Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-14, n. 201403635

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-14, n. 201403635
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403635
Data del deposito : 14 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00237/2014 REG.RIC.

N. 03635/2014REG.PROV.COLL.

N. 00237/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2014, proposto da:
A A G, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, piazzale Clodio, 8/C;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 165/2004, resa tra le parti, concernente il diritto (tra gli altri) dell’odierna appellante a percepire la borsa di studio prevista in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per la ricorrente l’avvocato Gianmarco Lemmo per delega dell’avvocato Colucci;


La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un gruppo di medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione presso varie scuole universitarie, conseguendo la specializzazione dopo l’anno accademico 1982/83, ma prima del 1991, per ottenere il pagamento di un’adeguata retribuzione come previsto, da ultimo, dalla direttiva CEE n. 93/16. La sentenza di cui trattasi ha accolto l’appello, rilevando che la disciplina comunitaria non lascia margini discrezionali per differenziare tra corsi già iniziati e quelli di futura attivazione. Il Consiglio di Stato ha, peraltro, avvertito che, stante il contenuto non incondizionato e non sufficientemente preciso della normativa comunitaria, deve essere disattesa la pretesa degli appellanti di percepire una retribuzione di importo pari a lire 21.500.000, stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258 per gli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/92, dovendo invece trovare applicazione, ricorrendone i presupposti soggettivi, l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che, al primo comma, ha disposto la corresponsione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 ai medici ammessi alla specializzazione dall’anno accademico 1983/84 all’anno accademico 1990/91, destinatari di sentenze passate in giudicato. Pertanto, come per questi ultimi, il diritto degli appellanti è subordinato all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, delle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 11 (frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162 per l’intera durata legale del corso di formazione;
impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;
mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale). La sentenza conclude nel senso che è necessario, in sostanza, che l’Amministrazione valuti, caso per caso, l’ambito e la portata del riconoscimento del diritto al fine della concreta sua attribuzione ad ogni singolo interessato, e che il diritto degli appellanti a percepire le borse di studio sconta la previa determinazione dell’importo alle condizioni sopra specificate.

Di tale sentenza la ricorrente, come si è detto, chiede in giudizio l’esecuzione, data l’inottemperanza dell’Amministrazione: la pretesa deve essere accolta, e, per l’effetto, deve essere ordinato al Ministero intimato di corrispondere alla ricorrente l’importo della borsa di studio, calcolato secondo i parametri sopra specificati. A tanto l’Amministrazione dovrà adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
in difetto, provvederà il Commissario ad acta che il Collegio provvede fin da ora a nominare.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

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