Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-02, n. 202409615

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-02, n. 202409615
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409615
Data del deposito : 2 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2024

N. 09615/2024REG.PROV.COLL.

N. 09369/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9369 del 2023, proposto da
Comune di Bolzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Bolzano, vicolo Gumer, 7;



contro

B X, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00313/2023, resa tra le parti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Bolzano dd. 05.05.23 a firma dell'Assessore alle Attività Economiche, notificata l'08.05.23, di sospensione temporanea dell'attività e chiusura del pubblico esercizio "Bar CRISTALLO" sito in via Palermo n. 103, per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.P. 58/1988, degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi (ivi comprese occorrendo le non conosciute comunicazioni quali redatte dalla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Compagnia di Bolzano, in data 15.04.23 prot. n. 0113010/23 ed in data 02.05.23 prot. n. 0126446/23), nonché il verbale di accesso ispettivo redatto in data 04.03.23 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Trento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale condizionato, di B X;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;

Nessuno è presente per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. E’ appellata la sentenza del TRGA, sezione autonoma di Bolzano n. 313/2023, di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra B X, gestrice del pubblico esercizio all’insegna “BAR CRISTALLO” sito in Bolzano via Palermo n. 103, avverso l’ordinanza del Comune di Bolzano, “ d’immediata sospensione dell’attività di pubblico esercizio e la chiusura per mesi tre a far data dall’8.5.2023… ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.p. 58/1988…, essendo il locale, alla luce dei riscontri effettuati, un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e costituendo un significativo pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica ”.

2. Nei motivi d’impugnazione, oltre a lamentare l’omessa partecipazione al procedimento, il difetto di motivazione dell’atto impugnato e l’assenza di proporzionalità della sanzione inflittale, la ricorrente ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’articolo 21-septies l. 241 del 1990, per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta del Comune in ordine al provvedimento emanato, carenza di potere in astratto, nonché violazione degli artt. 20 e 21, d.P.R. 670/1972 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), violazione del principio di diritto amministrativo del divieto di subdelega “ delegatus delegare non potest ”.

In subordine, la ricorrente ha prospettato il dubbio d’incostituzionalità dell’art. 47, comma 3, l.p. 58/1988.

Il potere esercitato con l’ordinanza impugnata, secondo le censure, non rientrerebbe nelle attribuzioni rimesse al Comune di Bolzano, essendo la relativa potestà riservata allo Stato.

Né sarebbe stato chiarito, secondo le censure, in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta amministrativa, stante l’inconsistente pericolo per l’incolumità pubblica, atteso che la sanzione, applicata nella misura massima della sospensione di mesi tre, sarebbe sproporzionata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo rispetto ai fatti accertati ed alla loro (scarsa) gravità in relazione alla lesività del bene tutelato.

3. Il TRGA ha accolto il ricorso limitatamente alla censura di non adeguatezza della sanzione comminata.

La non attualità degli episodi pericolosi in difetto di recidiva da parte dell’amministrato, ad avviso dei giudici di prime cure, non giustificano l’applicazione della misura massima della sospensione prevista dall’art 47, comma 3, della L.P. n. 58/1988, sì da apparire la sanzione impugnata non proporzionata.

Viceversa, il TRGA ha respinto le censure incentrate sul difetto assoluto di competenza comunale, sul difetto di motivazione dell’atto impugnato e sull’omessa partecipazione al procedimento, rilevando la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 47, comma 3, della L.P. n. 58/1988 attributiva della competenza comunale in materia.

4. Appella la sentenza il Comune di Bolzano. Resiste la sig.ra B X la quale, a sua volta, propone appello incidentale avverso i capi della sentenza di reiezione delle censure dedotte in prime cure, ribadendo nel contenuto l’eccezione di incostituzionalità della norma provinciale, attributiva della competenza in materia al Comune.

5. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Conviene esaminare in via prioritaria l’appello incidentale, che ripropone la questione di costituzionalità della norma provinciale attributiva del potere esercitato dal Sindaco di Bolzano con l’atto impugnato.

Premettendo che ai sensi dell’art. 100 TULPS l’ordine pubblico e sicurezza è materia riservata in via esclusiva allo Stato, la ricorrente lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TRGA per avere omesso d’accertare l’assoluta carenza di potere del Sindaco, riproponendo la questione di costituzionalità dell’art. 47 l.p. 58/1988.

Secondo l’appellante, la Corte Costituzionale, anche nelle più recenti sentenze, fra cui la pronuncia n. 69 del 13.04.2023, avrebbe ribadito la necessità di operare un netto distinguo fra la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, il cui esercizio è demandato in via esclusiva allo Stato, e la competenza residuale degli enti locali attinente all’ordinaria polizia amministrativa.

L’art. 47 l. p. 58/1988, attribuendo al Sindaco il potere di emettere un provvedimento di sospensione dell’attività del pubblico esercizio per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, violerebbe, ad avviso della ricorrente, l’art. 117 della Costituzione.

6.1 Lo scrutinio sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità deve essere necessariamente preceduto dall’esperimento da parte del giudice a quo dell’interpretazione

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