Consiglio di Stato, sez. IV, decreto decisorio 2021-07-29, n. 202101286
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Pubblicato il 29/07/2021
N. 01286/2021 REG.PROV.PRES.
N. 04594/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4594 del 2015, proposto dal Signor G P, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e F L, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, viale Liegi, 32;
Il Signor D P, non costituito in giudizio;
contro
La Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso lo studio Regione Friuli Venezia G. Ufficio Di Rappresentanza in Roma, Piazza Colonna, 355;
La Provincia di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Andrea De Col, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
Il Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del Sindaco tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Collevecchio e Marco Marpillero, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Collevecchio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 184/2015, resa tra le parti, concernente la proroga dei termini per la ultimazione degli espropri e inizio e ultimazione lavori relativi alla realizzazione circonvallazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 maggio 2015;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc. amm. in data 21/12/2020, e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi perento.