Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202406273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202406273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406273
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2024

N. 06273/2024REG.PROV.COLL.

N. 05300/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5300 del 2023, proposto dai signori M A, D B, G B, S C, M G e S V, rappresentati e difesi dall’avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

nei confronti

del signor L S T, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n.17572 del 17 dicembre 2022, resa inter partes , concernente il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il consigliere G S e udito per la parte appellante l’avvocato S R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2651 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, i signori M A, D B, G B, S C, M G e S V avevano chiesto:

L’ANNULLAMENTO

a ) del Decreto della Direzione Generale per il personale militare, II Reparto – 4^ Divisione n° M_D GMIL REG2021 0534864 del 09.12.2021, con cui i ricorrenti sono stati promossi al grado di Maggiore del Ruolo Speciale ad Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri in Servizio Permanente Effettivo – Anno 2021 – nella parte in cui, per il calcolo dell’anzianità assoluta nel grado, non è stata considerata l’anzianità maturata in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato antecedente alla cd. stabilizzazione;

b ) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti, sebbene non conosciuto, tra cui: i) il decreto n° 14/2009, con il quale veniva indetta, in attuazione del comma 519 dell’art. 1, L. n° 296/2006 e del successivo D.P.R. del 29.12.2007, la procedura speciale finalizzata alla stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari dei Ruoli Speciale e Tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri nel numero di – per quanto in questa sede interessa – 45 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2007 [art. 1, lett. a), numero 1) del Decreto n° 14/2009] e 50 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2008 [art. 1, lett. b), numero 1) del Decreto n° 14/2009];
ii) il decreto n° 150/09 del 30.06.2009, a firma del Vice Direttore Generale per il Personale Militare, con cui sono stati nominati Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio a decorrere dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa;
iii) il decreto M_D GMIL REG20200339961 del 09.09.2020, con il quale il Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale militare – ha nuovamente riconosciuto ai ricorrenti, tutti Ufficiali appartenenti alla 1^ aliquota stabilizzati dell’Arma dei Carabinieri, l’anzianità assoluta di nomina a Sottotenente in S.P.E. dal 31.12.2007 senza tenere in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

NONCHÉ L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore: al 15.09.2017 anziché al 31.12.2021 per i Magg. Agueci, Cappelluti, Giansanti e Vergari;
al 16.06.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. Bosso;
al 06.01.2017 ovvero al 02.08.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. Bochicchio

IN SUBORDINE L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore retrodatata tenendo in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

IN OGNI CASO, LA CONDANNA

dell’Amministrazione alla ricostruzione delle carriere dei ricorrenti per il riconoscimento dell’anzianità di servizio nel ruolo di Maggiore, tenendo conto del servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

E, CONSEGUENTEMENTE, L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del livello retributivo spettante in forza del corretto inquadramento giuridico nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti sino al soddisfo.

2. I ricorrenti, avendo evidenziato che prima della stabilizzazione, ovverosia durante il periodo di Ferma Prefissata e/o di Ferma Volontaria, avevano già svolto mansioni nel grado di Sottotenente e, successivamente, di Tenente, con conseguente retrocessione al grado anteriore già ricoperto, chiedevano quindi, che, ai fini della promozione per anzianità al grado di Maggiore, si tenesse in debito conto il periodo di lavoro svolto in ferma.

3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis ) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale, dopo aver ripercorso le carriere di ciascuno dei ricorrenti ed evidenziato che la particolarità della vicenda consiste nel fatto che costoro avversano il decreto che li ha di recente promossi al grado di Maggiore del Ruolo Speciale e non quelli pregressi che hanno scandito le relative carriere, ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto:

- pur ribadito il riconoscimento dell’anzianità di servizio nel grado di Tenente e, come conseguenza, il riconoscimento del relativo livello retributivo, “ non sussiste alcun diritto dei ricorrenti alla retrodatazione degli effetti della loro nomina al superiore grado di Maggiore (oggetto della fattispecie in disamina), in quanto sul punto trova specifica applicazione la disciplina, applicabile ratione temporis, che consentiva, nelle more della ormai risalente procedura di stabilizzazione, il prolungamento della ferma nel medesimo grado di tenente già ricoperto come UFP, ma non anche la promozione automatica al grado superiore per anzianità ”;

- “ i ricorrenti hanno ricoperto, formalmente e sostanzialmente, il grado inferiore di Capitano (e non quello di Maggiore) e quindi, in base alle regole proprie dell’ordinamento militare, non possono pretendere di essere equiparati in nessun senso agli Ufficiali di grado più elevato per il servizio prestato negli anni anteriori alle promozioni per cui è causa ”.

5. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 23 maggio 2023 e depositato il 19 giugno 2023, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 11-21), quanto di seguito sintetizzato:

- avrebbe errato il Tribunale non avendo considerato che, con il ricorso introduttivo della lite, è stato domandato il riconoscimento oggi, come lavoratori stabilizzati, dell’anzianità maturata durante gli anni di lavoro a tempo determinato onde ottenere la corretta progressione nel grado di Ufficiale come prescritto dalle regole sull’ordinamento militare;

- non sarebbe mai stata oggetto di causa la circostanza del mancato espletamento di incarichi nel grado di Maggiore allorquando i ricorrenti rivestivano il grado di Capitano quanto il riconoscimento della corretta anzianità assoluta di servizio nel grado di Sottotenente onde così rideterminare la originaria data di decorrenza per il consequenziale riconoscimento automatico dell’anzianità, oggi, nel grado di Maggiore;

- ciò che rileva è il momento in cui i ricorrenti hanno iniziato a svolgere, per la prima volta, le funzioni di Sottotenente nel periodo di precariato con mansioni analoghe ai loro pari grado in S.P.E.;
inoltre ciascuno dei ricorrenti ha svolto, in ciascun grado, incarichi e mansioni normalmente devoluti ad Ufficiali di grado superiore anche di Maggiore/Tenente Colonnello.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati e l’accertamento del diritto alla sospirata retrodatazione

7. In data 20 luglio 2023 il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. In particolare ha escluso la rilevanza dei principi comunitari in materia ed ha rimarcato la diversità di status tra Ufficiale in ferma prefissata trattenuto in servizio e Ufficiale in servizio permanente.

8. In data 24 maggio 2024 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha insistito per la fondatezza dei motivi sollevati ed ha evidenziato che non è stata prestata acquiescenza nei confronti della procedura di stabilizzazione dal momento che è stata comunque gravata allorquando lesiva.

9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 25 giugno 2024, è stata trattenuta in decisione.

10. L’appello è infondato.

10.1. Come dianzi evidenziato le articolazioni difensive di parte appellante afferiscono alla promozione al grado di Maggiore ai fini del riconoscimento della maggiore anzianità pregressa con conseguente retrodatazione della stessa.

