Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-13, n. 202303761

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-13, n. 202303761
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303761
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 03761/2023REG.PROV.COLL.

N. 06912/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6912 del 2022, proposto dall’-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutorietà,

- dell’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 16 novembre 2018, pubblicato il 17 dicembre 2020, del verbale in data 5 ottobre 2020, -OMISSIS-, della Commissione Esaminatrice del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 16 novembre 2018, conosciuto dal ricorrente a seguito di successivo accesso agli atti, con il quale l’-OMISSIS- è stato dichiarato non idoneo, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali nn. 11 dell’11 aprile 2019, 12 del 18 aprile 2019, 13 del 6 maggio 2019, 14 del 7 maggio 2019, 15 del 15 maggio 2019, 16 del 16 maggio 2019, 17 del 20 maggio 2019, 18 del 21 maggio 2019 e dei relativi allegati, con i quali la Commissione di concorso ha provveduto alla formulazione dei criteri per la valutazione degli elaborati, nonché alla formulazione standard ai sensi del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il Cons. R S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - -OMISSIS- chiede l’annullamento della sentenza con cui il TAR ha rigettato il suo ricorso avverso la determinazione della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 16 novembre 2018, con la quale egli è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento delle prove orali.

Contesta le plurime violazioni normative nelle quali sarebbe incorsa la Commissione, che avrebbe illegittimamente tradotto un immotivato dissenso di argomentazione in errore dirimente, con conseguente esclusione della terza prova dal novero di quelle sottoposte a valutazione e, pertanto, con grave parzialità del giudizio.

La sentenza gravata sarebbe inoltre affetta da un’errata percezione degli elementi documentali avendo erroneamente affermato che la Commissione avrebbe valutato tutte e tre le prove.

Nel caso in esame, pertanto, la regola della insindacabilità del giudizio della Commissione da parte del giudice non troverebbe applicazione, in presenza di un chiaro travisamento di fatto e di una palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere.

2 – Al riguardo, considera il Collegio che il TAR ha validato la motivazione della Commissione circa l’erroneità del richiamo operato dall’appellante all’art. 23 Cost. che, secondo quanto riportato negli atti impugnati, “ attiene alla limitazione della libertà individuale da parte dello Stato attraverso l’imposizione di prestazioni di carattere personale o patrimoniale, laddove la tematica della liceità delle condizioni testamentarie afferenti ai diritti personalissimi riguarda i limiti dell’autonomia privata in relazione ai diritti della persona che trovano protezione in disposizioni della Carta Costituzionale diverse dall’art 23 e in altre disposizioni di legge ”.

Ugualmente errato sarebbe, secondo la motivazione dell’esclusione validata dal TAR, il riferimento all’art. 2645 ter c.c. Infatti il candidato ha erroneamente affermato che il vincolo di destinazione sul corpo di una persona fisica non può essere costituito (non già per le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della persona secondo il principio generale di cui all’art. 2 della Costituzione, ma) perché l’elenco contenuto nell’art 2645 ter deve essere interpretato “ in senso stretto ”.

3 - Secondo l’appellante viceversa autorevolissima dottrina riconduce proprio al citato art. 23 il fondamento della libertà di autodeterminazione (o libertà morale).

4 – L’appello deve essere respinto, essendo evidente che lo stesso (così come il ricorso di primo grado) tende a sollecitare un non consentito “riesame” da parte del giudice delle valutazioni tecnico-discrezionali, in particolare circa l’effettiva sussistenza di un errore “escludente” ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, riservate per legge alla Commissione esaminatrice, in assenza di quei profili di erroneità o illogicità che sole consentono un sindacato giudiziale in subiecta materia.

5 – Infatti, premessa la possibilità per il giudice amministrativo di valutare il giudizio della Commissione nelle indicate ipotesi, nella fattispecie in esame la parte appellante non riesce a dimostrare l’erroneità o l’irragionevolezza delle motivazioni dell’impugnato giudizio di esclusione, in quanto riferito ad una incompiuta o inadeguata considerazione, da parte del candidato, dei fondamentali principi di tutela della persona sanciti dalla Costituzione, evidentemente ostativa ai fini dell’accesso alla professione di notaio.

6 – L’appello deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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