Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202409261

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202409261
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409261
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 09261/2024REG.PROV.COLL.

N. 06225/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2023, proposto da G L C e A M, nella qualità di erede del defunto G M, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 325 del 10 gennaio 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati Marco Gaggia per A V e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla richiesta di riconoscimento del diritto alla corresponsione del corretto trattamento economico, ex art. 1809 d. lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), con riferimento all’indennità di servizio corrisposta al personale militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, oltre al conseguente risarcimento danni.

2. Con il ricorso al T.a.r. per il Lazio introduttivo del giudizio, i militari indicati nella sentenza in intestazione hanno esposto di aver presentato, in data 5 aprile 2013, istanza al Ministero della difesa diretta a ottenere la rideterminazione dell’indennità spettante per il servizio dagli stessi svolto all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, senza ottenere alcun riscontro. Deducevano i ricorrenti che l’Amministrazione aveva agito in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost., in quanto aveva applicato delle tabelle di allineamento economico e di funzione di fatto superate e, in tal modo, aveva operato una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale civile che percepirebbe, a parità di funzioni, un’indennità maggiore rispetto al personale militare; invero, il d.lgs. n.62 del 27 febbraio 1998 - che disciplina il trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e che definisce, alla tabella “2”, l’allineamento economico tra il personale della Difesa e quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAE - (stabilendo, per il grado di 1° maresciallo, la corrispondenza alla qualifica/posto funzione di “Coadiutore superiore” del personale dei ruoli del MAE) - sarebbe in parte superato dalla tabella “A” del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002, che disciplina il transito del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, non più idoneo al servizio militare incondizionato, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che assegnerebbe livelli retributivi maggiori.

Invero, secondo i ricorrenti, per effetto delle previsioni contenute nel richiamato d.lgs. n. 62/1998, un militare che presta servizio all’estero, in attuazione dell’art. 1809 c.m. percepisce il trattamento economico previsto dalla tabella “2” ad esso allegata, deteriore rispetto al militare che, transitando nei ruoli dei dipendenti civili per inidoneità al servizio, vedrebbe applicato un trattamento diverso, in tal caso migliorativo, con ciò concretandosi una evidente disparità di

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