Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103092

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103092
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103092
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 03092/2021REG.PROV.COLL.

N. 06880/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6880 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la dispensa dal servizio e il mancato riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio, nonché per il risarcimento del danno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Al signor -OMISSIS-, ispettore capo della Polizia di Stato, è stata diagnosticata l’11 agosto 2004 una -OMISSIS-

2. In data 4 luglio 2006 la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna (di seguito C.M.O.) ha riconosciuto la sussistenza della suddetta infermità e la dipendenza della stessa da causa di servizio, ascrivendola alla tabella A categoria n.8.

3. A seguito di aggravamento della patologia, la Commissione Medico Legale dell'Ospedale Militare di Firenze ha poi dichiarato il signor -OMISSIS- non idoneo al servizio ed ai compiti d’istituto della Polizia di Stato ed idoneo in modo parziale limitatamente a mansioni d'ufficio, qualora l'infermità fosse giudicata dipendente da causa di servizio. In caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli civili del Ministero dell’Interno e altre amministrazioni.

4. In data 2 aprile 2009 il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tuttavia espresso un parere difforme dalla C.M.O. di Bologna, negando il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio.

5. Di conseguenza, in data 20 novembre 2009, l’interessato è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, ai sensi degli artt. 71 e 129 del DPR n.3/1957.

6. Contro il decreto n. 3523 del settembre 2009 con il quale è stata respinta la sua domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il connesso parere del Comitato di Verifica, nonché contro il successivo provvedimento di dispensa del 20 novembre 2009, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso e motivi aggiunti al Tar per l’Emilia Romagna, sede di Bologna.

6.1. Nel ricorso ha dedotto, oltre al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità riscontrata sin dal 2004, anche la sua mancata riutilizzazione nell'organico del Corpo della Polizia di Stato per essere adibito a mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa poiché le C.M.O di Firenze e di Bologna avevano accertato che, nonostante l'infermità, egli era comunque idoneo ad espletare mansioni d'ufficio.

6.2. Ha anche contestato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze non avrebbe motivato in alcun modo la ragione del diverso parere rispetto al giudizio della C.M.O. di Bologna.

7. Il Tar di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo prevalente il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

8. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello il signor -OMISSIS- sulla base dei seguenti motivi di censura.

8.1. Eccesso di potere per mancanza di motivazione e /o per contraddittorietà nelle motivazioni addotte dalle Commissioni mediche, per mancanza e/o carenza delle comunicazioni inoltrate al ricorrente - eccesso di potere per irragionevolezza - violazione dell'art.97 e dell'art. 35 della Costituzione - violazione dell’art. 29 del DPR n. 266/1987 - eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà dell'attività istruttoria - violazione del DPR n. 738/1981 - errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 71 del DPR n.3/1957 e dell'art.129 del DPR n.3/1957, come modificato dall'art.20 del DPR n.461/2001.

8.1.1. L’appellante premette di aver contestato, oltre al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità riscontrata, anche la sua mancata riutilizzazione nell'organico del Corpo della Polizia di Stato per essere adibito a mansioni compatibili con la ridotta capacità

lavorativa. Tutti i referti medici relativi alle visite cui è stato sottoposto (C.M.O di Firenze e C.M.O. di Bologna) avrebbero accertato che nonostante l’infermità lo stesso fosse comunque idoneo ad espletare mansioni d'ufficio. Nessuna comunicazione invece gli sarebbe stata fatta circa la possibile cessazione dal servizio.

8.1.2. Il Tar, pur in presenza di una fattispecie del tutto peculiare, avrebbe dovuto considerare che l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal parere espresso dal Comitato di Verifica evidenziando le ragioni logiche e giuridiche per disattenderlo. Al contrario, nei provvedimenti impugnati nulla sarebbe stato riferito in merito alle motivazioni che hanno giustificato il discostamento tra le Commissioni Mediche e il Comitato di Verifica.

8.1.3. Quest’ultimo organo non avrebbe d’altra parte acquisito le obbligatorie e dovute informazioni per appurare se durante il servizio prestato dal ricorrente il medesimo avesse contratto malattie infettive o subito traumi o immobilizzazioni, al fine di formulare il giudizio con il quale è stata negata la sussistenza della infermità da cause di servizio (in particolare, non avrebbe considerato la segnalazione di un trauma avvenuto in servizio).

8.1.4. Il decreto ministeriale di dispensa, impugnato con i motivi aggiunti, e gli alti provvedimenti impugnati non avrebbero motivato il loro discostamento con quanto formulato dalla C.M.O. di

Firenze e di Bologna. Quest'ultima, in particolare, aveva riconosciuto la sussistenza della dipendenza dell'infermità con fatti di servizio, accertando che la stessa patologia rendesse il ricorrente parzialmente idoneo ad espletare le sue funzioni all'interno degli uffici della Polizia di Stato.

8.1.5. Il Tar non avrebbe inoltre valutato l’irragionevolezza del provvedimento ministeriale di dispensa a fronte di un’accertata possibilità di riutilizzo dell’appellante nell'attività di servizio.

8.1.6. In sostanza, l’Amministrazione avrebbe violato l'art. 35, primo comma, e l’art. 97 della Costituzione, sotto il profilo delle garanzie della tutela del lavoro e del buon andamento dell’azione amministrativa, non reinserendo il ricorrente a mansioni diverse nell’ambito del Corpo di appartenenza.

8.1.7. Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, secondo l’appellante il Ministero non ha assolto all’obbligo di rinserimento dando la facoltà di produrre istanza per transitare nelle

altre amministrazioni civili dello Stato, avendo invece l’onere di adibirlo ad altre mansioni nell’ambito della Polizia di Stato.

9. Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e della Finanze si sono costituiti il 14 settembre 2019, chiedendo il rigetto dell’appello. Il Ministero dell’Interno ha poi depositato documenti il 6 novembre 2011 e il 25 maggio 2020.

10. L’appellato ha depositato una memoria di replica il 10 giugno 2020 e note di udienza l’8 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, così come integrato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020.

11. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, nella udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 18 febbraio 2021.

12. L’appello non è fondato.

13. L’appellante, all’epoca ispettore di polizia in servizio presso la Polizia Stradale, ha chiesto nel 2004 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la seguente infermità: " -OMISSIS- ".

13.1. Le C.M.O. di Bologna e di Firenze, con i verbali n. 1988 del 4 luglio 2006 e n. 015125 del 5 maggio 2008, accertavano l'esistenza della infermità denunciata. Veniva poi acquisito il prescritto avviso del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che con parere n. 3166/2009 non riconosceva la suddetta patologia come dipendente da causa di servizio, trattandosi di forma morbosa consistente in -OMISSIS-, dovuta a cause scatenanti come fattori infettivi, traumi, immobilizzazioni, agenti su un sistema venoso già compromesso.

13.2 Per il Comitato di Verifica l'insorgenza e il decorso della patologia non potevano dunque essere correlati agli invocati eventi di servizio (in particolare, ad un trauma occorso durante l’orario di lavoro), in quanto non si evidenziano circostanze etiopatogenetiche specifiche della stessa tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti.

13.3. In esito al motivato giudizio espresso dal Comitato di Verifica, veniva adottato il DM n. 3523/2009 con il quale veniva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità lamentata e la connessa richiesta di equo indennizzo.

13.4. Di conseguenza, in data 20 novembre 2009, l’interessato veniva dispensato dal servizio per inabilità fisica, ai sensi degli artt. 71 e 129 del DPR n.3/1957.

13.5. Pur essendo avvisato dal Ministero degli Interni della possibilità di presentare domanda per essere reinserito in altra Amministrazione, l’appellato non ha ritenuto di farlo, insistendo per un suo mantenimento, seppure in diversa mansione, nei ruoli della Polizia di Stato.

14. Ciò premesso, nell’unico ed articolato motivo di appello il ricorrente sostiene innanzitutto l’infondatezza del provvedimento con il quale è stato negato il riconoscimento della causa di servizio. Tale diniego, secondo l’appellante, non sarebbe stato adeguatamente motivato alla luce del discordante e favorevole parere espresso dalla C.M.O. di Bologna che aveva invece riconosciuto la sussistenza della dipendenza dell'infermità con fatti di servizio.

14.1. La tesi del ricorrente non è fondata. Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stato approvato il " regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ". In base alle disposizioni in esso contenute le C.M.O. si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità comprensiva possibilmente anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché del momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici dell’infermità in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione stessa.

14.2. Il Comitato di Verifica esprime quindi un parere obbligatorio (art. 14) e sostanzialmente vincolante, posto che su tale base l’Amministrazione si pronuncia “ su conforme parere ”. Quest’ultimo infatti si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all'Amministrazione, la quale, secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza, nell'adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell'esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 10 dicembre 2020, n.7870).

14.3. In sostanza, lo stesso Comitato è l’unico organo titolato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle infermità del richiedente (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n.462), esercitando la propria funzione nell'ambito della c.d. "discrezionalità tecnica".

14.4. Il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda infatti su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2021, n.420).

14.5. Nel caso di specie, tali circostanze non sono rinvenibili, risultando l’operato del Comitato assistito da adeguata istruttoria e dall’assunzione di una motivazione che ha ampiamente ed esaustivamente illustrato le ragioni tecnico-sanitarie che hanno portato alla sua determinazione.

14.6. Il Comitato di Verifica ha in concreto acquisito il foglio matricolare, i rapporti informativi del caso, i pareri delle C.M.O., i documenti (sanitari ed amministrativi) ed ulteriori elementi di informazione idonei a consentire la valutazione dei servizi svolti dall'interessato. Relativamente invece alla certificazione medica di parte prodotta dal ricorrente, come correttamente evidenziato dal Tar, la stessa non può ritenersi in grado di sostituire le valutazioni degli organi tecnici dell’Amministrazione.

14.7. Quanto alle differenze di giudizio tra C.M.O. e Comitato di Verifica va poi rilevato che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 461/2001, sussiste un nuovo criterio di riparto delle competenze tra le stesse, pertanto il Comitato non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico ospedaliera, essendo ormai la competenza di quest'ultima circoscritta all'accertamento dell'eventuale presenza delle patologie denunciate. Né l’Amministrazione, in presenza di pareri discordi della Commissione Medico Ospedaliera e del Comitato di verifica, deve motivare in ordine alla preferenza accordata al parere del Comitato, perché, ai fini della concessione dell'equo indennizzo, a esso solo resta affidata la competenza a esprimere una valutazione definitiva (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 25 ottobre 2019, n.7309).

15. Relativamente al giudizio di dispensa dal servizio, in presenza di una patologia non conciliabile con l’attività nell’ambito della Polizia di Stato, il Ministero degli Interni non ha potuto far altro che disporre il relativo provvedimento.

15.1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti d'istituto può infatti a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato solo se l’infermità è riconosciuta dipendente dal servizio. Può invece sempre chiedere il trasferimento in altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR n. 339/1982.

15.2. Per questa ragione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’avviare la procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità, aveva segnalato all’appellato (che si è dichiarato non interessato) la facoltà di produrre istanza per transitare nelle altre Amministrazioni dello Stato.

16. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

17. In ragione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

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