Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-04-27, n. 201202475
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N. 02475/2012REG.PROV.COLL.
N. 02821/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2011, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dall’avv. E S, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Avignonesi n. 5, per mandato a margine dell’appello, con indicazione di numero di telefax 080/5528256 e di indirizzo di posta elettronica certificata enrico.soprano@cnfpec.it;;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
- Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Giampiero S, appellato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Anghileri e Francesco Pecora, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gaviniana n. 1, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 424 del 18 gennaio 2011, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento degli atti e provvedimenti relativi al conferimento all’odierno appellato dell’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Pavia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di Giampiero S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011, il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. E S per l’appellante, l’avvocato dello Stato Enrico Arena per gli appellati Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, e l’avv. Mario Anghileri per la parte privata appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con appello notificato il 1° aprile 2011 e depositato l’11 aprile 2011, A S ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 424 del 18 gennaio 2011, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti e provvedimenti relativi al conferimento dell’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Pavia al controinteressato Giampiero S.
Giova premettere che:
- il dott. A S, ricorrente in primo grado e odierno appellante, è magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità (qualifica corrispondente a quella pregressa di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori), con funzioni giudicanti di secondo grado di consigliere della Corte d’Appello di Milano alla data di indizione e svolgimento della procedura selettiva;
- il controinteressato, odierno appellato, è magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con funzioni direttive giudicanti di primo grado di Presidente del Tribunale di Lecco alla data di indizione e svolgimento della procedura selettiva;
- entrambi, unitamente ad altri candidati, hanno partecipato alla procedura selettiva di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Pavia;
- nella seduta del 7 aprile 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato due distinte proposte formulate dalla competente quinta commissione consiliare permanente, di cui la prima (proposta A), che aveva riportato tre voti, favorevole al S e la seconda (proposta B), che aveva riportato due voti, favorevole al S;
- all’esito dell’illustrazione e discussione, sono state votate per ballottaggio la proposta A e la proposta B, ciascuna delle quali ha riportato tredici voti, risultando prevalente la seconda in funzione del voto favorevole espresso su di essa dal Vice Presidente.
Con il ricorso proposto al primo giudice il dott. A S ha impugnato la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, il relativo verbale, la proposta B, favorevole al controinteressato e il relativo verbale di commissione, tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi, ivi compresa la nota ministeriale del 25 marzo 2010, recante il concerto sulla proposta B, con cumulative domande di accertamento “del diritto del ricorrente a conseguire il posto di Presidente del Tribunale di Pavia” e di condanna al risarcimento “…del danno ingiusto derivante dai provvedimenti impugnati, da quantificarsi in corso di causa”.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 160/2006 e successive modifiche e integrazioni, della circolare CSM n. 13000/1999 come modificata con deliberazione del 21.11.2007, del punto 1) della delibera del 29.4.2009 di indizione della procedura selettiva) - Eccesso di potere (per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza) , perché il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva comparativa non essendo stato prodotto parere specifico di idoneità attitudinale a funzioni direttive omologhe del Consiglio giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Milano, non potendo valere a tal fine quello del 1° febbraio 2007, che si è limitato a rinviare a precedente parere espresso il 26 marzo 2006 per ufficio diverso per grado (Presidenza della Corte d’Appello di Venezia), ed avendo quest’ultimo esaurito la sua efficacia triennale alla data di vacanza del posto (1° aprile 2009);nella stessa procedura concorsuale, altro candidato, Poppi Fabrizio, è stato peraltro escluso proprio per aver prodotto parere ultratriennale.
2) Violazione di legge (violazione della legge 30.7.2007 n. 111, dell’art. 12 commi 10 e 12 d.lgs. n. 160/20066, della circolare CSM n. 13000/1999 e successive modifiche e integrazioni, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost.) - Eccesso di potere (per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione) , perché nella valutazione comparativa non si è considerato che nella gestione dell’ufficio direttivo già coperto il controinteressato è incorso in rilievi relativi alla predisposizione delle tabelle di composizione per i bienni 2004/2005 e 2006/2007 (al contrario considerati in senso negativo in occasione di altra procedura relativa al conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Bergamo), e quindi si è obliterata l’incidenza di tali rilievi sulla valutazione di prevalenza rispetto al S.
