Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-11-23, n. 201604921

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-11-23, n. 201604921
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604921
Data del deposito : 23 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2016

N. 04921/2016REG.PROV.COLL.

N. 05777/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5777 del 2016, proposto dal:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Mediterranean Events S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A D N e G M M , con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma:

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 1017 del 12 aprile 2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell’affidamento dell'organizzazione di servizi di viaggio, vitto, alloggio e stage in paese UE.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mediterranean Events S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3893 del 14 settembre 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fabio Tortora e l’avvocato A D N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il Liceo Statale “A. Galizia” di Nocera Inferiore aveva indetto una procedura, ad evidenza pubblica, per l’affidamento dell’organizzazione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e stage, in paese/paesi UE, in contesti aziendali turistici, finalizzati anche al potenziamento delle competenze in lingua francese ed inglese, atti a facilitare la transizione scuola-lavoro, anche mediante organizzazione su navi, da svolgersi orientativamente dall’8.4.2015 all’1.6.2015.

La società Mediterranean Events era risultata aggiudicataria della procedura, con un progetto formativo su “motonave hotel” della MSC Crociere, che avrebbe dovuto svolgersi a partire dall’ 8 maggio 2015.

Il giorno prima della partenza l’Istituto informava tuttavia la società di aver adottato un provvedimento di revoca dell’affidamento, per non incorrere nel rischio di inammissibilità della spesa, visto che le disposizioni ministeriali non consentivano la realizzazione degli stage su navi da crociera ad istituti diversi da quelli alberghieri.

2.- La società Mediterranean Events ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, l’atto di revoca dell’affidamento, sostenendone l’illegittimità ed ha anche chiesto il risarcimento per i danni subiti.

3.- Il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza della Sezione I, n. 1017 del 12 aprile 2016 ha ritenuto che doveva ritenersi legittima « la revoca degli atti di gara, disposta dall’amministrazione con ampio richiamo ai poteri di autotutela », viste « le indicazioni, provenienti dalla superiore autorità ministeriale (vedi note del 14.7.2014 e 25.11.2014), intese ad affermare la doverosa coerenza tra percorso formativo e tipologia dell’Istituto scolastico », dovendosi ritenere ammesso solo per gli studenti degli istituti turistico - alberghiero o nautico, lo stage a bordo di navi.

3.1.- La doverosità della revoca, tuttavia, secondo il T.A.R. non poteva escludere la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione che era stata negligente « nella predisposizione del bando del 19.3.2015, erroneamente adottato in violazione delle note sopra riportate, recanti chiare e precise disposizioni in ordine alle attività da programmare per assicurare coerenza tra percorso formativo e tipologia dell’Istituto scolastico ».

3.2.- Il T.A.R., dopo aver chiarito che il danno risarcibile, in caso di responsabilità precontrattuale, è limitato al solo interesse negativo, ha quindi ritenuto fondata la richiesta della società ricorrente nella sola parte in cui era volta ad ottenere « il rimborso delle spese sostenute per la corretta esecuzione del servizio offerto all’Istituto A. Galizia, pari ad euro 68.219,50, corrisposte alla società di navigazione MSC Crociere, per assicurare la partenza del giorno 8 maggio 2015, come da previsione della tempistica contenuta nella lex specialis. Il tutto oltre interessi come per legge, dalla data della domanda fino al soddisfo ».

4.- L’Amministrazione scolastica ha appellato l’indicata sentenza chiedendone la riforma perché erronea sotto diversi profili.

All’appello si oppone la società Mediterranean Events che ne ha chiesto il rigetto perché infondato.

5.- Con il primo motivo di appello l’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della procura conferita al difensore.

Infatti, secondo l’Avvocatura dello Stato, la regola tipica del processo amministrativo impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore mentre, nella fattispecie, il signor U F, rappresentante legale della società Mediterranean Events si era limitato a conferire, in calce al ricorso, una procura generica e priva di quei caratteri tipici ed obbligatori del previsto mandato con rappresentanza ad negotia conferito con procura speciale.

5.1.- Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 40 del c.p.a., il ricorso davanti al giudice amministrativo deve contenere,

ai fini dell’ammissibilità, la sottoscrizione del ricorrente, se questi sta in giudizio personalmente, o la sottoscrizione del suo difensore e, in tal caso, deve contenere l’indicazione della procura speciale.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la procura alle liti non richiede peraltro necessariamente una forma solenne o tassativa, potendo desumersi dalla semplice indicazione del difensore posta in essere dalla parte in giudizio, accompagnata dalla volontà, desumibile dal contesto dell'atto, di conferire al difensore i poteri e le facoltà connesse alla rappresentanza tecnica. Per prassi consolidata la procura viene quindi normalmente conferita con atto della parte interessata che è posto a margine o in calce al ricorso, come è previsto dall’art. 83 del c.p.c. In tal caso è peraltro richiesto che l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

5.2.- Nella fattispecie il signor U F, rappresentante legale della società Mediterranean Events, ha conferito a margine (e non in calce) al ricorso di primo grado apposita procura in favore degli avvocati G P ed E F che hanno poi rappresentato e difeso la società nel giudizio. L’avvocato P ha anche certificato l'autografia della sottoscrizione della parte.

