Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-04, n. 201201998

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-04, n. 201201998
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201998
Data del deposito : 4 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06704/2011 REG.RIC.

N. 01998/2012REG.PROV.COLL.

N. 06704/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6704 del 2011, proposto da:
A A S F, rappresentato e difeso dagli avv. E S D, S S D, con domicilio eletto presso E S D in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F C, G F, G U, A I, G M, U D N, Salvatore T, Carmine L;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01692/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI AVANZAMENTO AL GRADO DI GENERALE DI BRIGATA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Maurizio Greco (avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’attuale appellante, esaminato per l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata in s.p.e. della Guardia di Finanza per l’anno 2008, giudicato idoneo alla promozione, ma non iscritto in quadro in quanto collocato al diciottesimo posto della graduatoria di merito, fuori dal numero delle promozioni da effettuare per detto anno, pari a otto, ritenendo di essere stato sottovalutato, agiva dinanzi al Tar Lazio per l’annullamento degli atti del procedimento concorsuale.

Deduceva vizi di eccesso di potere sia in senso assoluto che in senso relativo, rispetto a colleghi parigrado, in relazione ai quali deduceva eccessiva sopravvalutazione (per loro) e sottovalutazione (per sé) delle rispettive posizioni.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, giudicandolo infondato sotto tutti i dedotti profili.

Avverso tale sentenza, ritenendola erronea e ingiusta, propone appello il medesimo S F.

Con l’atto di appello si espone, innanzitutto, in forma più o meno sintetica, la carriera maturata dall’appellante negli anni (da pagina 2 a pagina 8), concludendo nel senso che da essa si evincerebbe una indubbia preminenza, tale da indurlo a confidare nella iscrizione al quadro di avanzamento tra uno degli otto posti di Generale di Brigata disponibili per l’anno 2008.

Con il primo motivo di appello viene dedotta la erroneità della sentenza, laddove ha rigettato il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, contestando in sostanza le affermazioni di fatto contenute in essa, in quanto errate (fino a pagina 29 dell’appello).

Con altri motivi (da pagina 29 a pagina 43 dell’appello) la parte appellante deduce e ripropone nuovamente i motivi di eccesso di potere in senso relativo.

Sostiene, in sintesi, salvo esaminare specificamente tutte le doglianze come riproposte, la sua superiorità rispetto a vari colleghi parigrado, classificatisi in posizione migliore, negli elementi valutativi vari, quali qualità fisiche, morali e di carattere, capacità, versatilità e motivazione al lavoro, qualità intellettuali, culturali e professionali.

I colleghi parigrado invocati a termine di paragone, richiamati a proposito di tali censure, sono i colonnelli F, L, I, M, D N, T.

Si è costituito il Ministero appellato chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato.

Alla udienza del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello in sostanza ripropone i motivi consistenti nel vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto che in senso relativo.

Con riguardo al primo profilo, l’appellante sostiene che il giudice di primo grado ha interpretato in modo erroneo gli elementi istruttori.

Al riguardo il primo giudice ha sostenuto quanto segue: 1) “l’analisi della documentazione caratteristica del ricorrente ha evidenziato che la carriera dello stesso, per quanto indubbiamente brillante, non appare del tutto priva di mende, riserve ed attenuazioni di ottimalità, posto che egli ha riportato svariate qualifiche non apicali ed alcune flessioni di giudizio (nelle voci interne ai giudizi settoriali)”.

Nell’appello (da pagina 14 in poi) si evidenzia quanto segue: sul periodo 1982-1983 in cui avrebbe riportato valutazioni non apicali, si espone che il Tar avrebbe omesso di considerare che il 2° Revisore conferma la qualifica di Eccellente e tributa l’elogio per il suo elevato rendimento.

Anche per l’anno successivo (1983-1984), si espone che, sia pur ammettendo che in molte voci (capacità di analisi, di sintesi, di ideazione) il S F non avrebbe riportato giudizi apicali, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del “plauso” e dell’ “encomio” ottenuti.

