Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-31, n. 202406871

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-31, n. 202406871
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406871
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 06871/2024REG.PROV.COLL.

N. 00895/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2024, proposto da
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

L A, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 1;

nei confronti

Fp-Cigil della Provincia Dell’Aquila, Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00532/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati De Nardis e Camerini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sulla attribuzione ad interim dell’incarico di comandante della polizia locale della città dell’Aquila al direttore del Dipartimento Amministrazione Generale del comune stesso. Si controverte, altresì, sull’atto di riorganizzazione del settore della polizia municipale successivamente adottato da tale direttore ad interim . Questo il thema decidendum almeno del giudizio di primo grado.

Si osserva sin da subito che, con sentenza n. 2518 del 15 marzo 2024 di questa stessa sezione, è stato affermato che la precedente assegnazione ad interim all’avvocato del comune (avv. D D N), impugnata sempre da L A (ufficiale della polizia locale dell’Aquila) era già illegittima dal momento che: a) la funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale n. 42 del 2013. Numerose in tal senso le segnalazioni della Regione Abruzzo che, nel corso del giudizio di primo grado, è tra l’altro intervenuta ad adiuvandum ;
b) la ratio risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente);
c) né potrebbe valere quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, comma 221, il quale prevede che i dirigenti della PM e dell’avvocatura comunale possano eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla PM non possono diventare comandanti della stessa);
d) L’attuale comandante della PM è stato originariamente reclutato nella PM ma è poi transitato, previo concorso, nei ruoli della avvocatura comunale. Pertanto non è più nei ruoli della PM.

Prima di avere cognizione di tale sentenza il Comune dell’Aquila, sulla base della sentenza di primo grado del TAR poi confermata da questa sezione con la ridetta sentenza 2518 del 2024, si era già adeguato a tale dictum giudiziale – a suo dire – attribuendo questa volta l’incarico ad interim , con delibera della giunta comunale n. 189 del 27 aprile 2023, al direttore del Dipartimento Amministrazione Generale della stessa amministrazione comunale. Quest’ultimo ha poi adottato atto di riorganizzazione interna della PM con propria determinazione n. 1877 del 15 maggio 2023.

2. Anche tali provvedimenti di attribuzione di funzioni provvisorie nonché di riorganizzazione interna sono stati impugnati da L A. Il TAR ha accolto il ricorso di A (ufficiale di polizia locale che potrebbe aspirare al ruolo di comandante ad interim sulla base della citata legge regionale n. 42 del 2013) per le ragioni di seguito indicate:

2.1. Sussiste l’interesse dell’A in quanto lo stesso, nella qualità di ufficiale più anziano della polizia locale dell’Aquila, potrebbe aspirare al ruolo di comandante ad interim del suddetto servizio;

2.2. Gli incarichi ad interim per la direzione della polizia locale possono essere conferiti solo a personale del medesimo organismo e non anche a personale amministrativo o comunque di altri settori della amministrazione comunale, pena lo stravolgimento di alcuni principi tra cui quello per cui vi sarebbe commistione tra controllante e controllato;

2.3. Non è possibile ricorrere all’art. 23 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune dell’Aquila, in quanto tale disposizione prevede la sostituzione di dirigenti di un determinato settore, eventualmente assenti o il cui posto risulti vacante, mediante la attribuzione delle relative funzioni al direttore del dipartimento di riferimento settoriale. Nel caso di specie, invece, la polizia locale non dipende dal Dipartimento organizzazione amministrativa e gestione del personale ma direttamente dal Sindaco. Per le sostituzioni del dirigente di polizia locale l’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 42 del 2013 prevede una particolare e speciale disciplina ad hoc (vice comandante oppure ufficiale più anziano);

2.4. I motivi aggiunti formulati avverso l’atto di riorganizzazione del servizio di polizia locale sono stati tempestivamente presentati;

2.5. A tale riguardo (atto di riorganizzazione del servizio di polizia locale) sussiste la giurisdizione del GA in quanto trattasi di atto di macro organizzazione;

2.6. La competenza ad adottare regolamenti di organizzazione del corpo dei vigili urbani non può fare capo al dirigente del settore amministrazione generale ma soltanto al comandante della polizia municipale, ai sensi dell’art. 4 del relativo regolamento di organizzazione del corpo stesso dei vigili urbani: di qui la incompetenza del dirigente del dipartimento Amministrazione generale.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui:

