Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-19, n. 202208065

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-19, n. 202208065
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208065
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 08065/2022REG.PROV.COLL.

N. 02917/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2020, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, via dei Tre Orologi, n. 10/E;



contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
Conservatorio di Musica di Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

A C, Valerii Ishkchenko, Filippo D'Asta, Antonio Signorile, A C, Giovanni Nicosia, Vincenzo Deluci, Paolo Amedeo Paravagna, R D'I, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 1197/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati A B per la parte appellante e l'avvocato dello Stato Valentina Fico per l'amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la graduatoria definitiva relativa allo strumento “tromba” - CODI/16, pubblicata in data 28.2.2018 sull’Albo on line del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, nella quale aveva riportato un giudizio di non idoneità con un punteggio pari a punti 26,00, di cui 19,2 di titoli artistici.

2. A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente esponeva che, con bando emanato in data 4 settembre 2017, il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli aveva indetto una procedura selettiva, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie d’istituto.

In osservanza a quanto disposto dalla tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti a supplenza nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, come da nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, il suddetto bando predeterminava i criteri e le procedure di valutazione dei titoli all’art. 6.

Avendo svolto l’accesso agli atti della procedura selettiva ed a tutti i titoli dei partecipanti alla medesima, il ricorrente rilevava anche come, in precedenza, egli aveva già partecipato ad altri bandi di concorso dove era risultato idoneo e la valutazione dei titoli artistici non era mai stata inferiore a 24,00 punti, ponendosi anche in un continuo crescendo con il maturare delle esperienze musicali in orchestre nazionali ed internazionali e con il costante e progressivo perfezionamento degli studi.

Su tali premesse, il ricorrente insorgeva avverso la graduatoria definitiva, denunciando la violazione della lex specialis della procedura; l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per sviamento, nonché la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia rispetto al giudizio attribuito ai controinteressati.

Infine, il ricorrente formulava domanda di risarcimento del danno.

3. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il TAR della Puglia ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio, ritenendo che il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice non presenta quei profili di macroscopica illegittimità e irrazionalità che marcano l’ambito del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, sconfinandosi, per il resto, nell’ambito del cd. merito amministrativo.

4. L’interessato ha appellato la sentenza ed ha censurato la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui si è ritenuto, per l’appunto, che il ricorrente non abbia addotto elementi univoci, oggettivi e chiari, tali da rendere le determinazioni dell’amministrazione sindacabili in quanto frutto di illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento.

A tal fine, ha espressamente riproposto tutti gli originari motivi di ricorso, articolandoli quali motivi di censura avverso la sentenza, e così sostanzialmente devolvendo al giudice di appello tutta l’originaria materia del contendere.

5. Anzitutto, l’interessato ha dedotto che non è stato valutato il suo Titolo di Studio Musicale “Master of Music - Classical Orchestral Instrument, Trumpet”, conseguito in data 1° giugno 2016 con votazione 12/12 (valutazione sistema danese) presso il “Det Jyske Musikkonservatorium” di Aarhus (Danimarca) nella classe di Tromba del Professore Kristian Steenstrup, e con il Maestro R F (docente presso l’Hochschule fur Musik di Karlsruhe in Germania e solista internazionale) docente onorario. Titolo equipollente al “Diploma Accademico di Secondo Livello”, e rilasciato da Istituzione di pari livello della ComunitàEuropea. Tale Titolo doveva essere considerato come “altro Diploma Accademico di Secondo Livello” e valutato con punteggio pari a 1,5 punti (griglia di valutazione MIUR, e come già valutato nella Graduatoria di Tromba del Conservatorio di Torino depositata in atti al documento n.18).

6. In secondo luogo, il ricorrente ha illustrato un articolato e dettagliato elenco in cui si denunciano disparità di trattamento nell’attribuzione dei giudizi rispetto agli altri candidati, e segnatamente:

“Il Titolo 1) Valutato 0,25 punti; in merito si precisa che sono n. 2 concerti con 2 programmi musicali diversi e in Tournée (prestigiosissimo Festival George Unesco di Bucarest), nel ruolo di Terza Tromba (nelle partiture orchestrali la Terza Tromba ricopre un ruolo di supporto alla parte della Prima Tromba, e alla quale spesso sono affidati dei soli o delle frasi musicali importanti), con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (Orchestra di grande prestigio nel panorama internazionale), diretti dal Maestro sig. A P (Direttore Musicale dell’Orchestra).

Nella comparazione con la valutazione dei titoli del primo idoneo in graduatoria, Sig. R D’I si evince il diverso criterio di valutazione adottato dalla commissione, che valutava le prestazioni musicali rese con la stessa Orchestra con punteggi più alti.

Infatti al titolo n. 10 della domanda del Sig. D’I è stato assegnato un punteggio pari a 2,2 punti. Tuttavia in tale domanda sono segnalati n. 74 contratti con la medesima Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, senza alcuna specificazione concernente il ruolo ricoperto; venivano riportati, inoltre, in modo approssimativo i luoghi dei concerti e i programmi svolti e non venivano segnalati i Direttori Musicali che hanno diretto i concerti.

Anche nella comparazione con la valutazione dei titoli dell’ottavo idoneo in graduatoria, Sig. V I si evidenzia l’ingiustificata penalizzazione data ai titoli del ricorrente.

Infatti al titolo n. 3 della domanda del Sig. V I veniva assegnato un punteggio pari a 0,6 punti. Nella domanda il Sig. V I segnalava un solo concerto tenutosi il 5 Febbraio 2011 con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, senza la specificazione del ruolo ricoperto e l’indicazione del Direttore Musicale che dirigeva il concerto. Nel titolo n. 4 veniva riportato il concerto replica del 5 Febbraio con la data del 7 Febbraio, a cui la commissione assegnava un punteggio pari a 0,6 punti. Nel titolo n. 5 veniva riportato il concerto replica del 5 Febbraio con la data del 9 Febbraio, e la commissione comunque assegnava un ulteriore punteggio pari a 0,5 punti.

Un solo contratto di lavoro (quindi un solo programma musicale, “Messa da Requiem" – G. Verdi) con 3 concerti ripartito nei 3 titoli (n. 3, n. 4, n. 5) con un punteggio totale di 1,7 punti.

Inoltre nei titoli n. 3, n. 4, n. 5 la commissione errava l’assegnazione della categoria indicando la n. 3 “attività discografica” anziché la n. 6 “attività concertistica”.

Al titolo n. 10 il Sig. Ishchenko presentava una tournée con l’Orchestra Filarmonica Nazionale di Odessa al Musikverein di Vienna (un solo programma, un solo concerto, senza indicazione del ruolo ricoperto) e la commissione assegnava a tale titolo un punteggio pari a 0,80 punti.

Il Titolo 2) Valutato 0,25 punti; si precisa che sono n. 2 concerti in qualità di S T, con l’Orchestra Filarmonica di Torino, ospiti del prestigiosissimo “Festival MiTo - XI Edizione” (concerti a Milano e a Torino).

Anche in questo caso nella comparazione con la valutazione dei titoli degli idonei in graduatoria si evidenzia una penalizzante differenza di trattamento.

Infatti i titoli con concerti da S T degli altri candidati idonei venivano valutati invece con punteggi pari a 0,40 punti.

Titolo 3) Valutato 0,25 punti; Si fa presente che questo titolo è stato valutato nella “categoria 6 - attività concertistica” invece di essere assegnato alla “categoria 7 - frequenza Corsi di Perfezionamento e Masterclass”.

Nel titolo n. 3 il ricorrente presentava il Corso Annuale di Perfezionamento “I Fiati 2016/2017” presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (docente Maestro A L, Prima Tromba dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), a cui come sopra indicato veniva assegnato – inspiegabilmente - un punteggio pari a 0,25 punti.

Nella comparazione con la valutazione del titolo n. 2 del sesto idoneo in graduatoria, Sig. A S si rileva che a quest’ultimo presentava lo stesso corso di perfezionamento “I Fiati”, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (a.a.

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