Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-09-24, n. 201004343

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-09-24, n. 201004343
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004343
Data del deposito : 24 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03703/2009 AFFARE

Numero 04343/2010 e data 24/09/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 marzo 2010




NUMERO AFFARE

03703/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dalla signora R B, residente in Milano, avverso il decreto 27 agosto 2008, n. 418, emesso dal dirigente scolastico della scuola secondaria di I° grado “L M” di Milano, di proroga del periodo di prova all’anno scolastico 2008-2009.



LA SEZIONE

Vista la nota 15 settembre 2009 n. 13756, con la quale il suindicato ministero ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso straordinario indicato in oggetto ai fini del prescritto parere;

visto il ricorso proposto con atto in data 19 dicembre 2008, notificato il 12 gennaio 2009 al ministero a mezzo ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Milano;

vista la relazione del dirigente della scuola secondaria di I° grado “L M” di Milano 18 febbraio 2009, n. 491;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vittorio Stelo.


Premesso


La signora R B, docente di educazione tecnica con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza economica dall’1 settembre 2008 e decorrenza giuridica dall’1 settembre 2007, presso la scuola secondaria di I° grado “L M” di Milano, ha effettuato, nel corso dell’anno scolastico 2007/2008, il previsto periodo di prova, al termine del quale il competente dirigente scolastico, dopo aver acquisito i pareri sia del comitato per la valutazione del servizio del personale docente in data 27 giugno 2008 che della sezione orizzontale scuola media di I° grado in data 23 luglio 2008, disponeva, con decreto 27 agosto 2008 n. 418, la proroga del periodo di prova all’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’articolo 439 del decreto legislativo n. 297/1994.

La signora Bossi, dopo aver proposto reclamo in data 5 settembre 2008 rimasto privo di riscontro, ha presentato ricorso straordinario al capo dello Stato, deducendo la mancanza di motivazione nel parere del comitato di valutazione, indicazioni non attinenti al lavoro di insegnante negli elementi di valutazione forniti dal dirigente scolastico, nonché l’assenza di documentazioni negative da parte dei genitori degli alunni.

Il ministero ribadisce la legittimità del provvedimento impugnato richiamandosi alla relazione del dirigente scolastico e alla documentazione allegata.


Considerato


Il provvedimento impugnato, 27 agosto 2008 n. 418, con cui il dirigente scolastico della scuola secondaria di I° grado “L M” di Milano ha disposto la proroga del periodo di prova della signora Bossi, risulta essere stato adottato a conclusione della prescritta istruttoria sulla base dei pareri del comitato per la valutazione dei docenti e della sezione orizzontale, favorevoli alla proroga stessa, e con richiamo, per relationem , alle motivazioni, sia pure sintetiche, poste a base di detti pareri.

Invero quelle determinazioni, contestualmente impugnate, si fondano su una corposa documentazione, in atti, dalla quale si evince un comportamento della docente non in sintonia con i doveri connessi al normale espletamento dei complessi e delicati compiti del docente, evidenziando una non episodica situazione di disagio sia familiare, che ha interessato il figlio che frequentava altra classe dell’istituto, sia didattica, per i riflessi pregiudizievoli sull’andamento delle lezioni alla stessa affidate.

Per di più, il parere della sezione orizzontale richiama anche la sanzione disciplinare della censura inflitta dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Milano con decreto 1 luglio 2008 n. 1113, non impugnato, motivato dalla “…gravità delle mancanze commesse…pienamente provate, che costituiscono violazioni dei doveri e delle responsabilità inerenti alla funzione docente…”, riferendosi a “modifica arbitraria dell’orario di servizio e irreperibilità sul posto di lavoro”.

Si tratta in ogni caso, nella fattispecie, di valutazioni di natura tecnico – discrezionale, effettuate dall’organo competente, non sindacabili in questa sede palesandosi immuni da macroscopici vizi di illogicità e irrazionalità.

Peraltro, a quanto riferisce il competente ufficio scolastico, la raccomandata n. 134741844962-6, citata nel ricorso e relativa al reclamo proposto dall’interessata, nonostante una accurata ricerca non è stata rinvenuta agli atti. E comunque la mancata risposta al reclamo, proposto avverso il decreto impugnato, non ha alcun rilievo ai fini del presente parere.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso, restando così assorbita l’istanza cautelare.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi