Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-10-02, n. 201805664

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-10-02, n. 201805664
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805664
Data del deposito : 2 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2018

N. 05664/2018REG.PROV.COLL.

N. 04237/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2014, proposto dal
Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall’ Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la società Camping Calù di C d M &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Taranto, 18;
la Associazione regionale dei complessi turistici ricettivi all'aria aperta

FAITA

Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Laura Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30;
la Cilento Turismo.It - Unione delle associazioni turistiche del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo, e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30;

nei confronti

del Comune di Montecorice, non costituito in giudizio;

per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione I, 14 novembre 2013 n.2253, resa fra le parti, con la quale ha accolto il ricorso n.277/2012 R.G. proposto per l’annullamento:

a) dell’ordinanza 26 gennaio 2012 n. 3, notificata il giorno stesso, con la quale il Direttore dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha ordinato al legale rappresentante della Camping Calù S.a.s. di rimuovere in quanto abusive opere realizzate in località Capitello, frazione Agnone del Comune di Montecorice, su area di proprietà interna al camping, distinta al catasto al foglio 24, particelle 5. 42. 43, 45, 46, 161, 341, 365, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 378. 379, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 403, consistenti in: a) n. 31 case mobili poggiate su pilastrini in mattoni ovvero strutture in ferro provviste di ruote con coperture in lamiera coibentata, con dimensioni in pianta variabili fino ad un massimo di 5 x 10 mt ed altezza, comprensiva del basamento, di circa mt. 3,20;
b) n. 4 strutture in ferro destinate presumibilmente ad alloggiare case mobili;
c) n. 7 roulotte;

b) della relazione di sopralluogo 24 gennaio 2012 n.1002 del Responsabile dell’Area tecnica dell’Ente stesso;

c) del verbale di notifica 26 gennaio 2012 del Corpo forestale dello Stato;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camping Calù di C d M &
C. S.a.s. e delle associazioni

FAITA

Campania e Cilento Turismo.It;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. F G S e uditi per le parti l’avvocato A B e l’avvocato dello Stato F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il giorno 19 gennaio 2012, personale del Coordinamento territoriale per l’ambiente del Corpo forestale dello Stato di Vallo della Lucania ha eseguito un sopralluogo presso il campeggio gestito dalla ricorrente appellante, su un’area di proprietà che si trova in località Capitello, nella frazione Agnone del Comune di Montecorice, ed ha rilevato la presenza delle opere meglio indicate in epigrafe, realizzate senza titolo, in sintesi di trentuno case mobili di dimensioni variabili, con coperture in lamiera, poggiate su pilastrini in mattoni ovvero su strutture in ferro provviste di ruote, di quattro strutture in ferro destinate presumibilmente ad alloggiare altre simili case mobili e di sette roulotte.

2. Con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il Direttore del Parco nazionale intimato appellato, nel cui territorio il camping si trova, ha quindi ordinato al legale rappresentante della società titolare del camping, appunto quale proprietaria dell’area, la demolizione di tali strutture e la rimessione in pristino dell’area.

3. In motivazione, ha osservato anzitutto che le strutture in questione da un lato non risultano nei grafici allegati al permesso di costruire 11 marzo 2011 n.7 rilasciato dal Comune di Montecorice per lavori di riqualificazione della struttura;
dall’altro lato che esse sono state rilevate in un momento in cui i lavori in questione non risultavano ultimati, e comunque diversi mesi prima che la struttura aprisse al pubblico, sì da ritenere non plausibile che si trattasse di costruzioni destinate a coprire esigenze temporanee.

4. Sempre in motivazione, ha allora ritenuto trattarsi di nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, realizzate senza alcun titolo edilizio e senza il nulla osta previsto dalla legge speciale sui parchi nazionali, ovvero dall’art. 13 della l. 6 dicembre 1991 n.394, nulla osta necessario in quanto ci si trova all’interno dell’area protetta, precisamente in zona D e in zona B1 della perimetrazione del parco ai sensi del Piano del parco, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale della Campania 13 aprile 2007 n.617, successivamente approvata con delibera del Consiglio regionale nella seduta del 24 dicembre 2009 (doc. 2 in I grado ricorrente appellante, ordinanza in questione;
il permesso di costruire citato è il doc. 5 in I grado ricorrente appellante, ove gli estremi citati).

5. Da ultimo, ancora nella motivazione, ha espressamente dato atto della inapplicabilità alla fattispecie, relativa alle norme a tutela dell’ambiente, dell’art. 1 comma 129 della l.r Campania 15 marzo 2011 n.

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