Con motivi aggiunti sono state poi dedotte le seguenti ulteriori censure:
3) Violazione e falsa applicazione degli art. 192 r.d. n. 12/1941, degli artt. 5 e 6 legge n. 352/1951, dell’art. 12 d.lgs. n. 160/2006 e successive modifiche e integrazioni, delle circolari CSM n. 13000/1999 e del 21.11.2007, dell’art. 3 legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione , in relazione alla carente motivazione della preferenza accordata dal Plenum alla proposta B di minoranza, rispetto alla proposta A di maggioranza, tenuto conto che entrambe avevano riportato eguale numero di voti (tredici) e che la proposta favorevole al S ha prevalso sol perché votata dal Vice Presidente.
4) Ulteriore violazione degli art. 10 e 12 d.lgs. n. 210/2006, della circolare CSM n. 13000/1999 – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione , perché la produttività del controinteressato, eccettuati i provvedimenti di volontaria giurisdizione, quelli monitori e le omologazioni di separazione, sarebbe modesta e di scarso rilievo sia in relazione agli altri magistrati dell’ufficio giudiziario lecchese, sia rispetto al S.
Con la sentenza appellata il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso integrato da motivi aggiunti, in base ai seguenti rilievi:
- il parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 1° febbraio 2007 “…deve ritenersi satisfattivo sia perché, essendo stato formulato anche per il conferimento dell’ufficio del Presidente del Tribunale di Roma, riguarda un ufficio omologo a quello posto a concorso, sia perché, nonostante si concreti in un rinvio al parere reso dallo stesso Consiglio Giudiziario il 23 marzo 2006 per il conferimento dell’ufficio di Presidente della Corte di Appello di Venezia (nella stessa data, peraltro, il Consiglio Giudiziario aveva espresso identico parere per il conferimento dell’ufficio di Presidente del Tribunale di Milano), è stato adottato a seguito di un nuovo esame della sussistenza degli elementi necessari ad attestare l’idoneità”;infatti, “…il Consiglio Giudiziario non si è limitato sic et simpliciter a richiamare il parere precedente, ma ha effettuato il richiamo, evidentemente al fine di far proprio per relationem il relativo contenuto, ‘rilevando l’insussistenza di elementi che comportino la modifica della valutazione finale di idoneità’”;
- trattasi quindi di parere che ha piena validità ed efficacia, in quanto espresso in periodo di tempo infratriennale, onde non sussisteva né l’onere dell’interessato di richiedere nuovo parere né l’obbligo di acquisirlo;
- la motivazione della preferenza accordata al controinteressato è contenuta nella proposta B di minoranza, condivisa dal Plenum “…avendo votato a suo favore il Presidente…”, e contiene esauriente esplicitazione delle ragioni della scelta, anche in relazione alla comparazione con il S, che “…possono essere essenzialmente ricondotte alle doti organizzative desunte dalle capacità dirigenziali che l’interessato ha dato prova di possedere nel ricoprire per lungo tempo uffici semidirettivi, quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano dal 4 novembre 1994 al maggio 2001, e direttivi, quale Presidente del Tribunale di Lecco dal 15 maggio 2001, a differenza del dott. S che non ha mai ricoperto funzioni direttive o semidirettive avendo solo sporadicamente sostituito il Presidente del Tribunale di Varese”;
- ne consegue che “…la valutazione comparativa operata dal CSM sia immune dai vizi prospettati e, comunque, non si presenti irragionevole, illogica o basata su un travisamento dei fatti, perché le esperienze professionali del controinteressato, ed in particolare l’espletamento per un considerevole periodo di tempo di funzioni direttive e semidirettive, si rivelano effettivamente tali da rendere plausibile la scelta effettuata in relazione all’Ufficio direttivo da ricoprire”;
