Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-10, n. 202302562
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 02562/2023REG.PROV.COLL.
N. 05746/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2018, proposto da
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato M S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, F M F e B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 06145/2017, resa tra le parti, per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 832 del 26.9.2008 di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. O M C e uditi per le parti l’avv. Giuseppe Sartorio, in delega dell'avv. M S S, e l’avv. Giacomo Pizza, in dichiarata delega, dell'avv. A A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (sezione quarta) n. 06145/2017, di reiezione del ricorso proposto dal sig. M C avverso l’ordinanza di demolizione (n.832 del 26/9/08) del Comune di Napoli avente ad oggetto le opere abusive eseguite in Napoli, via Belvedere n.84 consistenti nella realizzazione sul lato prospettante il cortile interno ampliamento in muratura di m.8,00 xl ,50 adibito a vano d'ingresso dell'unità immobiliare.
2. Nei motivi d’impugnazione il ricorrente ha dedotto, oltre il minimo impatto strutturale delle opere, la risalenza nel tempo di esse che avrebbero dovuto indurre il Comune, prima di adottare la sanzione ripristinatoria, ad un supplemento istruttorio ed a motivare sull’interesse pubblico sotteso all’adozione della sanzione.
3. Il Tar h respinto il ricorso.
Sul rilievo in fatto che non v’è