Sulla questione agitata da parte appellante con il gravame all’odierno esame, come rammentato da parte appellata, questo Consiglio si è già espresso in termini reiettivi con riferimento ad analoga vicenda riguardante un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in ferma prefissata (f.p.) con il grado di Tenente poi nominato Tenente in servizio permanente effettivo (s.p.e.) del ruolo tecnico logistico della medesima Amministrazione, evidenziando la soluzione di continuità che comporta l’arruolamento mediante la procedura di stabilizzazione nei termini che seguono: “ Correttamente [...] tenuto conto delle specifiche previsioni della lex specialis, della cui efficacia stante quanto rilevato non può dubitarsi, l’Amministrazione ha stabilito la nomina (con riserva) a tenente in s.p.e. dell’odierno appellante con decorrenza 15 ottobre 2010, trattandosi di una procedura concorsuale autonoma che, disciplinando l’immissione del personale con un diverso status giuridico, individua sul piano giuridico una sorta di “cesura” rispetto al precedente rapporto di impiego a tempo determinato, a nulla rilevando a tali fini che dal punto di vista meramente fattuale non vi è stata soluzione di continuità nel servizio prestato dall’interessato in virtù del “trattenimento in servizio” disposto con nota n. 649/20-1-2007-U del 16 settembre 2009 nelle more delle procedure concorsuali, secondo quanto dallo stesso interessato evidenziato nel ricorso in primo grado per motivi aggiunti. Non può, pertanto, essere accolta neanche la domanda subordinata dell’appellante di riconoscere quanto meno la retrodatazione della sua anzianità assoluta al 15 luglio 2009, indicata come data di immissione in s.p.e., dal momento che l’immissione in servizio permanente si è a ben vedere verificata al momento della nomina in conseguenza del superamento del concorso e non già all’atto dell’ulteriore, per l’appunto, “trattenimento in servizio” appena ricordato, non potendosi con ogni evidenza ritenere che il richiamato provvedimento fosse di per sé idoneo a mutare la natura del rapporto di lavoro con l’Amministrazione e, di conseguenza, lo status giuridico dell’interessato. Né, ad onor del vero, l’appellante ha fornito chiari ed univoci elementi sulla base dei quali si dovrebbe, al contrario, ritenere che l’immissione in s.p.e. debba “quanto meno” esser fatta risalire alla citata data del 15 luglio 2009. Non può, inoltre, ritenersi che vi sia stata una discriminazione in danno dell’appellante considerata la diversità delle posizioni poste a confronto, in quanto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il principio di uguaglianza non esclude l’introduzione nel tempo di fattori di differenziazione secondo un modulo dinamico che non può escludere discipline diverse in situazioni differenti o comunque non del tutto coincidenti (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, n. 5254/2021, n. 4913/2021 e n. 1997/2021, nonché sez. I, n. 1590/2021 e n. 811/2021). Sulla scorta di quanto già rilevato in ordine alle puntuali previsioni del bando concorsuale, inoltre, non può condividersi l’assunto di parte appellante secondo cui vi sarebbe stata una lesione del suo legittimo affidamento, risultando assai chiare le disposizioni sancite dalla lex specialis in ordine alle procedure di nomina e di immissione in servizio permanente di quanti sarebbero risultati vincitori del concorso in questione ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2022 n. 4971; id ., sez. II, 19 aprile 2022 n. 2907; id ., sez. IV, 31 marzo 2012, sentenze 1900, 1902, 1904 e 1908; id ., sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1007).

10.2. Occorre altresì rilevare che in analoghe vicende questo Consiglio, come da precedente della Sezione (sentenza del 15 marzo 2024 n. 2562), si è espresso nel senso che il gravame è da dichiarare irricevibile ove non siano stati impugnati i provvedimenti relativi ai precedenti inquadramenti.

Non è dato, infatti, ritenere che quelli emessi in epoca successiva consentano di ripristinare rilevanza giuridica alle mansioni svolte in pregressi contesti temporali ormai esauriti per effetto degli atti di inquadramento come ufficiali di grado crescente succedutesi nel tempo.

Invero, in sede di elaborazione del quadro censorio col ricorso di primo grado non vi è alcuno specifico riferimento alle mansioni espletate col grado immediatamente inferiore a quello di Maggiore di cui si invoca la retrodatazione cosicché la rilevanza delle stesse, in assenza di specifiche iniziative processuali, non può riverberarsi a cascata sull’attribuzione della maggiore qualifica in termini di diritto alla retrodatazione. Nel ricorso introduttivo della lite, infatti, è detto testualmente che “ ciascuno dei ricorrenti, prima della stabilizzazione, ovverosia durante il periodo in Ferma Prefissata e/o in Ferma Volontaria, aveva già svolto mansioni nel grado di Sottotenente e, successivamente, di Tenente, con conseguente retrocessione ingiustificata al grado anteriore già ricoperto ” (cfr. pagina 5). Deve reputarsi comunque inammissibile - per violazione del divieto dei nova ex art. 104, comma 1, c.p.a. - ogni deduzione intesa a valorizzare l’espletamento di compiti afferenti ai gradi superiori nel corso delle rispettive carriere in quanto articolata per la prima volta in questo grado di giudizio.

10.3. Va infine rilevato che il richiamato principio di non discriminazione espresso dalla Corte di Giustizia (sentenza della Corte Giustizia UE del 18 ottobre 2012) si riferisce genericamente ai dipendenti pubblici e pertanto non si attaglia ai contesti militari ai quali appartengono gli odierni appellanti. La oggettiva peculiarità dei compiti affidati a tale personale consente di configurare proprio quelle “ ragioni oggettive ” che giustificano un trattamento differenziato. Del resto l’art. 625 del Codice dell’ordinamento militare (rubricato “ Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali ”), al comma 1 statuisce che “ Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ”, il quale a sua volta prevede che: “ Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti ”.

11. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.

12. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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