Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-11-13, n. 201403508

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-11-13, n. 201403508
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403508
Data del deposito : 13 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01331/2014 AFFARE

Numero 03508/2014 e data 13/11/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2014




NUMERO AFFARE

01331/2014

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione generale per la tutela del territorio.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. G P avverso la variante del tracciato del tratto B dell’opera pubblica “Riutilizzo delle acque reflue impianto di deputazione industriale Cassino, Piedimonte S. Germaro e Villa Santa Lucia ai fini industriali”.
Istanza di sospensiva.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 15710 del 9 giugno 2014, trasmessa con nota n. 0017766/TRI del 30 giugno 2014 e pervenuta in Segreteria l’11 luglio 2014, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere D N;


PREMESSO E CONSIDERATO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 26 luglio 2012 il sig. Giuseppe Pontone chiede l’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) n. 11 del 24 gennaio 2012 - conosciuta il 2 aprile 2012 a seguito di accesso agli atti - delibera che approva la variante del tracciato del tratto B dei lavori di “Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale Cassino, Piedimonte S. Germano e Villa Santa Lucia ai fini industriali”;
della deliberazione della Giunta comunale di Villa S. Lucia n. 138 del 19 luglio 2011;
dell’autorizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone n. 4753 del 22 dicembre 2011 all’attraversamento del terreno in Contrada Sacchi, che il ricorrente ritiene di sua proprietà.

Il ricorso deduce: a) erroneità del presupposto (utilizzabilità del terreno da parte di COSILAM);
b) violazione da parte della deliberazione della Giunta comunale di Villa S. Lucia n. 138 del 19 luglio 2011, delle regole del Piano regolatore comunale e, quindi, incompetenza della Giunta ad adottare la deliberazione stessa;
c) difetto di motivazione;
d) violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990. Il ricorrente, oltre ad alcune richieste istruttorie, avanza istanza per ottenere copia degli scritti difensivi degli Enti resistenti e dell’Amministrazione.

Il 27 settembre 2012 il Comune di Villa S. Lucia trasmetteva una memoria difensiva.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per la cessazione della materia del contendere, in quanto “in data 17 luglio 2013 la difesa del ricorrente comunicava alla … Amministrazione che il tracciato dell’acquedotto in esame non interessa più i terreni a suo tempo espropriati dal Consorzio A.S.I. con decreto d’esproprio n. 9888 del 1974”.

Tuttavia agli atti del fascicolo non risulta la suddetta lettera della difesa del ricorrente, mentre esiste una nota del COSILAM che conferma che l’opera pubblica non attraverserà più i terreni che il ricorrente suppone ricadere nella sua proprietà.

In tale situazione, al fine di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso, occorre accertare che il ricorrente abbia consapevolezza dell’intervenuta cessazione della materia del contendere e che l’Amministrazione o invii la suddetta nota della sua difesa oppure trasmetta al ricorrente stesso la propria relazione al fine di acquisire le sue osservazioni in ordine alla sussistenza della cessazione della materia del contendere.

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