3.1. Non sarebbe stato rilevato il chiaro difetto di giurisdizione in ordine a provvedimenti che consistono nel conferimento di funzioni dirigenziali (in favore del capo del Dipartimento amministrazione generale e servizi al cittadino);

3.2. Non sarebbe stata considerato il difetto di interesse a ricorrere in capo all’A;

3.3. Non si sarebbe tenuto conto dell’effettivo assetto organizzativo in base al quale: a) alla polizia municipale sarebbe assegnato un dirigente con funzioni strettamente amministrative (es. gestione del personale, gestione contabile, contrattualistica e gare, etc.). Questo plesso si occuperebbe pertanto di “amministrazione attiva”;
b) alla polizia locale sarebbe assegnato un funzionario con compiti operativi ossia di “controllo” (cfr. pagg. 3 e 18 dell’atto di appello introduttivo). Nel caso di specie, la delibera impugnata della giunta comunale n. 189 del 27 aprile 2023, con cui si assegnano temporaneamente determinate funzioni al direttore del Dipartimento I Amministrazione Generale, riguarderebbe la prima area di funzioni, quella ossia ritenuta di “amministrazione attiva”;

3.4. Di conseguenza non si sarebbe tenuto conto che, accorpando le due funzioni sopra indicate di “amministrazione attiva” e di “amministrazione di controllo” presso una unica figura dirigenziale (Comandante del Corpo dei vigili urbani), si determinerebbe una insanabile commistione di poteri e dunque un conflitto di interessi tra controllante e controllato.

4. Si costituiva l’A per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione. La stessa difesa dell’A sollevava alcune eccezioni di rito e, in particolare:

4.1. Improcedibilità dell’appello in ragione della nuova organizzazione del settore di polizia municipale nelle more del giudizio adottata;

4.2. Inammissibilità dell’appello per giudicato esterno formatosi sul terzo motivo del ricorso introduttivo;

4.3. Inammissibilità dell’appello per giudicato interno formatosi sul secondo motivo aggiunto (competenza del solo Comandante di PM ad adottare regolamenti interni di organizzazione del settore di polizia municipale).

5. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2024 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso, vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte appellata per le seguenti ragioni:

6.1. La prima eccezione è generica in quanto non viene indicato in che modo la modifica del regolamento di polizia municipale incide sulle questioni sollevate con il presente gravame;

6.2. La seconda eccezione deve parimenti essere respinta in quanto il giudicato formatosi con sentenza di questa sezione n. 2518 del 2024 riguardava la assegnazione in via provvisoria delle funzioni di comandante della polizia locale all’avvocatura comunale, laddove nel caso di specie le stesse funzioni sono state temporaneamente assegnate al direttore del Dipartimento I Amministrazione Generale (dunque ad un diverso plesso organizzativo rispetto a quello oggetto della richiamata sentenza di questa stessa sezione);

6.3. La terza eccezione deve pure essere rigettata dal momento che il motivo di appello non si incentra tanto sulla possibilità, da parte del dirigente provvisoriamente assegnato al servizio di polizia locale, di adottare “a valle” regolamenti di organizzazione interna quanto, piuttosto, sulla possibilità per la giunta comunale di nominare “a monte” e in via provvisoria un dirigente dell’amministrazione che fa parte di un diverso plesso organizzativo (amministrazione generale). In altre parole, se pure si è formato il giudicato interno sulla assenza di potere regolamentare in capo al dirigente provvisoriamente nominato, tale giudicato non incide altresì sul potere della giunta comunale di nominare un dirigente dell’amministrazione che non faccia parte del Corpo di polizia municipale (aspetto che in questa sede di appello viene specificamente sollevato con il terzo ed il quarto motivo).

7. Tanto rilevato in punto di rito, nel merito va anzitutto precisato che l’atto di appello si concentra, come del resto anticipato laddove sono state affrontate le singole questioni di rito, non tanto sull’atto di organizzazione “a valle” adottato dal dirigente provvisoriamente assegnato al servizio di polizia municipale di cui si discute (determinazione dirigenziale n. 1877 del 15 maggio 2023) ma, piuttosto, sull’atto di assegnazione “a monte” di tali funzioni provvisorie (delibera giunta comunale n. 189 del 27 aprile 2023). Ciò ulteriormente specificato, il presente gravame è comunque infondato per le ragioni di seguito indicate.