- “Né la ragionevolezza della scelta effettuata può essere scalfita dal fatto che nella gestione dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Lecco e nella predisposizione delle tabelle del suo ufficio sarebbe incorso in significative e rilevanti violazioni dei criteri dettati dal CSM”;premesso che le tabelle sono state comunque approvate con le integrazioni richieste, il T.A.R. rileva come “…il Presidente della Corte d’Appello, nell’integrazione del rapporto informativo del 20 febbraio 2006, ha rilevato sia il condizionamento di ‘situazioni oggettive e contingenti’ gravanti sul Tribunale di Lecco sia ‘i reiterati sforzi del Presidente S per corrispondere con le limitate risorse disponibili – ed esclusi impossibili miracoli – ai rilievi mossi alle proposte tabellari’”;
- la sentenza gravata conclude sul punto che “Tali circostanze, in definitiva, di per sé sole considerate non sono sufficienti a dare conto dell’irragionevolezza di una valutazione che ha basato la prevalenza del dott. S sulle doti organizzative obiettivamente desunte dal lungo e complessivamente positivo svolgimento di funzioni sia semidirettive sia direttive a fronte dell’assenza di svolgimento di tali funzioni da parte del ricorrente”;
- quanto ai motivi aggiunti, il giudice capitolino osserva, infine, che “…la produttività del titolare di un Ufficio direttivo, la cui prestazione lavorativa è connotata dall’esercizio di funzioni dirigenziali, non può essere, se intesa in termini di provvedimenti giurisdizionali redatti, logicamente comparata con quella degli altri magistrati dell’Ufficio né con quella di chiunque altro magistrato, come il ricorrente, non ricopre un analogo incarico direttivo”.
A sostegno dell’appello, senza rubricazione dei motivi, sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:
1.A) La delibera del Consiglio giudiziario del 1° febbraio 2007 non costituisce un “nuovo parere”, sebbene un “atto meramente confermativo del precedente parere del 23 marzo 2006”, come tale “…inidonea a riaprire il decorso del termine di efficacia triennale del parere attitudinale richiesto”;non vi è stata nuova istruttoria, né nuovo apprezzamento, ma mero richiamo del precedente parere.
1.B) Tale parere difetta del resto di tutti gli elementi prescritti dalle circolari del C.S.M.: non sono stati acquisiti né un nuovo rapporto informativo, né prospetti statistici comparati, né nuova documentazione, né formulato un nuovo giudizio finale;né esso reca la sottoscrizione di tutti i componenti.
1.C) L’emanazione del parere non era all’ordine del giorno della seduta del Consiglio giudiziario, che invece prevedeva solo la designazione di un relatore sull’affare, non avendo il primo giudice ravvisato e riconosciuto la “violazione della disciplina procedimentale vigente in tema di formazione di pareri attitudinali del C .G….”;
2.) Il pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive non integra ex se elemento di prevalenza nella comparazione tra i vari candidati, come riconosciuto dallo stesso T.A.R. in altra sentenza n. 7146/2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto proprio dal S in relazione ad altro ufficio direttivo;e peraltro nella valutazione della valenza dell’esperienza direttiva del S sono stati obliterati gli elementi negativi desumibili dai rilievi di cui era stato fatto oggetto rispetto alle tabelle di composizione del Tribunale di Lecco nei bienni 2004/2005 e 2006/2007.
Costituitesi in giudizio, le Autorità appellate, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, depositata il 27 ottobre 2011, hanno dedotto a loro volta l’infondatezza dell’appello, evidenziando la piena legittimità del parere espresso dal Consiglio giudiziario col richiamo a precedente parere infratriennale (in pari data formulato in termini positivi per un ufficio direttivo giudicante di primo e di secondo grado), a tenore della circolare n. P-2229/2010, nonché l’inconferenza del rilievo relativo all’esclusione dalla procedura selettiva di altro candidato che aveva formulato rinvio a parere ultratriennale per ufficio diverso, e infine l’esaustiva motivazione a supporto della scelta del S.