Non vi è quindi alcuna ragione per ritenere tale procura invalida essendo chiaro l’intento della parte di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. avvalendosi dell’attività dei difensori indicati (ai quali è stata conferita apposita procura speciale) e risultando rispettate le disposizioni normative che disciplinano il conferimento della procura alle liti, certa la provenienza del potere di rappresentanza e riferibile la procura conferita al giudizio in questione.

5.3.- Né può ritenersi invalida la procura, e quindi inammissibile il ricorso, perché la stessa procura è priva della data di conferimento, posto che si deve necessariamente presumere il suo rilascio in data antecedente alla notifica del ricorso.

6.- Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., non sussistevano i presupposti per il riconoscimento in favore della società Mediterranean Events di un risarcimento dei danni, non potendosi ritenere colpevole l’agire dell’Amministrazione e dovendo, comunque, essere valutato il concorso nella colpa della società che aveva provveduto a versare alla società di navigazione MSC Crociere € 68.219,50, pur in assenza di un vero contratto di affidamento.

7.- Il motivo non è fondato.

Si deve, in proposito, ricordare che, per principio oramai consolidato, anche ai soggetti pubblici si applica, in particolare nell’ambito di procedure selettive, l’obbligo di improntare la propria condotta ai canoni di buona fede e correttezza, sanciti dall’art. 1337 del codice civile, evitando di ingenerare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 5/9/2005 n. 6).

Si è quindi affermata l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni civilistiche in materia di buona fede nelle procedure volte alla conclusione di un contratto (giurisprudenza oramai pacifica, fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione IV n. 3671 del 23 agosto 2016, n. 3991 del 27 luglio 2016).

7.1.- Nella fattispecie, come ha correttamente ritenuto il T.A.R., vi sono tutte le condizioni per la configurazione della responsabilità precontrattuale a carico dell’amministrazione scolastica.

Infatti, come risulta dagli atti, la società Mediterranean Events era risultata aggiudicataria della procedura, ad evidenza pubblica, per l’affidamento dell’organizzazione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e stage, in paese/paesi UE, in contesti aziendali turistici, finalizzati anche al potenziamento delle competenze in lingua francese ed inglese, atti a facilitare la transizione scuola-lavoro, anche mediante organizzazione su navi, da svolgersi orientativamente dall’8.4.2015 all’1.6.2015, con un progetto formativo su “motonave hotel” della MSC Crociere, che avrebbe dovuto svolgersi a partire dall’ 8 maggio 2015.

A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la società Mediterranean Events aveva provveduto al pagamento di € 68.219,50, in favore alla società di navigazione MSC Crociere, per il viaggio programmato per l’8 maggio 2015 (versando mediante bonifico un importo doppio perché includeva anche la spesa per il viaggio programmato da altro Istituto scolastico).

Solo il 7 maggio (il giorno prima della programmata partenza), quando tale spesa era stata già sostenuta, l’Amministrazione scolastica ha revocato l’aggiudicazione della gara, a seguito della conoscenza di una nota ministeriale (n. 6628 sempre del 7 maggio 2015) che sconsigliava la prosecuzione delle azioni relative alla realizzazione degli stage su navi da crociera, preclusa ad istituti diversi da quelli alberghieri.

8.- L’amministrazione scolastica ha così rimediato ad una possibile illegittimità della sua azione, per il contrasto con le disposizioni ministeriali emanate in materia, ma ha causato un danno non rimediabile nella sfera patrimoniale della società aggiudicataria che, confidando, secondo gli usuali canoni di diligenza, nella conclusione della procedura, aveva già eseguito il pagamento di € 68.219,50, in favore alla società di navigazione MSC Crociere, per il viaggio programmato per l’8 maggio 2015.

9.- E tale danno deve ritenersi imputabile alla negligente condotta dell’Amministrazione che, se avesse fatta corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni emanate in materia, non avrebbe consentito, nel bando di gara, la possibile effettuazione dello stage anche a bordo di navi da crociera, non avrebbe poi aggiudicato la gara alla società Mediterranean Events ed, infine, non avrebbe determinato la spesa sostenuta dalla società Mediterranean Events in favore della società di navigazione MSC Crociere.

9.1.- Mentre non si evidenzia un concorso di colpa nell’agire della società Mediterranean Events che ha solo provveduto ad acquistare, per tempo, i biglietti per la programmata crociera.

10.- L’appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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