Anche per gli anni successivi (anni dal 1984-1985 al 2002-2003) l’appello in linea di massima (fino a pagina 22) espone le affermazioni del primo giudice, che ha osservato come il ricorrente abbia ottenuto valutazioni non apicali per talune voci. Al proposito, anno per anno, la parte appellante, per lo più non smentendo le affermazioni del primo giudice circa le valutazioni non apicali, messe in fila anno per anno e voce per voce, mira soprattutto ad evidenziare giudizi ampiamente positivi, anno per anno, non considerati dal primo giudice nell’affermazione del giudizio finale di mancanza di eccezionalità assoluta del S F.

Orbene, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è da escludere, sia per la reale posizione in graduatoria ottenuta dal S F (18° con otto iscritti), sia per la sua carriera, non sempre di livello eccellente sotto tutti i profili, come si vedrà, sia per i limiti al sindacato giurisdizionale su aspetti di ampia discrezionalità.

Al riguardo, il Collegio ricorda che, per consolidata tradizione della Sezione, la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo o dei primissimi posti nei corsi basici di applicazione e in quelli successivi di aggiornamento professionale), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento.

L’appellante è stato graduato al diciottesimo posto, mentre i posti disponibili erano otto, collocandosi quindi dopo ben altri nove colleghi idonei ma non iscritti in quadro.

Ai fini della conclusione ipotetica di farlo risultare tra i promossi in presenza di una migliore valutazione, si attribuirebbe alla Commissione una capacità di errore talmente grande e fuori misura da rendere l’ipotesi difficilmente immaginabile.

Conseguentemente, i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risultasse un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (Cons. Stato, IV, 485 del 2006), non riscontrabile nella specie, visto il punteggio attribuitogli in assoluto e la posizione in graduatoria (si ripete, diciottesimo su otto iscritti).

Inoltre, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento dell’eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento, che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di carriera.

Si esclude così che ricorra tale vizio in considerazione, per esempio, della collocazione in graduatoria dell’ufficiale che lo invoca.

Nella specie, il S F è collocato al diciottesimo posto, sopravanzato da molti colleghi, pure non promossi. Tale divario rende a sua volta inverosimile la denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento.

Del pari, tale vizio non può essere riscontrabile in caso di conseguimento, da parte dell’ufficiale, di giudizi non apicali o nella media.

Al di là della analisi anno per anno, in realtà non necessaria per dimostrare la mancanza dei presupposti sopra richiamati, non essendo l’adito giudice tenuto in alcun modo a reiterare la valutazione della Commissione, il primo giudice ha correttamente osservato che si è in presenza di un curriculum che, come espresso nei giudizi in sede di documentazione caratteristica, non può dirsi esente da obiettive criticità e non può, di conseguenza, affermarsi a livelli di eccezionalità tale da poter ritenere manifestamente inadeguato il punteggio finale attribuitogli (comunque considerevole: 28,42/30).

Il S F ha conseguito in carriera 37 flessioni di giudizio per voci interne (14 delle quali attinenti alle qualità morali e di carattere, 11 relative a qualità culturali e intellettuali, 12 concernenti qualità professionali);
non ha ottenuto mai valutazioni apicali con riferimento alla voce interna “capacità di sintesi” (qualità culturali ed intellettuali);
solo per brevi periodi ha riportato giudizi apicali per le voci interne “capacità di espressione scritta e orale”, “capacità di analisi”, “capacità di ideazione”.

In due circostanze ha subito flessioni del giudizio finale, con la perdita delle note di “apprezzamento” abbinate alla qualifica di “eccellente” (schede periodi 1983-1984 e 1995-1996, dopo averle ottenute nei precedenti giudizi caratteristici).

Il S F, come riferisce la memoria della amministrazione, al termine degli studi si è classificato al 34° posto su 63 parigrado (anzianità relativa definitiva).