8. Con il primo motivo di appello si lamenta dunque non la giurisdizione del GA sul predetto atto di riorganizzazione interna della PM [che in modo condivisibile il giudice di primo grado aveva riservato a questo giudice amministrativo in quanto si trattava in ogni caso di atto di macroorganizzazione, al di là della qualifica formale utilizzata dal dirigente ad interim (“microstruttura polizia municipale”), con il quale si provvedeva alla definizione delle "linee fondamentali di organizzazione degli uffici" e di individuazione degli "uffici di maggiore rilevanza"] ma soltanto sul conferimento dell’incarico dirigenziale che, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sarebbe atto riservato alla giurisdizione dell’AGO.

Il motivo non può essere accolto perché nel caso di specie non si tratta di conferimento di incarico dirigenziale tout court , ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma di un provvedimento di assegnazione temporanea ( ad interim ) di funzioni dirigenziali. Provvedimento questo non contemplato espressamente dall’art. 68 citato ai fini della perimetrazione del sindacato giurisdizionale dell’AGO e che al tempo stesso, come tale, assume natura squisitamente autoritativa e pubblicistica e dunque da riservare alla giurisdizione generale di legittimità di questo stesso plesso amministrativo.

Di qui il rigetto del primo motivo di appello.

9. Con il secondo motivo di appello si deduce la carenza di interesse in capo all’A il quale non avrebbe i titoli per partecipare ad un eventuale concorso per la assegnazione della carica di Comandante della polizia municipale.

Il motivo è inammissibile in quanto il giudice di primo grado aveva individuato l’interesse a ricorrere, in capo all’A, in quanto quest’ultimo “avrebbe titolo a svolgere le funzioni di comando e direttive … in caso di assenza o impedimento del vice Comandante”.

Dunque l’interesse andava radicato non nella possibilità di partecipare ad un concorso mai indetto ma, piuttosto, ad aspirare al ruolo di vicario ossia di comandante ad interim del suddetto servizio.

Sul punto si è formato giudicato, atteso che la contestazione della difesa di parte appellante si concentra soltanto sulla ritenuta assenza di titoli onde partecipare ad una eventuale procedura concorsuale (che è fattispecie ben diversa da quella di un incarico assegnato semplicemente ad interim ).

Di qui l’inammissibilità di tale specifica censura.

10. Con il terzo motivo di appello si lamenta che non si sarebbe tenuto conto dell’effettivo assetto organizzativo in base al quale: a) alla polizia municipale sarebbe assegnato un dirigente con funzioni strettamente amministrative (es. gestione del personale, gestione contabile, contrattualistica e gare, etc.). Questo plesso si occuperebbe pertanto di “amministrazione attiva”;
b) alla polizia locale sarebbe assegnato un funzionario con compiti operativi ossia di “controllo” (cfr. pagg. 3 e 18 dell’atto di appello introduttivo). Nel caso di specie, la delibera impugnata della giunta comunale n. 189 del 27 aprile 2023, con cui si assegnano temporaneamente determinate funzioni al direttore del Dipartimento I Amministrazione Generale, riguarderebbe la prima area di funzioni, quella ossia ritenuta di “amministrazione attiva”. Al riguardo si osserva che:

10.1. Il motivo postula una distinzione organizzativa tra polizia locale e polizia municipale che non trova riscontri adeguati nella principale normativa di riferimento. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale): “I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale” . Alla luce di tale disposizione: i compiti di “polizia locale” attengono al dato funzionale , ossia l’insieme delle attribuzioni specificamente riservate a tale corpo;
il servizio di “polizia municipale” riguarda invece il dato organizzativo , ossia l’insieme di risorse e mezzi necessari per svolgere i compiti di polizia locale;

10.2. Il motivo si incentra sulla distinzione tra amministrazione attiva e amministrazione di controllo, distinzione la quale assume tuttavia consistenza ben diversa da quella ipotizzata dalla difesa di parte appellante. Per quanto riguarda in particolare l’amministrazione di controllo essa, al pari della amministrazione consultiva, costituisce funzione ausiliaria rispetto alla amministrazione attiva e soprattutto si rivolge, attraverso il sistema dei controlli interni oppure esterni, ai compiti ed alle attività svolte dall’amministrazione stessa e non ai comportamenti posti in essere da privati cittadini ed imprese ossia da terzi estranei alla PA. In questa stessa direzione, ciò che viene ad esempio comunemente definito quale attività di “controllo del territorio” (es. vigilanza sulla regolarità edilizia oppure sicurezza stradale) costituisce pur sempre una forma di amministrazione attiva in quanto diretta a regolare e disciplinare comportamenti, se del caso devianti, posti in essere da soggetti estranei alla PA. In altre parole, l’amministrazione di controllo è soltanto quella che risulta diretta a correggere l’attività posta in essere dalla PA e non a sanzionare eventuali comportamenti scorretti di cittadini ed imprese;

10.3. Pertanto, quel che la difesa di parte appellante intende distinguere non è tra amministrazione attiva e amministrazione di controllo (la quale non riguarda il comportamento di privati) ma, piuttosto, la differenziazione tra funzioni strumentali (gestione del personale e delle risorse assegnate, contratti, etc.) e funzioni principali (vigilanza edilizia, polizia stradale, polizia giudiziaria, etc.). Funzioni queste che tuttavia debbono essere entrambe ricondotte ad un unico centro di responsabilità ossia, al di là delle successive articolazioni interne al settore della PM, ad un unico dirigente ossia comandante;

10.4. Tanto rilevato sulla non corretta impostazione della difesa di parte appellante va allora ribadito, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, che l’art. 23 del regolamento interno sugli uffici comunali (il quale prevede l’incarico ad interim in favore del direttore del dipartimento del medesimo settore amministrativo, in caso di assenza di un dirigente) non può essere applicato al caso di specie perché il Dipartimento Amministrazione Generale, occupandosi di risorse umane ed organizzazione dell’amministrazione comunale nel suo complesso, di certo non ingloba il settore della polizia locale (che dipende funzionalmente ed organizzativamente solo dal Sindaco).

10.5. A siffatte conclusioni (settore della polizia municipale funzionalmente ed organizzativamente dipendente dal solo Sindaco e non anche da altre articolazioni dell’amministrazione) si giunge pianamente sulla base della sola lettura dell’organigramma allegato al regolamento interno comunale anche da ultimo adottato (cfr. deliberazione della giunta comunale n. 285 del 19 giugno 2023) dal quale si evince che il settore della polizia municipale dipende soltanto dal Sindaco e non ha alcun tipo di connessione funzionale ed organizzativa con il Dipartimento I – Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino.

10.6. Ciò risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, della legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale) secondo cui: “La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso” .

10.7. Per gli incarichi ad interim della polizia locale, giova ripetere, trova unicamente applicazione l’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013 a norma del quale si attribuisce l’incarico al vice comandante oppure, se anche questi è assente, all’ufficiale più anziano di PM.

10.8. In altre parole gli incarichi ad interim possono essere conferiti solo a personale della polizia locale e non anche a personale amministrativo o comunque di altri settori della amministrazione comunale, pena lo stravolgimento di alcuni principi tra cui quello per cui vi sarebbe commistione tra controllante e controllato.

10.9. Si riporta al riguardo, per comodità espositiva, la richiamata sentenza n. 2518 del 15 marzo 2024 nella parte in cui si afferma in particolare che:

“10.1. La funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale n. 42 del 2013. Numerose in tal senso le segnalazioni della Regione Abruzzo che, nel corso del giudizio di primo grado, è tra l’altro intervenuta ad adiuvandum. Si veda a tal fine la nota in data 12 marzo 2018 del Dipartimento Riforme Istituzionali della stessa amministrazione regionale;

10.2. Come individuato in quest’ultima nota, infatti, la ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente);

10.3. Del resto, in caso di assenza o impedimento del comandante possono sopperire solo il vice comandante oppure, in assenza anche di quest’ultimo, il personale comunque del Corpo o Servizio di polizia locale (cfr. art. 5, comma 5, della citata legge regionale n. 42 del 2013);

10.4. Né potrebbe valere quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, comma 221, il quale prevede in particolare al secondo periodo che: “Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale”. Dunque i dirigenti della PM e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla PM non possono diventare comandanti della stessa);

10.5. Depone in tal senso, innanzitutto, la formulazione letterale della disposizione secondo cui può essere attribuito il “conferimento degli incarichi dirigenziali” ma non anche il ruolo di avvocato dell’ente oppure di comandante della polizia locale;

10.6. Sul piano logico e sistematico, la ragione giustificatrice alla base di tale “divieto di inversione” (dirigenti di struttura oppure anche della avvocatura che assumano incarico di comandante della polizia locale) risiede pur sempre nella constatazione che i medesimi – al netto di ogni caso particolare – non sono in via generale stati formati e reclutati per assumere e svolgere determinate specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (cfr. punto 9.2.);

10.7. In altre parole la richiamata disposizione ha consistenza di norma derogatoria ed eccezionale, rispetto alla ordinaria assegnazione delle funzioni dirigenziali (a seguito di procedura pubblicistica e comunque a dirigenti appartenenti ai relativi ruoli dell’amministrazione), e dunque di stretta interpretazione. Interpretazione che, per le ragioni sopra esposte, va intesa in chiave soltanto unidirezionale (dirigenti avvocatura e della polizia locale che assumono temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie) e non bidirezionale (dirigenti amministrativi e della polizia locale che assumono funzioni di avvocato dell’ente oppure dirigenti amministravi e della avvocatura che assumono le funzioni di comandante della Polizia Locale), e ciò proprio per la specificità sopra ricordata delle funzioni riservate a tali peculiari organi della PA (avvocatura e polizia locale)” .

10.10. Ne consegue ulteriormente, da quanto detto, che un dirigente estraneo a tale struttura (corpo polizia municipale) giammai potrebbe assumere sebbene provvisoriamente le funzioni di dirigente/comandante e, a fortiori , adottare atti organizzativi interni che, non a caso, l’art. 4, comma 3, del regolamento interno del corpo di polizia municipale (deliberazione consiliare n. 132 del 29 novembre 2014) riserva unicamente al Comandante del Corpo.

10.11. Riassumendo:

a) le funzioni strumentali e principali della polizia municipale non sono scindibili sul piano della responsabilità dirigenziale che è unica, facendo la stessa capo unicamente al Comandante del Corpo;

b) le funzioni meramente strumentali non potrebbero essere comunque provvisoriamente attribuite ad un dirigente di una struttura del tutto avulsa in termini funzionali ed organizzativi dal Corpo della Polizia Municipale (la quale risponde unicamente alla figura del Sindaco);

c) eventuali vacanze ed assenze del comandante del corpo possono essere superate soltanto mediante applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 42 del 2013 (assegnazione delle funzioni vicarie al vice comandante o, in assenza anche di quest’ultimo, all’ufficiale più anziano del Corpo);

d) soluzioni diverse da quelle indicate alla lettera c) sono del tutto avulse dal quadro normativo di riferimento e dunque chiaramente illegittime.

10.12. Nei termini suddetti, anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.

11. Con il quarto ed ultimo motivo di appello si lamenta che, di conseguenza, non si sarebbe tenuto conto che, accorpando le due funzioni sopra indicate di “amministrazione attiva” e di “amministrazione di controllo” presso una unica figura dirigenziale (Comandante del Corpo dei vigili urbani), si determinerebbe una insanabile commistione di poteri e dunque un conflitto di interessi tra controllante e controllato. Il motivo è palesemente infondato alla luce di quanto affermato al punto 10. Più in particolare: non si tratta di distinguere tra amministrazione attiva ed amministrazione di controllo (distinzione basata su ben altri presupposti di principio) ma, piuttosto, tra funzioni strumentali e funzioni principali che, al di là di eventuali ripartizioni interne per motivi di efficienza ed economicità, comunque rispondono ad una unica figura dirigenziale di vertice ossia il Comandante del Corpo della Polizia Municipale. Di qui l’assenza di qualsivoglia commistione o conflitto di interesse e dunque l’inevitabile rigetto, altresì, di tale specifico motivo di appello.

12. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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