Lodi comunicava a Lombardia Ambiente s.r.l. il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando le ragioni del parere contrario espresso dalla conferenza dei servizi.

Quindi con determinazione dirigenziale n. 669/2009 del 4 novembre 2009, valutate le osservazioni svolte dalla società interessata, veniva definitivamente denegata l’autorizzazione richiesta.

I.

5. Lombardia Ambiente s.r.l. con motivi aggiunti impugnava tale nuovo diniego, in uno con tutti gli atti presupposti e connessi, deducendo: a) quanto al primo profilo di diniego (imperniato sull’asserita incompatibilità dell’impianto con la destinazione urbanistica, agricola, di cui al PRG vigente e al PGT adottato del Comune di M), a1) “Violazione degli articoli 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (elusione della sentenza TAR Lombardia, sez. IV, n. 96 del 23 gennaio 2008)”;
a2) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 196 e 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione della DGR 27 giugno 2005 n. 8/220. Violazione del punto 8.5.4 della DGR 13 febbraio 2008 n. 8/6581 – Violazione del Piano Rifiuti adottato dalla Provincia di Lodi (paragrafo “I nuovi criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti” della Relazione, pag. 152) – Eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e per difetto di motivazione”;
b) quanto al secondo profilo di diniego (incompatibile con la fascia FTAI istituita dall’adottato PGT del Comune di M), b1) “Violazione degli articoli 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 2009 n. 6856) – Violazione dell’art. 208, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, per sviamento e per difetto di motivazione”;
b2) “Violazione degli articoli 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 2009 n. 6856), sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 12, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione”;
b3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Eccesso di potere per contraddittorietà per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e difetto di motivazione”;
b4) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2008, n. 152 – Eccesso di potere per contraddittorietà per illogicità manifesta, per errata valutazione dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento e per difetto di motivazione”;
b5) “Illegittimità derivata dell’adottato PGT di M – Motivi terzo e quarto del ricorso introduttivo del giudizio”.

Ad avviso della società ricorrente, già con la sentenza n. 96 del 23 gennaio 2008, passata in giudicato, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, aveva rilevato che il criterio indicato dall’art. 196 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le strutture destinate ad ospitare a recupero i rifiuti dovevano essere allocate in zona industriale, esprimeva una mera preferenza, così che il diniego di autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non poteva fondarsi sul fatto che l’impianto proposto fosse collocato in zona agricola, tanto più che, per un verso, nel caso di specie si trattava di una struttura che avrebbe trattato fanghi biologici che, dopo l’igienizzazione, sarebbero stati recuperati in agricoltura mediante spandimento sui terreni, e che, per altro verso, il Piano rifiuti adottato dalla Provincia di Lodi nell’ottobre 2009 prevedeva espressamene che gli impianti di trattamento di fanghi biologici trovavano migliore collocazione fuori dei centri abitati in zona agricola.

Peraltro, sempre secondo la tesi della ricorrente, sussisteva un macroscopico difetto di istruttoria circa la valutazione di incompatibilità dell’impianto con la disciplina urbanistica soltanto adottata (e le relative finalità), a nulla rilevando che la astratta ragionevolezza della stessa previsione (intervenuta ad oltre quattro anni di distanza dalla presentazione della domanda di autorizzazione), tanto più che era escluso l’assoggettamento dell’impianto a VIA in quanto l’area interessata era risultata priva di vincoli imposti da leggi statali e regionali, in quanto pianeggiante e non franosa, e rispettosa anche della fascia di rispetto del regime vincolistico del PTCP della Provincia di Lodi relativamente alla tutela riservata agli orli di terrazzo e ai dossi fluviali;
così che il diniego non aveva minimamente tenuto conto delle osservazioni contenute negli atti prodotti dai propri tecnici e di quelli dell’ARPA, da cui non emergeva alcuna criticità idrica.

I.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi