Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-12, n. 201000788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-12, n. 201000788
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000788
Data del deposito : 12 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00627/2007 REG.RIC.

N. 00788/2010 REG.DEC.

N. 00627/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 627 del 2007, proposto dai signori L V, B M, M V, T B, G F, D A, L F, G N, A C, G G, C G e R S, rappresentati e difesi dagli avv.ti P L M e prof. R U, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Teti in Roma, via A. Bafile, 13,

contro

la CORTE DEI CONTI, in persona del Presidente pro tempore, e il SEGRETARIO GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

signori Michele MALERBA, Alessandro LIPARI, Giuseppe ETERNO, Giuseppe RAIMONDO, Francesca GRIMALDI ed Ezio Maria SIDOLI, non costituiti,

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Prima, nr. 10216 del 24 maggio 2006, non notificata, nella parte in cui ha parzialmente rigettato il ricorso nr. 6780/2005, proposto dagli infracitati appellanti per l’annullamento: a) del decreto della Corte dei Conti nr. 446/SG/2005 del 23 aprile 2005, con cui è stato pubblicato il bando di corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, comunicato ai ricorrenti tramite rete Intranet in data 28 aprile 2005, nella parte in cui prevede che: possono partecipare alla selezione in oggetto tutti gli appartenenti alla area B, comprese le posizioni economiche B1 e B2;
il requisito dell’esperienza professionale maturata presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, sussiste anche qualora il candidato vanti un periodo di permanenza nell’area B pari a complessivi 9 anni maturato alla data del 21 aprile 2005;
nella parte in cui non riconosce la dovuta prevalenza all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore;
nella parte in cui non prevede tra i titoli valutabili i titoli conseguiti a seguito della frequenza di un Master di I livello, nonché nella parte in cui indica genericamente tra i titoli professionali la “ idoneità a concorsi per posizioni economiche superiori ” e la “ idoneità a percorsi di qualificazione per posizioni economiche superiori ”;
nella parte in cui non indica il numero di posti da destinare a ciascun profilo amministrativo tecnico e informatico;
nella parte in cui dispone che i requisiti per l’accesso al corso-concorso debbano essere posseduti alla data del 21 aprile 2005; b) del decreto della Corte dei Conti nr. 458/SG/2005 del 29 aprile 2005, con cui è stata pubblicata la rettifica al bando di corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, nella parte in cui prevede che il requisito dell’esperienza professionale maturata presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, sussiste anche qualora il candidato vanti un periodo di permanenza nell’area B pari a complessivi 9 anni maturato alla data del 21 aprile 2005; c) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella parte in cui consente che possano accedere all’area C1 indistintamente tutti i soggetti appartenenti all’area B e non prevede l’accesso esclusivamente in favore dei soggetti che ricoprono la posizione B3 e B3s; d) ove occorra e per quanto di ragione, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri del 12 giugno 2003, art. 8, nella parte in cui si limita a riconoscere, in sede di progressione verticale, esclusivamente “ prevalenza ” al personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore; e) dell’Accordo avente a oggetto le procedure selettive riguardanti le progressioni verticali all’interno delle aree di cui all’art. 5, punto 7, del Contratto integrativo di amministrazione del 12 novembre 2004, sottoscritto il 21 aprile 2005 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, FLP, UNSA/SNACO) del personale della Corte dei Conti, nella parte in cui attribuisce, in sede di valutazione dell’esperienza professionale, peso preponderante alla anzianità di servizio rispetto al peso da attribuire ai titoli di studio, culturali e professionali, e nella parte in cui prevede che sono valutati i titoli acquisiti alla data di sottoscrizione dell’accordo stesso; f) ove occorra e per quanto di ragione, della nota 35/circ./2005 del 26 aprile 2005; g) ove occorra e per quanto di ragione, della Intesa con le organizzazioni sindacali della Corte dei Conti sulle linee programmatiche per la dotazione organica e i passaggi interni del 20 maggio 2003; h) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di concertazione del 31 gennaio 2005 e del 21 aprile 2005; i) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 1340 del 13 marzo 2007, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Francesco Vetrò, su delega dell’avv. Ursi, per gli appellanti e l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello, costituitasi in udienza per l’Amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Gli appellanti in epigrafe indicati, tutti dipendenti amministrativi della Corte dei Conti in posizione economica B3 Super e in possesso di diploma di laurea (ad eccezione del sig. M, il quale vanta 5 anni di servizio nella posizione economica di provenienza), hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha dichiarato in parte infondato e inammissibile – accogliendolo solo in minima parte – il ricorso dagli stessi proposto avverso gli atti anch’essi analiticamente indicati in epigrafe, in relazione al bando di corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1).

A sostegno dell’impugnazione, gli appellanti hanno evidenziato l’erroneità della sentenza in questione nella parte in cui ha ritenuto legittima, alla luce della giurisprudenza anche costituzionale in materia, la riconosciuta possibilità di accesso alla posizione C1 anche dei dipendenti appartenenti alle posizioni B1 e B2 (oltre a quelli in posizione B3).

Pertanto, essi hanno riproposto come segue i motivi di ricorso articolati in primo grado, dichiarati inammissibili dal T.A.R.:

1) violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici;
violazione del principio di buon andamento della p.a.;
irragionevolezza manifesta;
disparità di trattamento;
contraddittorietà manifesta, sotto molteplici aspetti (in relazione all’evidenziata distorsione della procedura selettiva, conseguente all’indiscriminato accesso alla stessa di tutti i dipendenti appartenenti all’area A):

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri del 12 giugno 2003;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.;
eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta;
irragionevolezza manifesta (atteso il carattere irrisorio dello scarto tra i punteggi attribuiti alle esperienze professionali corrispondenti alle varie posizioni economiche dell’area B);

3) violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 (allegato A);
eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento;
violazione dell’art. 3 Cost. (in relazione alla clausola con la quale l’Amministrazione ha ritenuto integrato il requisito dell’esperienza professionale maturata presso le amministrazioni pubbliche anche in caso di permanenza nell’area B per complessivi 9 anni);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri del 12 giugno 2003;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.;
eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta;
irragionevolezza manifesta (in relazione alla ammissione come titolo valutabile del solo Master di II livello presso università o enti riconosciuti, e non anche del Master di I livello);

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. b), del C.C.N.L. 12 giugno 2003;
eccesso di potere sotto il profilo della evidente disparità di trattamento;
irragionevolezza manifesta (in relazione alla disposizione dell’Accordo sulle procedure selettive del 21 aprile 2005, nella parte in cui considera prevalente il criterio dell’anzianità);

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
disparità di trattamento;
manifesta illogicità ed irragionevolezza per mancata determinazione nel bando del numero dei posti da destinare ai subprofili amministrativo, tecnico ed informatico.

Alla camera di consiglio del 13 marzo 2007, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 18 dicembre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e pertanto meritevole di reiezione.

2. La presente controversia concerne il bando relativo al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 della Corte dei Conti: gli odierni appellanti, tutti dipendenti amministrativi in posizione B3 o equipollente, hanno censurato il predetto bando sotto svariati profili, lamentando inoltre anche l’illegittimità delle presupposte disposizioni della contrattazione collettiva.

Il T.A.R. della Lazio ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza inerente alla data rispetto alla quale avrebbe dovuto essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando, mentre per il resto lo ha respinto ovvero dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

3. La Sezione condivide integralmente le conclusioni raggiunte dal primo giudice, non apparendo gli argomenti svolti nell’appello idonei a indurre a diverse soluzioni.

4. Principiando, dalle doglianze delle quali è stata statuita l’infondatezza nel merito, queste ruotano essenzialmente attorno alla circostanza che il bando per cui è causa equiparava, ai fini dell’accesso al corso-concorso, tutti i dipendenti rientranti nell’area B, indipendentemente dalla loro posizione economica (B1, B2 o B3): ciò in quanto in sede di contrattazione collettiva è stata espressamente prevista la necessità di una selezione interna per il passaggio dalle posizioni B1 e B2 alla B3, sicché assolutamente contraddittoria e illegittima sarebbe la previsione di una possibilità di passaggio diretto dalle prime due posizioni all’area C.

La censura appare infondata, condividendosi le conclusioni del primo giudice alla stregua dei principi ricavabili dalla giurisprudenza ormai consolidata in ordine alla natura concorsuale delle procedure selettive interne per il passaggio di area, anche laddove previste dal bando come “miste” (cfr. Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, nr. 15403, e più specificamente 12 luglio 2007, nr. 15588).

In particolare, il fatto che la contrattazione collettiva prevedesse una procedura selettiva per il passaggio alla posizione B3 nell’ambito dell’area B non implica, perciò solo, che tra tale posizione e le altre interne all’area (B1 e B2) si fosse creata una differenziazione analoga a quelle esistenti tra diverse aree o fasce del pubblico impiego, e quindi da rendere ex se irragionevole la previsione di una procedura selettiva aperta indistintamente a tutti i dipendenti appartenenti alla medesima area B.

In altri termini – e alla stregua della giurisprudenza innanzi richiamata – il passaggio da B1/B2 a B3, ancorché disciplinato in modo peculiare, resta uno spostamento meramente “interno” a una stessa area, come tale non assimilabile a procedura concorsuale.

Con riguardo poi alla concreta disciplina contenuta nel bando de quo, la differenziazione di punteggi per il requisito della pregressa esperienza professionale ai dipendenti inseriti nelle diverse posizioni dell’area B consente di escludere (e anche sotto questo profilo appaiono condivisibili gli argomenti spesi dal primo giudice) che la procedura fosse congegnata in modo da determinare un indiscriminato accesso del personale all’area superiore, sulla base della sola anzianità di servizio, ponendosi quindi in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in subiecta materia ;
in particolare, i diversi punteggi previsti per ciascun anno di servizio nelle diverse posizioni economiche dell’area B, lungi dall’essere “irrisori” come assumono gli appellanti, appaiono idonei a determinare una diversa collocazione nella graduatoria per l’accesso al corso-concorso, in modo da valorizzare adeguatamente la differente professionalità dei dipendenti inseriti in classe B3.

Infine, va condivisa anche la valutazione di infondatezza della doglianza relativa alla mancata individuazione nel bando dei posti da destinare ai vari profili da ricoprire, atteso che lo stesso bando prevede tre diversi programmi di esame, consentendo ai candidati di scegliere le prove più in linea con il proprio profilo professionale.

5. Di poi, vanno confermate anche le conclusioni del primo giudice in ordine all’inammissibilità, per difetto di interesse, delle ulteriori censure articolate in primo grado avverso: a) la previsione che estendeva il requisito dell’esperienza professionale pregressa anche ai dipendenti che ottenessero i necessari 9 anni di servizio nell’area B cumulando i periodi di servizio espletati nelle diverse posizioni economiche della stessa; b) la preclusione alla partecipazione dei dipendenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata triennale, anziché quinquennale; c) la previsione, quale titolo valutabile, del Master di II livello e non anche di quello di I livello; d) l’inclusione tra i titoli professionali valutabili dell’idoneità conseguita in concorsi o percorsi professionali per posizioni economiche superiori.

Infatti, neanche nell’odierno atto di impugnazione gli appellanti hanno fornito un qualsiasi elemento idoneo a verificare se, quali e quanti di essi risultino pregiudicati dalle previsioni suindicate, anche solo nelle chances di utile posizionamento in graduatoria.

Con riguardo specifico al profilo sopra richiamato sub a), comunque, appare condivisibile anche il giudizio d’infondatezza della relativa censura espresso dal primo giudice, sulla base del rilievo che la previsione – introdotta con apposito decreto di rettifica del bando de quo – ha lo scopo di evitare gli effetti iniqui o irragionevoli dell’opposta interpretazione (accesso alla procedura selettiva del dipendente che vantasse 9 anni di servizio in posizione B1, e non anche di colui che ne vantasse 5 nella posizione B2 e 4 nella posizione B3).

6. Le considerazioni che precedono inducono alla integrale reiezione dell’appello, con la conferma della sentenza di primo grado.

7. Le peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi