Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201304272

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201304272
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304272
Data del deposito : 27 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06720/2005 REG.RIC.

N. 04272/2013REG.PROV.COLL.

N. 06720/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6720 del 2005, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale Roma/E, rappresentata e difesa dall'avv. R R V, con domicilio eletto presso Maria R R V in Roma, piazza Grazioli n. 5;



contro

-OMISSIS-, costituitisi in giudizio rappresentati e difesi dall'avv. G R R, con domicilio eletto presso G R R in Roma, Circonvallazione Nomentana, n. 312;



nei confronti

Regione Lazio;
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente validità dell'abilitazione alla professione di masso fisioterapisti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati e dell’intimato Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato Miranda su delega di Russo Valentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - L’Azienda Sanitaria Locale Roma/E, ha impugnato la sentenza del TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS, n. -OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- per l’annullamento dei provvedimenti comunicati ai ricorrenti dal loro datore di lavoro (Centro medico fisioterapico “-OMISSIS- con sede in Roma) in sede di licenziamento, con i quali la ASL Roma E diffidava - in data 3 giugno 2003 e poi in data 1° agosto 2003 - a mantenere in organico i ricorrenti che sarebbero “sforniti di abilitazione sanitaria di massofisioterapisti”, nonostante il conseguimento del relativo diploma presso l’istituto-OMISSIS- di Perugia.

2. - La sentenza di accoglimento del ricorso fa riferimento alla precedente sentenza del TAR per l’Umbria n. -OMISSIS-, che ha accolto un analogo ricorso dello stesso Istituto -OMISSIS-, rilevando che, in applicazione dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall’art. 7 d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, la figura professionale dei massofisoterapisti non è stata individuata tra quelle da riordinare e neppure tra quelle da sopprimere. La sentenza ne deduce che, finché non viene diversamente disposto, la figura professionale del massofisioterapista rientra tra quelle conservate con il vecchio ordinamento. Il Ministero della Salute con decreto 10 luglio 1998 ha precisato che, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è stata individuata e riordinata la figura del fisioterapista, che non ha assorbito quella del masso fisioterapista, e che i corsi per masso fisioterapisti ciechi non sono da considerare tra quelli soppressi ai sensi del medesimo art. 6. Rilevato che quanto stabilito dal decreto ministeriale per i massofisioterapisti non vedenti vale evidentemente anche per quelli vedenti, la sentenza conclude che gli atti impugnati, adottati sul presupposto della ritenuta soppressione del corso non universitario per l’abilitazione di masso fisioterapista, sono

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