A sua volta l’appellato S, con memoria difensiva depositata il 21 ottobre 2011 e memoria di replica depositata il 7 novembre 2011, ha confutato la fondatezza dell’appello con rilievi consimili a quelli svolti dall’Avvocatura erariale, ponendo in luce altresì come egli avesse in ogni caso richiesto, ove ritenuto necessario, un nuovo parere attitudinale, onde non potrebbe comunque ipotizzarsi la sua esclusione dalla procedura comparativa.
Con memoria difensiva depositata il 26 ottobre 2011 e memoria di replica depositata il 4 novembre 2011, l’appellante ha insistito nelle dedotte censure, ulteriormente illustrate.
All’udienza pubblica del 29 novembre 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) L’appello in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto, dovendosi confermare, di conseguenza, la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 424 del 18 gennaio 2011, resa tra le parti.
1.1) Giova premettere in punto di fatto che, secondo la stessa documentazione versata in giudizio dall’appellante, sia in primo grado che nel presente giudizio d’appello, il controinteressato Giampiero S con nota n. 549 di protocollo del 12 maggio 2009, indirizzata al Presidente della Corte d’Appello di Milano e al Consiglio giudiziario del medesimo distretto, nel comunicare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva concorsuale per il conferimento dell’incarico direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Pavia, faceva presente che:
- “…in ordine all’idoneità all’incarico del tipo di quello qui richiesto, si è espresso già favorevolmente il Consiglio Giudiziario di Milano con delibere in data 23.3.2006 e 1.2.2007. In quest’ultima delibera il Consiglio Giudiziario di Milano ha richiamato la valutazione finale di idoneità contenuta nella precedente delibera più sopra indicata”;
- “Qualora il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano nell’ambito del triennio precedente (ovvero in data 1.2.2007), si ritenesse a tutti gli effetti un autonomo e valido parere in ordine all’idoneità al conferimento dell’ufficio direttivo richiesto, si allegano alla presente le statistiche comparate dell’ultimo triennio ai sensi e per gli effetti della vigente circolare consiliare in materia”;
- “Qualora, al contrario, si ritenesse di dover far comunque riferimento esclusivo al parere in data 23.3.2006, quindi reso oltre l’ultimo triennio si chiede che il Consiglio Giudiziario voglia provvedere a nuova delibera in ordine alla idoneità al suddetto incarico, allegandosi a tal fine anche l’autorelazione” (allegata infatti alla suddetta istanza, ed essa pure versata in atti dal S).
1.3) Orbene, è evidente che con la predetta istanza il controinteressato, sia pure in via subordinata e rimettendo ogni valutazione al Presidente della Corte d’Appello (anche nella ovvia qualità di Presidente del Consiglio giudiziario, cui pure la nota era indirizzata), ha comunque richiesto il parere attitudinale specifico.
Né tale istanza potrebbe ritenersi tardiva, perché ai sensi del punto 4) lettera a) della deliberazione del C.S.M. del 21 novembre 2007, l’istanza deve essere presentata “…entro i termini della pubblicazione”, e quindi entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e non necessariamente, contemporaneamente a quest’ultima, se presentata prima (nella specie il giorno prima l’11 maggio 2009), non essendo contestata la tempestività dell’istanza rispetto alla scadenza del suddetto termine.
Ne consegue che il S non avrebbe, in nessun modo, potuto essere escluso dalla procedura selettiva poiché non era mancato l’atto d’impulso di parte per l’acquisizione del parere, dovendo semmai la sua mancata acquisizione riferirsi al Presidente della Corte d’Appello di Milano (che non ha ritenuto di promuovere la formulazione di nuovo parere da parte del Consiglio giudiziario, ritenendo evidentemente valido ed efficace quello del 1° febbraio 2007), nonché alla superiore valutazione dell’Organo di autogoverno, che a sua volta, pur essendo stata rappresentata la circostanza nella proposta A (favorevole al S), ha ritenuto di soprassedere dall’acquisizione di nuovo parere, non avendo condiviso, quindi, i rilievi svolti nella relazione della proposta A.
