Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2024-07-23, n. 202406611
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06611/2024REG.PROV.COLL.
N. 04914/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4914 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AM AR RO Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1998/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AM AR RO Ss;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’Avvocato dello Stato Giacomo Aiello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1998 del 2023 di accoglimento del ricorso proposto dalla ditta AM AR-RO S.S. avverso tre intimazioni di pagamento (n. 11320219000798723000, 11320219000797915000 e 11320219000796291000, tutte del 14.10.2021), con le quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato alla ditta ricorrente l’adempimento di altrettante cartelle di pagamento (n. 11320080028889014000, 30020150000008480000 e 30020180000012472000), riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alle campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 e 2004/2004, per un importo complessivo di € 2.857.854,78.
2. I giudici di prime cure, previa istruttoria ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., hanno ritenuto, con l’ordinanza collegiale n. 169/2022, “ di ordinare fin da subito alle Amministrazioni intimate, ognuna per la rispettiva competenza, di depositare, 90 giorni prima dell’udienza di merito come fissata in dispositivo, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati ”.
3. Con la sentenza gravata, hanno annullato le intimazioni di pagamento non essendo stata provata l’avvenuta notifica delle rispettive cartelle di pagamento. Più in particolare, il primo giudice ha ritenuto dirimente la nullità dell’intimazione, non essendovi alcuna prova in atti della notifica delle presupposte cartelle di pagamento ed avendo, anzi, le Amministrazioni intimate specificamente disatteso proprio l’ordine giudiziale di fornire la prova richiesta.
4. Appellano la sentenza Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione.
5. Resiste la ditta AM, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla Camera di consiglio del 18 luglio 2024, chiamata a pronunciarsi sulla domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata, previo rituale avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con due motivi d’appello, (rubricati: 1) istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 cp.a. – erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il TAR ritenuto fondata la questione di prescrizione; 2) erroneità della sentenza per avere ritenuto quinquennale, e non decennale, la prescrizione degli interessi ), le agenzie lamentano l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR nell’avere ritenuto la nullità dell’intimazione di pagamento per non essere stata preceduta dalla notifica delle relative cartelle di pagamento e l’erronea definizione di prescrizione quinquennale dei rispettivi interessi.
8. Preliminarmente nell’atto di appello viene eccepito che il TAR Veneto avrebbe potuto fare un migliore uso dei propri poteri istruttori, ripetendo l’istruttoria o calibrandola più specificamente, anche nella prospettiva di accertare l’esistenza e l’esito di processi amministrativi aventi ad oggetto uno o più atti della catena processuale che ha condotto alla cartella oggetto del presente giudizio. In più, il TAR avrebbe dovuto rivolgere la richiesta