Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-15, n. 202403393
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 03393/2024REG.PROV.COLL.
N. 04458/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4458 del 2019, proposto da
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Territoriale del Lavoro Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Proietto, Rosanna Norcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Neri in Roma, via Cesare Fracassini n. 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 712/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- s.r.l. presentava istanza di Cassa Inte grazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per il periodo 5 ottobre 2015 – 4 ottobre 2016, in favore di 79 lavoratori impiegati presso l'unità aziendale di Sant'Elpidio a Mare (FM), con la dichiarazione di un esubero aziendale pari a 26 lavoratori.
2. Con decreto direttoriale in data 17/3/2016 n. 94909 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione, veniva approvato il programma di crisi aziendale presentato dalla società ricorrente e alla stessa veniva concesso, nel periodo dal 5/10/2015 al 4/10/2016, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 78 unità lavorative.
3. Espletate le verifiche per l’accertamento degli impegni assunti, secondo la disciplina di cui all’art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, veniva avviato il procedimento di riesame del decreto n. 94909/2016 essendo emerso il mancato rispetto degli impegni come da relazioni del 6/12/2016 prot. 29933 e 13/6/2017 prot. 14910 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno.
4. Il procedimento di riesame si concludeva con decreto direttoriale adottato in data 1/9/2017 n. 99966 recante l’annullamento del decreto n. 94909/2016. A motivo della decisione l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha affermato:
““ CONSIDERATO dalla relazione ispettiva emerge chiaramente che il piano di risanamento è rimasto inattuato e che attraverso l’ammortizzatore sociale l’azienda ha operato soltanto un abbattimento dei costi del lavoro senza attuare una salvaguardia occupazionale, avendo in definitiva licenziato tutti gli esuberi strutturali: 22 operai sospesi a zero ore senza rotazione e n. 1 impiegata sospesa a zero ore senza rotazione, di fatto sostituita da una tirocinante ”.
5. Avvero l’indicato provvedimento proponeva ricorso la -OMISSIS- s.r.l.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglieva il ricorso. A motivo della decisione il TAR rilevava:
- la mancanza di disamina e presa di posizione, da parte dell’Amministrazione, sulle controdeduzioni della ricorrente;
- non si comprende, dagli atti istruttori, quale contenuto avesse il piano di risanamento ed in cosa siano consistiti gli inadempimenti;
- non si comprende se il piano di risanamento sia rimasto, in tutto o in parte inattuato e de i presunti inadempimenti avessero rilevanza essenziale, quali fossero gli impegni che la ricorrente non avrebbe manutenuto;
- non è possibile comprendere, non essendo chiara la natura degli