Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-13, n. 201004540

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-13, n. 201004540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004540
Data del deposito : 13 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01660/2009 REG.RIC.

N. 04540/2010 REG.DEC.

N. 01660/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso per opposizione di terzo ordinaria numero di registro generale 1660 del 2009, proposto da:
K S.S., rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

contro

D B P, rappresentato e difeso dagli avv. A B, A Czia, con domicilio eletto presso A Czia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Regione Campania, Comune di Stella Cilento;

per l’annullamento a seguito di opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.

della decisione del

CONSIGLIO DI STATO :

Sezione V n. 06793/2007, resa tra le parti, concernente REINTEGRAZIONE TERRA CIVICA.


Visto il ricorso in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione di D B P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Gioia, su delega dell'avv. Fortunato, e Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il sig. D B deteneva il fondo rustico di ha 17.59.1 sito in località Verduzio del Comune di Casalvelino incluso nell’elenco di beni gravati da usi civici allegato al decreto del Commissario liquidatore degli usi civici di Napoli del 25.1.1939,in forza di contratto di affitto stipulato con il Comune di Stella Cilento, assegnatario provvisorio.

Con sentenza della Sezione Specializzata Agraria della Corte d’Appello di Salerno n. 215 del 17.4.1997, veniva dichiarata la nullità del contratto di affitto del terreno a causa della sua natura di bene demaniale .

Il sig. D B presentava il 24.6.1997 istanza di legittimazione dell’occupazione del terreno demaniale ai sensi dell’art. 9 L. n. 1766/1927.

Alla decisione della Corte d’Appello veniva data esecuzione il 21.7.2001 mediante estromissione del D B.

Il Comune , rientrato nella disponibilità del terreno, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica,lo cedeva in uso alla società K per coltivazioni orticole stagionali.

Con decreto n. 4/157 del 27 novembre 2004 del dirigente del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario , a conclusione del procedimento per la concessione della legittimazione del possesso di terre d’uso civico del Comune di Stella Cilento, l’istanza di legittimazione del sig. D B veniva respinta per non rivestire l’interessato la qualità di possessore senza titolo bensì di detentore del bene in virtù di contratto di affitto nullo ed il fondo veniva reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del Comune.

Il Consiglio di Stato , adito dall’interessato in grado di appello avverso la sfavorevole sentenza del Tar Campania- Salerno n. 114 in data 6.7.2005, con decisione n. 6793 in data 31.12.2007 , accoglieva il gravame ed annullava il decreto n. 4/157 nella parte in cui reintegrava alla massa collettiva di pertinenza del Comune di Stella Cilento le terre civiche già occupate dal medesimo ricorrente, sul principale rilievo che la relazione oggettiva dell’occupante con il fondo era da considerarsi quella di chi occupa una cosa ormai derelitta e dunque di occupante abusivo nonostante la costituzione di un titolo interinale di godimento del fondo.

Con ricorso in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la società ricorrente impugnava la predetta decisione.

A sostegno dell’opposizione deduceva i seguenti motivi:

- error in iudicando, errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse all’azione del ricorrente in primo grado, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 L. n. 1034/1971 e dell’art. 31 R.D. n. 332/1928 : il ricorrente in primo grado sarebbe stato sfornito di interesse per non avere presentato istanza di legittimazione, tale non potendosi considerare quella del 24.6. 1997 volta solo a dare impulso all’istruttoria ex art. 30 R.D. n. 332/1928, conclusa dalla Regione e seguita dall’attivazione del procedimento di concessione delle legittimazioni sull’ istanza degli interessati, non presentata dal sig. D B;
inoltre la sentenza del Consiglio di Stato si sarebbe basata su di un fatto – l’esistenza di una valida istanza di legittimazione- incontrastabilmente escluso dagli atti di causa;

- error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 L.n. 1034/71, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria : il Consiglio di Stato avrebbe dovuto respingere l’appello non essendo stata impugnata la deliberazione di G.C. n. 30 del 17.3.2004 con cui veniva emanato il bando per la procedura di assegnazione del fondo , all’esito della quale sarebbe poi stato stipulato il contratto di affitto di fondo rustico da parte dell’opponente.

Si costituiva in giudizio il Sig. D B, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato irricevibile, inammissibile e, nel merito, infondato.

All’udienza del 13 aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni formulate dalla parte resistente di inammissibilità del mezzo di impugnazione data la sua infondatezza.

E’ sufficiente in proposito constatare che la ricorrente, pur non potendosi considerare un controinteressato pretermesso , fa valere la propria posizione autonoma ed incompatibile con quella accertata con la decisione del Consiglio di Stato n. 6793 del 31.1.2.2007 (legittimante alla opposizione di terzo cfr.Cons. St. Sez. VI n. 4675/2009) derivante dal contratto di cessione in uso temporaneo di fondo rustico del terreno per cui è causa , stipulato in data 31.7.2004 al termine di apposita procedura di evidenza pubblica indetta con delibera di G.C. n. 30 del 17.3.2004. Tant’è che in esecuzione della citata decisione del Consiglio di Stato,con cui è stato annullato il decreto nella parte contenente il diniego della concessione di legittimazione in favore del sig. D B e la reintegra del fondo alla massa collettiva del Comune, la Regione con decreto dirigenziale n. 8 del 25.2.2008 (attualmente oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Campania) ha attribuito direttamente al sig. D B la legittimazione del terreno dall’opponente detenuto in forza del contratto di affitto.

Nel merito l’opposizione è infondata.

Con il primo motivo l’opponente fa valere la mancanza di interesse del sig. D B per non avere mai formulato istanza di legittimazione , essendo diretta la sua domanda del 24.6.1997 unicamente a dare impulso alla fase istruttoria della procedura di cui all’art. 29 R.D. n. 332, volta a “fotografare” la sussistenza e l’estensione delle situazioni di fatto da legittimare. Invero, solo al termine di tale fase, coincidente con il deposito della relazione tecnica dell’architetto incaricato , avvenuto in data 11.6.2001, la Regione avrebbe attivato il procedimento di legittimazione di cui all’art. 30 del R.D. emanando il bando di pubblicazione degli atti peritali relativo all’accertamento delle occupazioni abusive esistenti sulle terre di uso civico ed imponendo agli occupatori individuati di presentare, nel termine di 90 giorni, l’istanza di legittimazione. La mancata partecipazione del sig. D B alla procedura per omessa presentazione della domanda lo avrebbe privato dell’interesse all’impugnazione del decreto di reintegra e restituzione dei frutti e della consistenza immobiliare con conseguente necessità di riforma della decisione del Consiglio di Stato.

Il motivo deve essere disatteso.

Risulta dagli atti del giudizio e non è contestato dall’opponente che il sig. D B aveva inviato all’Assessorato Regionale Agricoltura e foreste Settore usi civici in data 24.6.1997 istanza di legittimazione del possesso dei terreni da lui occupati a seguito della dichiarazione di nullità del contratto di affitto intervenuta con sentenza della Corte d’Appello di Salerno- Sezione Specializzata Agraria n. 215 in data 8.5.1997, assumendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 9 l. 16 giugno 1927 n. 1766 consistenti nell’aver apportato miglioramenti agrari, nel non aver interrotto la continuità del demanio e nell’avere occupato il fondo da oltre dieci anni.

All’istanza di legittimazione del sig. D B viene altresì fatto puntuale riferimento nel processo verbale della Giunta Regionale del 18.12.1997 con cui veniva deliberata la riapertura delle operazioni demaniali di verifica delle occupazioni abusive insistenti sulla massa collettiva di pertinenza del Comune di Stella Cilento, con particolare riguardo ai terreni quotizzati in agro di Casalvelino.

Anche la relazione tecnica del perito istruttore per la verifica demaniale contiene espressa menzione alla richiesta di legittimazione pervenuta da parte del sig. D B, risultato al n. 1 del ruolo occupatori di terre reintegrate del Demanio Verduzio .

Infine, il bando di pubblicazione degli atti peritali relativi all’accertamento delle occupazioni abusive insistenti su terre d’uso civico di pertinenza del Comune reca la seguente considerazione : “la esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 215 dell’8/05/97 in danno dell’abusivo occupatore Pietro D B avvenuta in data 21/07/01 non inficia né interferisce con la proposta di legittimazione in favore di quest’ultimo in quanto il perito C F ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 9 della legge 16/6/1927 n. 1766 nonché dalla legge regionale n. 11 del 17/03/1981 ai fini della concessione della legittimazione stessa per aver condotto per oltre un decennio i terreni detenuti e per aver realizzato le relative migliorie (cfr. Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 1991 Comune di Salerno

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