Né l’eccellenza deriva dagli incarichi di insegnamento riportati, a prescindere dalla loro rilevanza, alla luce di quanto già osservato.

Ne consegue che, in relazione all’appellante ufficiale, non possono dirsi di certo concretizzati gli estremi della eccellenza in senso assoluto, nel significato richiamato dalla giurisprudenza.

La censura di eccesso di potere in senso assoluto, nelle procedure di avanzamento dei militari, presuppone necessariamente una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di tal che i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio a lui attribuito del tutto inadeguato (Consiglio Stato , sez. IV, 28 settembre 2009 , n. 5833).

Gli assunti di parte appellante che, rispetto a ogni anno, esaminato singolarmente, non prova a smentire l’assenza di giudizi non apicali nelle varie voci ed aggettivazioni per tutti gli anni considerati dal 1983 al 2006, ma si limita per lo più ad aggiungere elementi positivi a suo dire non adeguatamente valutati (il giudizio del secondo revisore, elogi, encomi), non sono in grado, ad opinione del Collegio, di sovvertire la conclusione per cui, per le ragioni molteplici sopra dette (in primis, la collocazione nella graduatoria contestata) non si è al cospetto degli estremi del vizio dell’eccesso di potere in senso assoluto.

2. Con l’appello, nelle pagine da 29 in poi, l’appellante ripropone le censure di eccesso di potere in senso relativo, già respinte in primo grado, menzionando a termine di confronto vari colleghi, collocatisi tutti in posizione poziore.

Volendo esaminare punto per punto le doglianze di tale tipo svolte nell’appello, il S F espone le divergenze che, a suo dire, si concreterebbero in disparità di trattamento ed eccesso di potere, suddividendo le censure in ordine ai singoli elementi valutativi: nell’ambito di ogni elemento, menziona le disuguaglianze asserite rispetto ai parigrado, che avrebbero ricevuto giudizi troppo generosi rispetto ai suoi.

Con riguardo alle qualità fisiche, morali e di carattere, l’appellante lamenta - quanto ai colonnelli I e L, che hanno ottenuto i punteggi di 28,62 e 28,63 - che I è stato giudicato non idoneo al servizio militare per periodi molto più lunghi rispetto a lui;
e che le assenze di L,per inidoneità al servizio militare, si sono verificate per quattro volte.

Rappresenta che taluni colleghi hanno ricevuto nel primo decennio di carriera giudizi normali o al più superiori alla media (F, L, I, M, D N, T). I colonnelli U, I, D N sono stati promossi in seconda valutazione e hanno raggiunto la qualifica di Eccellente solo dopo molti anni, a differenza dell’appellante.

Con riguardo alla capacità, versatilità e motivazioni al lavoro, l’appellante fa presente che il colonnello F ha conseguito la qualifica dopo quattro anni dalla immissione in servizio nel grado di capitano;
il colonnello L ha raggiunto la massima qualifica dopo sei anni dalla immissione in servizio permanente effettivo e dopo giudizi che manifestavano “perplessità”.

Con riguardo a qualità intellettuali, culturali e professionali, sostiene di avere avuto molti più encomi rispetto a L, T, D N, I.

Aggiunge che gli incarichi di insegnamento sarebbero docenze di elevato livello per le quali si configura la necessità di un certo impegno.

In riferimento alla attitudine ad assumere incarichi superiori e alla tendenza di carriera, afferma che la quantità e qualità dei suoi incarichi di comando, tra i quali spicca l’assegnazione del Comando Interregionale di Sicilia, quale Capo di Stato Maggiore, e il periodo di comando complessivo di gran lunga superiore a tutti i colleghi, lo porrebbero in posizione di assoluta preminenza (per esempio, rispetto al T).

L’appellante sostiene anche che nessuno degli ufficiali parigrado che ha conseguito l’avanzamento vanta ben tre comandi provinciali.

