Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201604372
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2016
N. 04372/2016REG.PROV.COLL.
N. 10709/2015 REG.RIC.
N. 00645/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10709 del 2015, proposto dalla società Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A Z C.F. ZPPNDR65P15H501F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna 15;
contro
Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C C.F. CSSSLV81L68I452Y, A B C.F. BTTLSN59C17H501E, S Parlatore C.F. PRLSFN69L22H501T, Filippo Pacciani C.F. PCCFPP69D14F839S, con domicilio eletto presso Associato Legance - Studio Legale in Roma, via San Nicola Da Tolentino 67;
nei confronti di
Ryanair Limited non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Assaeroporti - Ass. It. Gestori Aeroporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna 32;
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2016, proposto dalla società Ryanair Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Arancio C.F. RNCRSR76C51F258J, Matteo Castioni C.F. CSTMTT76P06L781D, Simone Gambuto C.F. GMBSMN74H08H501X, Giannalberto Mazzei C.F. MZZGNL72B27L845G, con domicilio eletto presso Rosaria Arancio in Roma, via Cuboni 12;
contro
Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A B C.F. BTTLSN59C17H501E, S Parlatore C.F. PRLSFN69L22H501T, Filippo Pacciani C.F. PCCFPP69D14F839S, S C C.F. CSSSLV81L68I452Y, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Legance in Roma, via San Nicola Da Tolentino 67;
Aeroporti di Puglia s.p.a. non costituito in giudizio;
per la riforma,
quanto al ricorso n. 10709 del 2015:
della sentenza del T.a.r. per la Puglia –Sede di Bari- n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti riguardanti l'erogazione dei servizi aeroportuali;
quanto al ricorso n. 645 del 2016:
della sentenza del T.a.r. per la Puglia -Sede di Bari- n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti riguardanti l'erogazione dei servizi aeroportuali;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a.-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati A. Zoppini, F. Pacciani, F, Cintioli G. Mazzei, F. Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1599/2015 il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Sede di Bari – ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierna parte appellata Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. (d’ora in poi Alitalia) volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso agli atti da essa presentata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, del c.p.a.
1.1.In punto di fatto Alitalia aveva rappresentato che:
a) essa aveva appreso da fonti giornalistiche che l’odierna parte appellante società Aeroporti di Puglia s.p.a. (d’ora in poi ADP) aveva concluso alcuni contratti con Ryanair Limited, ovvero con società ad essa collegate tra cui Airport Marketing Services Limited (di seguito AMS), aventi ad oggetto lo svolgimento di attività promozionali sul sito Ryanair a fronte del pagamento da parte di ingenti somme di denaro e di sconti sul servizio di handling e che detti contratti sarebbero stati assegnati senza il previo esperimento di alcuna selezione e, quindi, in affidamento diretto;
b) ritenendosi gravemente pregiudicata nel caso in cui fosse stata confermata detta eventualità (in quanto essa sarebbe stata illegittimamente sfavorita rispetto ad altre compagnie aeree) anche al fine di far valere nelle sedi competenti le proprie ragioni, con istanza ritualmente depositata aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di ogni contratto sottoscritto con AMS e/o Ryanair a partire dal 2006, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi aeroportuali e/o la prestazione di servizi di qualsiasi tipo, della corrispondenza, anche elettronica, scambiata con e Ryanair e/o AMS in relazione alla conclusione ed esecuzione di qualsiasi contratto, di ogni documento, provvedimento o comunicazione tra con Ryanair e/o AMS relativo ai contratti in discussione;
c) con il provvedimento oggetto dell’impugnazione in primo grado le era stato comunicato da Aeroporti di Puglia s.p.a. il diniego all’accesso, basato sulla asserita mancanza di legittimazione di cui alla legge n. 241/1990, sulla mancanza di collegamento tra l’interesse specifico del richiedente ed il documento richiesto; sulla asserita finalizzazione della istanza a svolgere un mero controllo sull’operato della P.A. e sulla natura esplorativa della stessa; sulla carenza di interesse derivante dallo stesso oggetto della pretesa ostensiva, sulla sussistenza di dubbi in ordine alla concretezza ed attualità dell’interesse, in quanto fondato su articoli di stampa risalenti al 2012, ed infine sulla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza nell’ambito delle informazioni commerciali sensibili.
c1) ciò, mentre invece la Regione Puglia, aveva dato parziale riscontro positivo alla medesima richiesta di accesso rivoltale.
