Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-03, n. 201005148

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-03, n. 201005148
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005148
Data del deposito : 3 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09817/2009 REG.RIC.

N. 05148/2010 REG.DEC.

N. 09817/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9817 del 2009, proposto da:
M J, rappresentato e difeso dagli avv. P M, Filomena Sorgente, con domicilio eletto presso Filomena Sorgente in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 04865/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 04865/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Consigliere Roberto Giovagnoli e udito l’Avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal sig. Jaman Mohammad avverso la sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, Sez. III, n. 4865/2009 che ha respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorni presentata dal ricorrente in data 23.2.2005.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo preclusiva la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione, oltre euro 400 di multa, per il reato di rapina, in concorso con altri, commessi in Rimini Torre Pedrera il giorno 3.7.2003.

2. In sede cautelare, con ordinanza n. 193/2010, questo Consiglio ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, dando rilievo alla intervenuta riabilitazione (sia pure successiva all’adozione del provvedimento impugnato) in ordine all’unico precedente penale ostativo di cui risultava gravato il ricorrente di primo grado e della opportunità che sia riesaminata la sua posizione con riguardo al preteso rinnovo del titolo di soggiorno.

3. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

4. L’appello merita accoglimento.

A sostegno delle ragioni del ricorrente, assumono rilievo le seguenti circostanze.

4.1. In primo luogo, , come già rilevato in sede cautelare, che per la condanna sopra citata è intervenuta riabilitazione, la quale, ai sensi dell’art. 179 c.p. “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”, tra i quali rientra anche l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 268/1998. Del resto, la Questura di Milano, proprio dando rilievo alla ribalitazione, ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorni ad altro connazionale, sempre condannato con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Rimini come concorrente nello stesso reato del ricorrente.

4.2. Va ulteriormente evidenziato che il ricorrente è presente in Italia da 11 anni, ed ormai è pienamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo, come dimostrato dalle allegazioni fiscali e dalle buste paghe prodotte.

Devono allora trovare applicazione i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio per i soggiornanti di lungo periodo, (e poi recepiti dal legislatore con il d.lgs. n. 3 del 2007, in recepimento della relativa direttiva comunitaria), secondo cui la semplice condanna penale non è più sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno occorrendo, invece, un'analisi della concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso, con la conseguenza che il provvedimento che non abbia compiuto siffatta indagine, fondandosi unicamente sulla condanna pronunciata con il decreto penale, è illegittimo.

5. L’appello in definitiva, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impungnata, va accolto il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio, anche alla luce del fatto che la sentenza di riabilitazione è successiva all’emanazione del provvedimento impugnato, così come l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 sugli extracomunitari c.d.“lungosoggiornanti”.

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