In definitiva, con riguardo a quanto esposto in ordine a tutti gli elementi valutativi specifici, l’appello assume che non può non riconoscersi l’assoluta preminenza del S F rispetto a vari colleghi parigrado (così a pagina 39 dell’appello).

Nel prosieguo della esposizione, l’appellante menziona altresì gli incarichi speciali e i periodi di comando ottenuti, particolarmente significativi (pagina 40 dell’appello).

I motivi sono infondati.

Il Collegio osserva come la memoria difensiva del Ministero, con riguardo ai colleghi parigrado richiamati a termine di confronto, giustifichi l’operato di parte pubblica, riportando i vari fatti a supporto e come tali circostanze non siano in nulla smentite dalla parte appellante, che, anzi, tende a valorizzare gli aspetti a suo vantaggio, ma non si premura di sovvertire le mende riferite a suo svantaggio.

Analizzando tutti i contendenti invocati a confronto emerge quanto segue.

Il colonnello F ha ottenuto note di elogio e apprezzamento per un periodo nettamente superiore rispetto all’appellante S F;
ha meritato massime attestazioni di lode per un periodo di tempo nettamente superiore;
ha conseguito in carriera 10 flessioni di giudizio per voci interne a fronte di 37 subite dal S F;
ha conseguito giudizi tutti apicali nelle voci interne relative alle qualità professionali sin dal 18 settembre 2003, mentre ciò non è mai avvenuto per l’appellante;
con riguardo agli incarichi, il F ha rivestito incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo, da considerarsi di particolare rilievo alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione Superiore di Avanzamento, mentre ciò non è mai avvenuto per il S F;
il F ha rivestito un maggior numero di incarichi speciali;
a titolo di esempio, sulle qualità culturali e intellettuali, il F al termine del corso di studi in accademia si è classificato 4° su 54, laddove l’appellante si è classificato 34° su 63;
nella promozione a scelta al grado di C il F si è posizionato 8°, il S F 32° posto bis.

Con riguardo a L, arruolatosi un anno dopo S F: ha ottenuto note di elogio e apprezzamento per un periodo nettamente superiore (224 mesi contro 193 mesi);
ha meritato con continuità massime attestazioni di lode per periodo di tempo complessivamente superiore rispetto al S F (94 mesi a fronte dei 48 mesi);
ha conseguito solo 6 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F;
al di là della importanza degli incarichi ricoperti, al termine del corso di studi in accademia si è classificato 9° su 54 mentre S F 34° su 63;
conoscitore di lingue (francese e inglese), ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria;
è stato promosso a scelta al grado di colonnello al 3° posto a fronte del 32° posto bis del S F nella procedura dell’anno 2002.

Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto a U, I, M, D N, T, per i quali il Ministero evidenzia le situazioni che hanno giustificato una valutazione poziore rispetto al S F.

A titolo di esempio, si riporta quanto segue.

U ha meritato attestazioni di lode per tempo di gran lunga superiore;
ha conseguito 4 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F.

I ha meritato attestazioni di lode per tempo di gran lunga superiore;
ha conseguito 23 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F;
ha ricevuto note di elogio e apprezzamento per un periodo nettamente superiore rispetto al S F.

M ha meritato attestazioni di lode per tempo superiore;
ha conseguito 23 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F;
ha ricevuto note di elogio e apprezzamento per un periodo superiore rispetto al S F;
al termine del corso di studi in accademia si è classificato 20° su 63, mentre il S F si è classificato 34° su 63;
M è stato promosso, a scelta, al grado di colonnello in prima valutazione (anno 2002) posizionandosi all’11° posto a fronte del collocamento al 32° posto bis del S F.

D N ha meritato attestazioni di lode per tempo superiore;
ha conseguito 19 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F;
ha ricevuto note di elogio e apprezzamento per un periodo superiore rispetto al S F;
al termine del corso di studi in accademia si è classificato 26° su 61, mentre il S F si è classificato 34° su 63;
D N è stato promosso, a scelta, al grado di colonnello in prima valutazione (anno 2002) posizionandosi al 9° posto a fronte del collocamento al 32° posto bis del S F.

