Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-10-29, n. 201802443
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Numero 02443/2018 e data 29/10/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2018
NUMERO AFFARE 00663/2018
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora L P, nata a Mereto di Tomba il 24 luglio 1961, contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il comune di Mereto di Tomba per l’annullamento Variante n. 15 al P.R.G.C. del comune di Mereto di Tomba quale risultante a seguito del D.P.Reg. n. 126 del 22.6.2016 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale sono state introdotte modifiche ed è stata confermata l’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 2 del 20.2.2016 e degli altri atti indicati nel ricorso.
LA SEZIONE
Vista la nota ministeriale 2 marzo 2018 n. 3469, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, ha trasmesso il ricorso per il parere del Consiglio di Stato;
visto il ricorso datato 28 ottobre 2016 e notificato in data 2 novembre 2016 alla Regione Friuli Venezia Giulia;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso e considerato.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con atto del 28 novembre 2016 notificato alle parti, a mezzo del servizio postale in data 30 novembre 2016, si è opposta alla decisione dell’impugnazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 1982 n. 148 che ha esteso la facoltà di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale – originariamente prevista per i soli soggetti controinteressati – all’ente pubblico diverso dallo Stato che ha emesso l’atto, e dell’articolo 48 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il ricorso straordinario, pertanto, dev’essere dichiarato improcedibile.