Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306477
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 06477/2023REG.PROV.COLL.
N. 07360/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7360 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti, concernente il trasferimento d’autorità;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’Avv. Luigi Doria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- all’epoca dei fatti sergente maggiore della “Motorizzazione Autotrasporti” dell’Aeronautica Militare, chiede la riforma della sentenza del TAR Bari, sezione prima, n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso il “telegramma” datato 30.11.2015 con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, con decorrenza 1.12.2015, dalla Sezione Smistamento Area Sud di Bari- -OMISSIS- al 3° Gruppo manutenzione autoveicoli (GMA) di -OMISSIS- con acquisizione della qualifica di “Logistica di proiezione”.
1.1 Il ricorrente veniva trasferito nell’ambito del piano di reimpiego del personale in occasione della soppressione della Sezione Smistamento Area Sud di Bari -OMISSIS-, quale articolazione distaccata del Magazzino Centrale di Commissariato di -OMISSIS-.
1.2 Con ricorso dinanzi al TAR Bari il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto trasferimento in quanto, a suo avviso, erano state del tutto pretermesse le proprie esigenze personali e familiari in relazione alle quali aveva chiesto trasferimento presso la sede di NA (LE) e, in subordine, presso una sede della provincia di Lecce o di Brindisi.
2. Il TAR, premessa una sintetica ricostruzione dell’ iter procedurale che aveva portato al trasferimento del militare a seguito della soppressione dell’originaria sede di servizio, respingeva il ricorso rilevando, in sintesi, che: i ) tutte le disposizioni invocate dal ricorrente impongono certamente, come osservato dalla difesa, la soddisfazione delle esigenze del militare, senza che ciò, tuttavia, vada a discapito di quelle organizzative dell’Amministrazione con cui non solo vanno contemperate, ma che restano prioritarie. L’Amministrazione, pertanto, esclusa la possibilità di trasferimento nella provincia ambita, ha accontentato il militare attribuendogli una destinazione in un reparto sedente nella stessa identica località rispetto a quella precedente, così soddisfacendo l’esigenza espressa in via subordinata chiaramente affermata nel colloquio del 12.11.2015. Risulta, pertanto, che la richiesta del ricorrente è stata presa in considerazione e non è stata soddisfatta per valide ragioni; ii ) il differente esito delle istanze degli altri militari è giustificato dalla circostanza che il residuo personale ha richiesto l’assegnazione presso sedi disponibili (-OMISSIS-), così consentendo la soddisfazione delle esigenze individuali. Rileva, quindi, quale circostanza discretiva, il contenuto delle richieste che vale a rendere le situazioni in questione disomogenee, così fornendo adeguata giustificazione del difforme esito delle istanze; iii ) emerge dalla ricostruzione in fatto che il ricorrente si è visto riconoscere ampi spazi partecipativi attraverso il colloquio individuale tenutosi il 12.11.2015, preceduto da congrua istruttoria volta ad acquisire le sue richieste (v. "annesso 2" del 12.5.2015). La garanzia partecipativa è stata in tal modo pienamente soddisfatta a mezzo di specifica e personale interlocuzione; iv ) il concreto svolgersi procedimentale -e in particolar modo le indicazioni fornite nel corso dell’attività di “desk office” il 12.11.2015-rendono evidenti le ragioni del disposto trasferimento, senza considerare che, trattandosi di trasferimento di autorità, esso rientra nella categoria degli ordini, assistiti da un minor onere motivazionale.
3. Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza per “ VIOLAZIONE art. 10 Dir. Min. Difesa - SMA (Stato Maggiore Aeronautica) OD - 2, edizione 2006; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ”. Lamenta che il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad aderire acriticamente alle difese formulate dall’amministrazione nella relazione depositata in giudizio, trascurando di considerare, invece, quanto evidenziato dal ricorrente nella memoria del 26 ottobre 2020 da cui si evincerebbe l’illegittimità dell’ iter procedurale a seguito del quale, in sintesi, l’interessato veniva indotto a prestare il proprio consenso al trasferimento presso il 3° Gruppo manutenzione autoveicoli (GMA) di -OMISSIS- sul falso presupposto che non vi fossero posti disponibili presso le sedi richieste. Ripropone, altresì, i motivi di ricorso contenuti in primo grado nonché quelli esposti nella memoria del 26 ottobre 2020.
4. L’amministrazione appellata si è costituita in giudizio, depositando la documentazione di primo grado.
5. Con successiva memoria del 22 maggio 2013- meramente riproduttiva di quella depositata in primo grado in data 26 ottobre 2020- l’appellante ha insistito nelle proprie difese.
6. All’udienza del 27 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’infondatezza nel merito del gravame consente di prescindere da ogni considerazione sul piano dell’ammissibilità dello stesso, benché il ricorso in appello appaia non conforme ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali sancito