T ha meritato attestazioni di lode per tempo superiore;
ha conseguito solo 4 flessioni di giudizio per voci interne a fronte delle 37 del S F;
ha ricevuto note di elogio e apprezzamento per un periodo superiore rispetto al S F;
al termine del corso di studi in accademia si è classificato 1° su 44, mentre il S F si è classificato 34° su 63;
T è stato promosso, a scelta, al grado di colonnello in prima valutazione (anno 2002) posizionandosi al 12° posto a fronte del collocamento al 32° posto bis del S F.

Tutti gli elementi sopra riportati sono stati indicati, secondo quanto rappresentato dalla difesa statale, senza pretesa di esaustività, evitando di menzionare gli altri aspetti (per esempio, incarichi svolti o frequentazione di corsi, titoli di studio), nei quali pure sarebbe possibile dimostrare una posizione poziore dei controinteressati rispetto alla parte odierna appellante.

Deve, però, ricordarsi che i giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito tutti dotati di elevato profilo, fra i quali le differenze di valutazione finiscono sovente per essere affidate a elementi estremamente specifici o sfumati.

Tali valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta e macroscopica illogicità nell'attribuzione dei giudizi rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto) ovvero di palese incongruenza e disparità nell'applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) tali da denunciarne in maniera chiara lo sviamento rispetto alla finalità istituzionale di individuazione degli ufficiali dotati di profilo professionale migliore (Consiglio Stato, sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1744).

Non è possibile quindi pretendere che il sindacato dell’adito giudice si trasformi in una indebita ripetizione, sotto tutti i profili, della valutazione come contestata, come pare pretendere la parte appellante, che da un lato ha riportato pedissequamente le voci e gli elementi, dandone una lettura soltanto a suo favore;
dall’altro lato, non è stata in grado di sovvertire come svariati elementi ed aspetti pongano i colleghi parigrado evocati a confronto in posizione migliore (talvolta in modo eclatante) rispetto allo stesso S F.

La poziorità dei colleghi rispetto al S F è stata ben evidenziata sia dal primo giudice che dalla memoria difensiva della amministrazione statale, ma la parte appellante non è stata in grado di smentire tali affermazioni.

In tale tipo di controversia, la presenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo non è configurabile se, per affermarlo, si pretenda che il giudice amministrativo debba sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione.

Infatti, i titoli vantati da ciascun candidato sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio inscindibile, ovvero sono frutto di una estrapolazione dai rapporti informativi e dalle schede valutative di giudizi, che devono trovare una equilibrata collocazione nell'ambito di una visione globale di ciascuna posizione (così, Consiglio Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8927).

Ed è stato pure asserito che nelle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento degli ufficiali il vizio di eccesso di potere in senso relativo non è riscontrabile qualora il giudice amministrativo, per affermarlo, non solo debba sostituirsi ad essa nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione, ma anche allorquando i titoli vantati da ciascun candidato siano bilanciabili fra loro, conducendo ad un giudizio inscindibile e se, infine, la decisione sia frutto esclusivamente di una estrapolazione dai rapporti informativi e dalle schede valutative di giudizi che invece debbono trovare una equilibrata collocazione nell'ambito di una visione globale di ciascuna posizione (Consiglio Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 81).

Nella specie, come detto e come esposto in forma, che al Collegio pare esaustiva ai presenti fini, la parte appellante non è stata in grado né di dimostrare la macroscopica erroneità di giudizio a suo svantaggio, né di contraddire i tanti, in realtà, aspetti sulla base dei quali i colleghi parigrado menzionati sono stati apprezzati in modo più vantaggioso .