1.4) Al riguardo deve rammentarsi, poi, che la circolare del C.S.M. P-13000 dell’8 luglio 1999, come modificata dalle deliberazioni del 7 marzo 2001 e del 22 giugno 2005, al paragrafo 4) pone a carico dell’interessato l’onere di richiedere lo specifico parere attitudinale “…qualora nel triennio anteriore alla data della vacanza non sia stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto”, mentre qualora “nel triennio anteriore alla data della vacanza l’aspirante sia già stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo a quello richiesto, egli comunicherà la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza che si limiterà a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza”, dovendosi formulare nuovo parere (nonché rapporto informativo) soltanto “…se risultino elementi che comportino la modifica della precedente valutazione finale di idoneità o inidoneità”, dovendo altrimenti limitarsi a segnalare “…l’insussistenza di tali elementi”.
1.5) Nel caso di specie il Consiglio giudiziario, nella seduta del 1° febbraio 2007, in relazione ad altra domanda del S, relativa a procedure selettive per altri due incarichi direttivi giudicanti di secondo grado (Presidente della Corte d’Appello di Roma) e di primo grado (Presidente del Tribunale di Roma) non si è in effetti limitato a rilevare “…l’insussistenza di elementi che comportino la modifica della valutazione finale di idoneità”, ritenendo invece di “richiamare” il parere già espresso in data 23 marzo 2006 (in effetti si tratta di due pareri, l’uno relativo alla idoneità per la Presidenza della Corte d’Appello di Venezia, l’altro per la Presidenza del Tribunale di Milano).
In tal senso coglie sostanzialmente nel segno il giudice amministrativo capitolino laddove ritiene che “…il Consiglio Giudiziario non si è limitato sic et simpliciter a richiamare il parere precedente, ma ha effettuato il richiamo, evidentemente al fine di far proprio per relationem il relativo contenuto, ‘rilevando l’insussistenza di elementi che comportino la modifica della valutazione finale di idoneità’”.
In modo più completo e preciso deve osservarsi che, a tenore della circolare, “…nei casi in cui l’aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente…” è al Presidente della Corte d’Appello (o il Procuratore generale) che compete di segnalare al Consiglio superiore della magistratura “…l’insussistenza di elementi che comportino la modifica della valutazione finale di idoneità”, laddove, negli altri casi, è il dirigente dell’ufficio giudiziario di appartenenza dell’aspirante, che deve segnalare l’insussistenza (o la sussistenza) di tali elementi al Consiglio giudiziario, cui è rimessa la valutazione.
In sostanza, non essendosi limitato il Presidente della Corte d’Appello di Milano a segnalare direttamente l’insussistenza di elementi ostativi, ma avendone investito il Consiglio giudiziario, il deliberato di quest’ultimo in data 1° febbraio 2007 assume certamente valenza ed efficacia di parere -sia pure formulato con richiamo al precedente parere e completato dal rilievo dell’insussistenza di elementi tali da modificare la positiva valutazione, con esso rinnovata.
Trattasi dunque, come rilevato dal T.A.R. Lazio, di un nuovo parere infratriennale, onde non occorreva acquisirne altro.
1.6) Né tale parere del 1° febbraio 2007 è stato oggetto di impugnativa da parte del ricorrente in primo grado, odierno appellante, col ricorso originario in primo grado o coi motivi ad esso aggiunti, onde non può porsene in discussione la legittimità.
Sotto quest’ultimo profilo sono, anzi, manifestamente inammissibili i motivi d’appello, non rubricati, sub 1.B) e 1.C), in quanto diretti appunto a profilare in grado d’appello vizi di legittimità di un atto endoprocedimentale non impugnato, e quindi in definitiva a formulare una nuova domanda (di annullamento degli atti già ritualmente gravati per invalidità derivata da atto non impugnato), in contrasto con la disposizione di cui all’art. 104 primo comma c.p.a.
Egualmente erroneo è l’insistito richiamo, volto a “colorare” la deliberazione consiliare sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, all’esclusione dalla medesima procedura selettiva di altro aspirante (Fabrizio Poppi), il quale aveva prodotto parere relativo a uffici diversi (semidirettivi e non direttivi), in cui si richiamava altro parere, risalente quasi a un quinquennio addietro, concernente ufficio requirente di primo grado (e quindi funzioni diverse, requirenti e non giudicanti).
