Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-07-09, n. 201203976
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Testo completo
N. 03976/2012REG.PROV.COLL.
N. 06363/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6363 del 2000, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Caffarelli e Renato Speranzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Caffarelli in Roma, via Tigré n. 37;
contro
U.S.L. n. 14 Portogruarese della Regione Veneto, ora Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 14 Portogruarese della Regione Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Perulli in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente corresponsione somme
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Caffarelli e Placco su delega di Perulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 16 giugno 2000 e depositato il 7 luglio seguente la dott.ssa -OMISSIS-ha premesso che, a seguito delle dimissioni della direttrice di farmacia, con delibera del Comitato di gestione 5 marzo 1981 n. 89 l’ULSS n. 14 Portogruarese le conferiva il relativo incarico, definito di prestazione d’opera, decorrente dal 16 marzo 1981 e per il tempo strettamente necessario alla copertura del posto. L’incarico, nella diversa posizione di farmacista collaboratore stante la copertura del posto in via interinale, veniva più volte prorogato con apposite deliberazioni fino alla sua immissione in ruolo ai sensi della legge n. 207 del 1985. Ritenendo che ne sussistessero tutti gli estremi, nel 1990 con ricorso davanti al TAR per il Veneto ella chiedeva l’accertamento dell’esistenza di rapporto di pubblico impiego dal 16 febbraio 1981 al 28 febbraio 1986, l’inquadramento nella qualifica di “direttore di farmacia” fino alla data di conferimento dell’interinato al vincitore della selezione, poi nella qualifica di “farmacista collaboratore”, con riconoscimento ai fini previdenziali ed ogni altro di legge del servizio prestato e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa.
Con sentenza -OMISSIS- il ricorso è stato respinto. In particolare, premessa la natura autoritativa degli atti con cui è stata definita la posizione di status dell’interessata, perciò da impugnarsi nei termini di decadenza, mentre è inammissibile un’azione di accertamento, il primo giudice ha tuttavia osservato che la domanda svolta nella specie ne contiene una minore, in materia di giurisdizione esclusiva, di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa, che presuppone l’accertamento dell’esistenza di rapporto d’impiego di fatto ex art 2126 cod. civ.. A prescindere dalla ricorrenza o meno dei c.d. indici rivelatori, tale accertamento sarebbe però precluso in quanto la dott. -OMISSIS-è stata inquadrata ai sensi della legge n. 207 del 1985 ed in tal caso va negato il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in considerazione della