Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2017-05-30, n. 201701262

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2017-05-30, n. 201701262
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701262
Data del deposito : 30 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00857/2017 AFFARE

Numero 01262/2017 e data 30/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2017




NUMERO AFFARE

00857/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Schema di decreto concernente “ integrazione al decreto del Ministero della difesa 25 luglio 2012, n. 162, recante l’individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 300, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 9 maggio 2017, prot. n. 17599, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 10 maggio 2017, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso.

Con la nota del 9 maggio 2017, prot. n. 17599, il Ministero della difesa ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, concernente “ integrazione al decreto del Ministero della difesa 25 luglio 2012, n. 162, recante l’individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 300, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”.

Più nel dettaglio, tale schema di decreto, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, è finalizzato ad “ ampliare il novero degli emblemi e dei segni distintivi riconosciuti ”, allo scopo di garantire i livelli di tutela previsti dall’art. 300 (“ Diritti di proprietà industriale delle Forze armate ”) del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) anche all’emblema e ai segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), in considerazione del “ prestigio del patrimonio storico e culturale che il Circolo sottende ” e del “ sempre maggiore coinvolgimento del Circolo … nella realizzazione di eventi culturali e di promozione delle attività delle Forze armate aventi spesso una vasta eco mediatica ”.

In relazione all’ iter seguito dall’Amministrazione nella predisposizione del presente schema, il dicastero proponente riferisce di aver acquisito il “ preliminare concerto da parte degli altri dicasteri interessati ”, in quanto il Ministero dell’economia e delle finanze “ ha provveduto a fornire il proprio assenso all’integrazione de qua ” mentre il Ministero dello sviluppo economico ha lasciato decorrere i termini previsti dall’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, configurandosi in tal modo “ l’ipotesi di silenzio-assenso ivi prevista ”.

Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre, nell’ambito dell’allegato 6 al decreto interministeriale n. 162 del 25 luglio 2012 - recante “individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 300, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - l’emblema e i segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA).

Per quanto concerne la potestà regolamentare esercitata nel caso di specie, la Sezione rileva che il Ministero riferente ha proceduto all’integrazione de qua con uno strumento normativo di pari grado rispetto al decreto n. 162 del 2012 e, dunque, tramite un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Tuttavia, in relazione all’ iter che ha preceduto la stesura dello schema in esame, la Sezione rileva che dalla documentazione in atti non emerge la presenza di un vero e proprio concerto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, atteso che l’ufficio legislativo di detto dicastero si è limitato a trasmettere al corrispondente ufficio del Ministero della difesa una propria nota nella quale viene allegato il parere della Ragioneria generale dello Stato, espresso con la nota prot. n. 38517 dell’8 marzo 2017, sul provvedimento in esame.

In proposito deve evidenziarsi che, come più volte sottolineato dalla Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di differente da quanto si afferma nel parere da ultimo citato in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell’iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: la Sezione, pertanto, pur rilevando che il dicastero interessato si è in ogni caso già espresso favorevolmente in relazione alla integrazione di cui si converte tramite il succitato parere dell’8 marzo 2017, invita l’Amministrazione proponente ad acquisire, nella forma tecnicamente corretta, il formale concerto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze prima dell’approvazione definitiva del decreto de quo , e ciò al fine di evitare che la suddetta omissione possa riflettersi sulla regolarità formale del provvedimento in esame.

Per quanto concerne, invece, il concerto del Ministro dello sviluppo economico, la Sezione rileva che quest’ultimo è stato espresso per silentium ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, il quale esplicitamente prevede l’ipotesi del silenzio-assenso nelle fattispecie relative agli “ assensi, concerti o nulla osta comunque denominati ”, anche per “ l’adozione di provvedimenti normativi ”, con la conseguenza che la Sezione non ha rilievi da formulare al riguardo.

Inoltre, in relazione al contenuto dello schema in esame, la Sezione - anche in considerazione delle motivazioni esplicitate dal dicastero proponente con la relazione in epigrafe, di cui si è detto nelle premesse del presente parere - ritiene che l’introduzione, nell’ambito dell’allegato 6 al decreto. n. 162 del 2012, degli emblemi e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA) rientri nell’apprezzamento discrezionale demandato all’Amministrazione proponente nella materia de qua , con la conseguenza che la Sezione stessa non ha osservazioni da formulare in proposito.

Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in epigrafe meriti parere favorevole, con l’osservazione in precedenza formulata.

La Sezione, da ultimo, ai soli fini di una compiuta esposizione, suggerisce all'Amministrazione, sotto il profilo formale, di:

a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;

b) anteporre, nel preambolo, la frase “ Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ” alla frase “ Udito il parere del Consiglio di Stato… ”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;

c) inserire, al quinto “ Visto ” del preambolo, tra le parole “ dall’articolo …” e “… comma 1 ”, il numero “ 2 ”, ai fini della puntuale individuazione della disposizione ivi richiamata;

d) sopprimere alla quarta riga del “ Considerata ” del preambolo, la parola “ anche ”, per motivi di ordine redazionale.

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