2.) Non hanno maggiore fondatezza, poi, le censure dedotte nel secondo motivo d’appello, dovendo convenirsi con il primo giudice in ordine alla effettività, puntualità, esaustività della valutazione comparativa tra l’appellante e l’appellato e la piena logicità, ragionevolezza, congruità e sufficienza della motivazione, contenuta nella proposta B, e fatta propria dal Plenum, in ordine alla preferenza accordata al S in ordine al conferimento dell’ufficio direttivo giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Pavia.
La proposta B, nel c.d. medaglione, riporta, in modo sovrapponibile a quello della proposta A, il profilo professionale del S, con ciò avendo fornito al Plenum un quadro conoscitivo affatto completo, esauriente ed omogeneo, non avendo dunque sottaciuto alcuno degli elementi rilevanti per la valutazione comparativa.
Con riferimento a quest’ultima poi la proposta da conto in modo ampio e diffuso degli elementi preferenziali considerati a sostegno della scelta del S, costituiti dalle “…sicure doti organizzative desunte dalle capacità dirigenziali che - a differenza del dott. S, che dal 1996 esercita le funzioni di consigliere della Corte d’Appello di Milano e solo sporadicamente aveva sostituito il Presidente del Tribunale di Varese- in una più lunga carriera egli ha dato prova di possedere nel ricoprire uffici semidirettivi e direttivi sempre nel distretto di Milano”;sicché “…pur non potendosi negare gli ottimi risultati, indici di capacità di organizzare il proprio lavoro conseguiti dal dott. S nei ruoli in cui ha operato, rimane ineguagliata l’attitudine specifica del dott. S nell’adozione degli ottimi modelli gestionali degli affari e dei servizi amministrativi adottati quali Presidente di Sezione del Tribunale di Milano (con l’abbattimento delle pendenze in Corte di Assise anche in concomitanza con supplenze nella Presidenza di altre sezioni penali) e soprattutto come Presidente del Tribunale di Lecco (conseguendo i brillanti risultati di cui ha dato atto anche il C.S.M.). A quanto precede deve infine aggiungersi che, se come il dott. S il dott. S ha dimostrato di possedere versatilità ed ottima preparazione giuridica in una pluralità di settori (penale e civile), a differenza del dott. S egli ha saputo coniugare gli eccellenti risultati, in termini di presenza in ufficio e produttività, con l’esercizio delle funzioni dirigenziali, come attestato dal dato statistico che ha consentito di rilevare l’assunzione di un carico di lavoro giurisdizionale e lo svolgimento di un numero di udienze non inferiore a quello dei colleghi della sezione”.
2.1) Tale ultimo rilievo da conto che è stata considerata e valutata favorevolmente anche la laboriosità del S che, come pure esattamente rilevato dal giudice di primo grado, deve essere apprezzata tenuto conto delle incombenze afferenti all’ufficio direttivo giudicante di primo grado ricoperto (Presidente del Tribunale di Lecco), onde non può istituirsi un improprio parallelismo con la produttività, ovviamente e doverosamente superiore, di altri magistrati non investiti di funzioni direttive, sia appartenenti allo stesso ufficio, sia, come il S, appartenenti a ufficio diverso (Corte d’Appello).
In altri termini, è del tutto normale e fisiologico che il numero dei provvedimenti redatti da magistrati non investiti di funzioni direttive sia superiore a quello di magistrati che invece tali funzioni svolgono, poiché il proprium dell’attività dei primi è appunto il disbrigo degli affari ad essi assegnati quali relatori (ed estensori dei provvedimenti), laddove al magistrato che esercita funzioni direttive compete una ben diversa sfera di attribuzioni organizzative e anche amministrative, che rende improponibile una comparazione statistica, in relazione alla disomogeneità delle funzioni svolte e delle relative incombenze.