2. Essa aveva quindi impugnato il diniego prospettando numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Le intimate, Aeroporti di Puglia s.p.a. e Ryanair Limited odierne appellanti, si erano costituite chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. Il T.a.r. ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado, alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) ha richiamato la legislazione vigente, ed ha ravvisato un interesse concreto ed attuale di Alitalia collegato ai documenti richiesti;
a1) ciò alla luce dell’orientamento secondo cui l’interesse all’accesso ai documenti doveva essere valutato in astratto, senza che potesse essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso;
b) ha affermato che Alitalia era portatrice di un interesse qualificato, concreto ed attuale all’acquisizione degli atti richiesti, in quanto vettore operante in concorrenza con Ryanair e, quindi, interessato al regolare svolgimento dell’attività com merciale di cui si tratta;
c) ha escluso che la valutazione dell’utilità del documento richiesto ai fini della verifica della sussistenza di una lesione, spettasse all’ente destinatario dell’istanza;
d) ha negato che la domanda d’accesso avesse natura meramente esplorativa ovvero fosse diretta al controllo generalizzato sull’azione amministrativa in quanto essa era relativa ad una specifica tipologia di contratti stipulati tra ADP e Ryanair (e/o AMS) dal 2009 al 2014 aventi ad oggetto lo svolgimento di attività promozionali sul sito Ryanair a fronte della erogazione di incentivi, ed era quindi sufficientemente determinata e limitata;
e) ha escluso che potesse ravvisarsi l’asserita prevalenza del “diritto alla riservatezza nell’ambito di informazioni commerciali sensibili”, in quanto tale valore era recessivo rispetto a quello della difesa giudiziale degli interessi commerciali della parte asseritamente lesa da una attività amministrativa;
f) ha ritenuto irrilevante (contrariamente a quanto opinato da ADP), la circostanza che Alitalia non avesse manifestato alcun interesse in ordine all’indagine conoscitiva di mercato di cui all’avviso prodotto da ADP (doc. 9 produzione ADP), trattandosi di avviso pubblicato in epoca successiva a quella in cui risultavano stipulati i contratti per i quali è causa (l’avviso recava la data del 15/4/15);
g) ha considerato non pertinente il richiamo alla normativa regionale in tema di accesso (Regolamento 29/9/2009 n. 20 di attuazione della L.R. 15/2008) in quanto detta normativa regionale non richiedeva la prova dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale per l’accessibilità degli atti, ma prevede, tuttavia, che la ricorrenza di un tale interesse fosse (necessaria e) sufficiente a superare il divieto di ostensione qualora l’interesse all’accesso dovesse essere bilanciato con quello alla riservatezza industriale;
h) quanto ai “requisiti soggettivi “ della società destinataria della richiesta di accesso, ha rilevato che ADP era una società per azioni di cui la Regione Puglia deteneva il 99,414% del capitale, la cui restante parte apparteneva ad altri enti territoriali ed economici e che i contratti per i quali era causa inerivano ad attività quantomeno strumentale alla gestione in senso stretto dei servizi aeroportuali assicurata da ADP, attenendo alla promozione dello scalo presso i bacini di utenza del vettore contraente; inoltre, gli accordi intercorsi tra Alitalia e ADP prevedevano l’erogazione di contributi pubblici e comunitari;
i) ha quindi disposto l’ostensione dei