Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-03, n. 202003471

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-06-03, n. 202003471
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003471
Data del deposito : 3 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2020

N. 03471/2020REG.PROV.COLL.

N. 04263/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4263 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti L C, M F e T L, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Trionfale n. 65, presso lo studio dell’avv. D C;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), il Cons. Roberto Politi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Espone l’appellante, già in servizio presso la Guardia di Finanza, di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare – conclusosi, poi, con l’irrogazione della sanzione espulsiva – in relazione al procedimento penale (definito in primo grado con sentenza di condanna; e, in sede di appello, con pronunzia di assoluzione per insufficienza di prove) che lo ha visto rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 40 cpv. e 81 cpv. c.p., nonché 71, comma 1 e 74 n. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.

L’Amministrazione odierna appellata, valutata la condotta del sig. -OMISSIS-, nonché il contenuto narrativo della sentenza che ne aveva disposto l'assoluzione con formula dubitativa, respingeva la richiesta di riammissione in servizio con determinazione n. -OMISSIS-.

A fronte di una nuova istanza di riammissione in servizio, con determinazione n. -OMISSIS-il Comandante Generale ne disponeva, parimenti, la reiezione, rappresentando che la posizione del militare risultava già definita con il provvedimento anzidetto.

2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento della determinazione da ultimo indicata.

L’adito giudice accoglieva il gravame con sentenza n. -OMISSIS-.

A seguito della conseguente rinnovazione del procedimento, l’Amministrazione adottava il provvedimento n.-OMISSIS-, con il quale veniva, nuovamente, respinta la richiesta di riammissione in servizio dell’appellante.

Gravata dinanzi al T.A.R. del Lazio anche tale ultima determinazione, il giudizio si concludeva con la sentenza oggetto dell’odierno appello, recante reiezione del ricorso.

3. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-, con mezzo di tutela notificato l’8 maggio 2012 e depositato il successivo 7 giugno, propone i seguenti argomenti di censura:

3.1) Carenza di motivazione conseguente ad insufficiente valutazione della natura e degli effetti della richiesta di riammissione in servizio del dipendente espulso dall'Amministrazione di appartenenza.

La corrispondenza intercorsa fra l’interessato e l’Amministrazione di appartenenza comproverebbero la tempestività, continuità e la indefettibilità della richiesta di riammissione in servizio, nel rispetto di ogni termine e condizione previsti dall'art. 7 della legge 64 del 1942.

3.2) Lacunosa interpretazione dei fatti ed erroneità nella valutazione delle prove tutte, dedotte in giudizio dal ricorrente in primo grado.

Il giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinnovare il procedimento e rivedere la posizione del ricorrente, già per effetto della sola conoscenza della sentenza n. -OMISSIS-, senza necessità di atto d'impulso extragiudiziario da parte dell'interessato.

Assume, poi, la parte che la rinnovazione del procedimento disciplinare, se pure avrebbe potuto comportare l’irrogazione di una sanzione, non avrebbe, comunque, potuto concludersi con il diniego di restituito in integrum, in conseguenza dell’esito non integralmente assolutorio del giudizio penale; sul punto, osservando come il T.A.R. non abbia adeguatamente valutato i profili motivazionali dell’atto dinanzi al medesimo impugnato.

Conclude, pertanto, l’appellante per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 20 giugno 2012, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio; e, in vista della

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