In maniera assorbente, si fa presente, senza pretesa di esaustività, ma in modo non meno decisivo, la circostanza delle 37 flessioni di giudizio subite del S F, sempre in numero superiore a quelle di tutti i colleghi invocati (e molte volte di gran lunga superiore, in negativo, rispetto agli altri);
si rammenta la posizione ottenuta dal S F al posto 32° posto bis nella promozione a scelta a C nell’anno 2002, laddove tutti i colleghi parigrado si sono collocati in posizione migliore, a volte anche con grande distacco;
e pure si rileva la circostanza che tutti i colleghi invocati hanno ottenuto note di elogio e apprezzamento per un periodo maggiore.

In ogni modo si richiama il generale principio per cui in sede di definizione dei ricorsi proposti avverso il giudizio di avanzamento degli ufficiali al grado superiore il giudice amministrativo non può procedere all'esame comparativo delle valutazioni espresse nei loro confronti in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio assegnato.

La discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli, ma deve esercitarsi il sindacato giurisdizionale sulla base dell'esclusiva considerazione della documentazione caratteristica degli ufficiali scrutinandi, dalla quale deve emergere con immediata evidenza quella difformità di valutazione del metro valutativo in cui si concreta il vizio in questione.

Inoltre, detto giudice amministrativo ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, in considerazione dell'ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, né esso giudice può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell'ambito di essi, per poi assumere che uno solo di simili elementi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo o, se illegittimo, a travolgerlo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro, conducendo ad un giudizio necessariamente indivisibile, massimamente per gli ufficiali di grado più elevato (ultimo fra le ultime, Consiglio Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 926).

Detto altrimenti, e riportando i principi di assolutamente consolidata giurisprudenza di cui non mette conto nemmeno riportare i precisi “arresti”, il giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento integra esercizio di discrezionalità tecnica, assoggettata al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuni dei vizi di legittimità formale e sostanziale, nella specie non ravvisabili. D’altronde, la commissione è chiamata a esprimersi su ufficiali dotati di profili di carriera pressoché simili e le cui qualità sono desumibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle loro complessive qualità, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli in via di astrazione e di sintesi, non condizionato da una meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.

L'autorità giurisdizionale può quindi verificare solo ab externo la coerenza, univocità e costanza di applicazione dei criteri valutativi adottati sulla base dei documenti ai quali la commissione stessa è tenuta ad ancorare i propri giudizi.

Le censure di inadeguatezza del punteggio vanno giustificate solo sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio capaci di dimostrare, con chiarezza ed univoco significato, la esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciar dubbi sul travalicamento, da parte della commissione, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità.

È possibile dunque cogliere sintomi di eccesso di potere in senso assoluto o relativo alla condizione - oggettivamente difficile da verificare e che non si rileva assolutamente nella specie - che dalla documentazione caratteristica degli scrutinandi risulti palesemente e immediatamente, ictu ocul,i un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell'ufficiale che contesta in sede giurisdizionale, da palesare la assoluta inadeguatezza del punteggio attribuitogli, ovvero ogni qualvolta emerga evidente il vizio di illogicità manifesta inficiante la omogeneità tra i candidati.

In sede di sindacato giurisdizionale nella materia de qua sono cioè apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, sì da far ritenere che i punteggi attribuiti siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri.

In conclusione, dei calando i richiamati principi posti a presidio della materia nella fattispecie, si constata che l’asserita macroscopica erroneità di valutazione non soltanto non sussiste né tantomeno è dimostrata;
ma anzi, ed al contrario, da tutti gli elementi analiticamente considerati emerge una posizione spesso, se non sempre, deteriore, a volte in misura marcata, del S F rispetto ai colleghi contendenti citati a paragone;
sicchè la censura di eccesso di potere in senso relativo si appalesa del tutto destituita di fondamento.

Quanto sopra esposto consente di ritenere infondata, e quindi di respingere anche la generica censura di difetto di motivazione, proposta alla fine dell’impugnazione dall’appellante S F (pagina 42 dell’appello).

3.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

In considerazione della particolarità delle problematiche giuridiche della controversia, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado.

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