Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202406273
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2024
N. 06273/2024REG.PROV.COLL.
N. 05300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5300 del 2023, proposto dai signori M A, D B, G B, S C, M G e S V, rappresentati e difesi dall’avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
del signor L S T, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n.17572 del 17 dicembre 2022, resa inter partes , concernente il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il consigliere G S e udito per la parte appellante l’avvocato S R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2651 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, i signori M A, D B, G B, S C, M G e S V avevano chiesto:
L’ANNULLAMENTO
a ) del Decreto della Direzione Generale per il personale militare, II Reparto – 4^ Divisione n° M_D GMIL REG2021 0534864 del 09.12.2021, con cui i ricorrenti sono stati promossi al grado di Maggiore del Ruolo Speciale ad Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri in Servizio Permanente Effettivo – Anno 2021 – nella parte in cui, per il calcolo dell’anzianità assoluta nel grado, non è stata considerata l’anzianità maturata in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato antecedente alla cd. stabilizzazione;
b ) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti, sebbene non conosciuto, tra cui: i) il decreto n° 14/2009, con il quale veniva indetta, in attuazione del comma 519 dell’art. 1, L. n° 296/2006 e del successivo D.P.R. del 29.12.2007, la procedura speciale finalizzata alla stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari dei Ruoli Speciale e Tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri nel numero di – per quanto in questa sede interessa – 45 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2007 [art. 1, lett. a), numero 1) del Decreto n° 14/2009] e 50 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2008 [art. 1, lett. b), numero 1) del Decreto n° 14/2009]; ii) il decreto n° 150/09 del 30.06.2009, a firma del Vice Direttore Generale per il Personale Militare, con cui sono stati nominati Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio a decorrere dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa; iii) il decreto M_D GMIL REG20200339961 del 09.09.2020, con il quale il Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale militare – ha nuovamente riconosciuto ai ricorrenti, tutti Ufficiali appartenenti alla 1^ aliquota stabilizzati dell’Arma dei Carabinieri, l’anzianità assoluta di nomina a Sottotenente in S.P.E. dal 31.12.2007 senza tenere in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.
NONCHÉ L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore: al 15.09.2017 anziché al 31.12.2021 per i Magg. Agueci, Cappelluti, Giansanti e Vergari; al 16.06.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. Bosso; al 06.01.2017 ovvero al 02.08.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. Bochicchio
IN SUBORDINE L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore retrodatata tenendo in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.
IN OGNI CASO, LA CONDANNA
dell’Amministrazione alla ricostruzione delle carriere dei ricorrenti per il riconoscimento dell’anzianità di servizio nel ruolo di Maggiore, tenendo conto del servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.
E, CONSEGUENTEMENTE, L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del livello retributivo spettante in forza del corretto inquadramento giuridico nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., degli interessi legali e della