Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-14, n. 201002093

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-14, n. 201002093
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002093
Data del deposito : 14 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00701/2010 REG.RIC.

N. 02093/2010 REG.DEC.

N. 00701/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sull’appello n. 701 del 2010, proposto dal signor M B, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e L Uco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato L Uco in Roma, via Antonio Tempesta, n. 20;



contro

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione prima n. 10730/2009, resa tra le parti, concernente diniego di accesso a documenti relativi al calendario e alle comunicazioni del corso organizzato dal C.S.M. per il giorno 6 maggio 2009.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il Cons. A P e uditi per l’appellante gli avvocati Annunziata e Ubriaco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso al TAR per il Lazio (Sede di Roma), il sig. Bragantini ha impugnato il provvedimento n. P14673 del 9 luglio 2009, con cui il Comitato di Presidenza del C.S.M. – previo parere conforme della nona commissione - ha respinto l’istanza formulata l’8 giugno 2009 per accedere ad alcuni documenti, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

L’istanza dell’interessato ha riguardato il calendario e le comunicazioni del corso organizzato dal CSM e tenutosi il giorno 5 maggio 2009, cui ha partecipato il magistrato titolare di una causa di lavoro (pendente presso il Tribunale di Verona, risalente al 2003 e nella quale egli è parte ricorrente), la cui udienza del 5 maggio 2009 è stata rinviata per l’esigenza dello stesso magistrato di partecipare al corso.

2. Con la sentenza n. 10730 del 2009, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché non notificato al medesimo magistrato, qualificato dal TAR come controinteressato in senso tecnico (perché l’istanza di accesso ha riguardato un dato che lo riguarda).

3. Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia dichiarato ammissibile e sia accolto, perché fondato.

Col primo motivo, l’appellante ha dedotto che, anche a voler aderire alla tesi del TAR (per cui sarebbe un dato personale la semplice comunicazione del calendario di corsi di aggiornamento inviato dal CSM ad un magistrato), la sentenza sarebbe erronea, in quanto nella specie non sarebbe configurabile alcun controinteressato al ricorso di primo grado, poiché:

a) l’art. 3 del d.P.R 12 aprile 2006, n. 184 (recante il regolamento sulla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi), dispone che l’Amministrazione ricevente l’istanza di accesso (e non il richiedente) ha l’onere di instaurare un contraddittorio sulla sua accoglibilità, sempre che esistano soggetti effettivamente controinteressati, e cioè soggetti che “dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”;

b) non sarebbe pertanto condivisibile la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché – non avendo il CSM ravvisato alcun controinteressato nel corso del procedimento – non sarebbe neppure configurabile alcun controinteressato nel presente giudizio.

Col secondo motivo, l’appellante ha dedotto che in ogni caso nella specie non sarebbe qualificabile come controinteressato il magistrato del tribunale di Verona che ha partecipato al corso tenutosi il 5 maggio 2009, poiché per la legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) è configurabile un controinteressato nel caso di proposizione di un ricorso per l’accesso solo quando oggetto della istanza siano dati personali e la loro conoscenza sia in grado di arrecare un pregiudizio alla riservatezza del loro titolare.

Nella specie, l’appellante ha dedotto che la documentazione riguardante la comunicazione del calendario di corsi di aggiornamento organizzati dal CSM ad un magistrato non può a questi arrecare alcun pregiudizio, pur se venga a conoscenza di un terzo interessato.

Inoltre, l’appellante ha osservato che la parte ricorrente in una causa di lavoro (che pende nella specie da oltre sei anni presso il tribunale di Verona e nella quale si discute della legittimità di un licenziamento) ha il diritto di sapere se sia giustificato o meno un rinvio di sei mesi disposto d’ufficio “per partecipazione a corso CSM” del magistrato incaricato della trattazione della causa.

Pertanto, le esigenze di riservatezza dovrebbero dunque essere necessariamente contemperate con l’interesse del richiedente a tutelare i propri diritti, che non possono essere pregiudicati da un ‘eccesso di garantismo’.

5. Si è costituito in giudizio il CSM, per contestare con memoria la fondatezza dell’appello.

Nella camera di consiglio del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – Nel presente giudizio (proposto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990), è controverso se l’appellante – parte in un processo civile, la cui udienza del 5 giugno 2009 è stata rinviata alla data del 21 ottobre 2009 per l’indisponibilità del magistrato – abbia titolo ad accedere agli atti con cui il C.S.M., nell’organizzare un corso di aggiornamento seguito dal medesimo magistrato, ha fissato un calendario con un incontro concomitante con l’udienza già fissata e conseguentemente rinviata.

In punto di fatto, va premesso che l’appellante ha proposto nel 2003 un ricorso alla sezione lavoro del Tribunale di Verona, impugnando il licenziamento disposto dal proprio datore di lavoro.

Il processo è stato caratterizzato da rinvii e da avvicendamenti dei giudici

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