Peraltro, come evidenziato negli stessi motivi aggiunti al ricorso di primo grado, il S ha provveduto alla redazione anche di un certo numero di sentenze civili (centoventinove nel triennio 2006-2008, secondo quanto riferito dallo stesso S), rimanendo ovviamente confinata nella sfera insindacabile dell’apprezzamento di merito la valutazione della sufficienza di tale livello di produttività, comunque niente affatto insignificante rispetto a quella dei magistrati del Tribunale di Lecco (all’incirca un quarto di quella media di ciascun magistrato).
2.2) La proposta B, condivisa dal Plenum, si è data carico anche di valutare l’incidenza sulla valutazione preferenziale in ordine alle attitudini direttive del S della vicenda relativa all’approvazione successiva, a seguito di rilievi, delle tabelle di composizione del Tribunale di Lecco, osservando che:
“La consolidata esperienza e l’approfondita conoscenza della normativa ordinamentale maturate dal dott. S in relazione alla tipologia ed alle condizioni strutturali di un ufficio direttivo giudicante di primo grado non possono, infine, ritenersi scalfite dalla isolata vicenda che –tra i numerosi progetti tabellari predisposti quale Presidente del Tribunale di Lecco- ha visto non approvate, in prima battuta, le tabelle redatte per il biennio 2004-2005. A questo proposito, infatti, nel rapporto del Presidente della Corte d’Appello è stato definitivamente chiarito ‘il percorso accidentato’, il ‘condizionamento da situazioni oggettive e contingenti che gravano sul Tribunale di Lecco’ e ‘le forze ridotte’ che avevano penalizzato l’attività del dott. S, che, infine, si uniformò ai rilievi del CSM, con ‘reiterati sforzi…per corrispondere con le limitate risorse disponibili -ed esclusi impossibili miracoli- ai rilievi mossi alle proposte tabellari’. Risulta dunque che la interlocuzione intercorsa tra il dott. S ed il CSM in ordine al progetto tabellare in esame -oltre ad essere stata indotta da situazioni dalle oggettive e complesse situazioni da regolamentare- ha consentito allo stesso CSM di approfondire tematiche controverse, non previste dalle circolari o richiedenti un approfondimento interpretativo (come, ad esempio, per la indicazione dei criteri per valutare la ultradecennalità in capo ai magistrati addetti ad attività promiscue civile e penale nei Tribunali di medie dimensioni)”.
Orbene, è evidente che la proposta B, condivisa dal Plenum, non ha in alcun modo sottaciuto la “vicenda” relativa alla ritardata approvazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Lecco, e anzi, alla luce del rapporto informativo del Presidente della Corte d’Appello di Milano, ne ha valutato l’incidenza non ostativa, ai fini della valutazione della attitudine direttiva del S, naturalmente in rapporto agli altri aspiranti candidati nella procedura selettiva, tra cui il S, con motivazione diffusa, logica, razionale, oltre la quale non può spingersi il sindacato giurisdizionale di legittimità senza sconfinare nel merito.
Né può assumere alcun valore il richiamo ad altra procedura selettiva, riguardante altro incarico direttivo giudicante di primo grado (Presidenza del Tribunale di Bergamo), nel quale il S non fu prescelto prevalendo altro aspirante (Ezio Siniscalchi), che aveva maturato esperienza di incarichi semidirettivi quale Presidente di tre sezioni del Tribunale di Milano, penali e civili, e della Corte d’Assise.
La circostanza che in quella occasione il Consiglio Superiore della Magistratura, in un quadro valutativo di elementi più complessivi, abbia richiamato anche i rilievi relativi alla formazione delle tabelle di composizione, non si traduce in un profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, da un lato non essendo noto se in quella sede furono considerati i rilievi del rapporto informativo del Presidente della Corte d’Appello, dall’altro non essendo certamente preclusa all’organo di autogoverno una rinnovata e diversa valutazione, in epoca successiva, rispetto al conferimento di altro incarico direttivo e in relazione ad una diversa platea di candidati, e quindi in funzione di una comparazione del tutto nuova anche sotto il profilo soggettivo, dell’incidenza di quella vicenda.
3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
4.) Il regolamento delle spese processuali del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.