Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-30, n. 202205424

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-30, n. 202205424
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205424
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 05424/2022REG.PROV.COLL.

N. 04817/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2020, proposto da
Interform S.r.l., Inn S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato I W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Merano, via Goethe, n. 7;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L F, A R, J S, R V G, P P e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L G in Roma, via Po, n. 22;

nei confronti

Stafil S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Dieter Schramm, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - sezione autonoma della provincia di Bolzano - n. 83/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Stafil S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. G L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La Provincia Autonoma di Bolzano è proprietaria della p.f. 1925/7 C.C. Dodiciville a Bolzano.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 149 del 12.3.2019 è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 47 della L.P. 13/1997 per l’insediamento di un’impresa su tale particella, nella zona produttiva di interesse provinciale.

2 - Alla predetta procedura hanno partecipato tre operatori economici: Stafil s.p.a., Alpigame Tre Società consortile a responsabilità limitata e le appellanti Interform s.r.l. e INN s.r.l.

Quest’ultima è proprietaria della p.ed. 3957 C.C. Dodiciville, direttamente adiacente alla p.f. 1925/7, e locata a Interform s.r.l.;
le società appellanti riferiscono di non essere proprietarie di altri immobili.

Parte appellante riferisce anche che Stafil s.p.a. è invece comproprietaria della p.ed. 4252 (particella superficiaria della p.f. 1925/6), non direttamente adiacente alla p.f. 1925/7, e di numerosi altri immobili a Bolzano.

3 – All’esito della procedura di gara, con il decreto n. 10629 del 24.06.2019, la Provincia ha approvato la graduatoria e ha aggiudicato l’area a Stafil.

A tal comunicazione è seguita la comunicazione di rettifica della graduatoria del 19.07.2019, in cui si evidenziava che a causa di un errore materiale alla vincitrice erano stati attribuiti “10 punti di troppo”, con la seguente nuova attribuzione dei punteggi: 1) Stafil 55 punti;
2) Interform insieme alla INN 50 punti;
3) Alpigame Tre 20 punti.

Quindi, con il decreto n. 12440/2019 del 15.07.2020, è stato confermato il provvedimento del 24.06.2019 e l’aggiudicazione definitiva dell’area identificata dalla p.f. 1925/7 C.C. Dodiciville all’impresa Stafil.

4 – Le appellanti, seconde classificate, hanno impugnato tali atti avanti il TRGA di Bolzano.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Stafil, che ha presentato ricorso incidentale, con il quale venivano impugnati i medesimi provvedimenti nella parte in cui dichiaravano ammissibile la partecipazione delle società ricorrenti - INN e Interform - e attribuivano loro 50 punti.

5 - Con la sentenza indicata in epigrafe, il

TRGA

Bolzano ha respinto il ricorso delle appellanti, ritenendo che i punteggi sarebbero stati attribuiti correttamente, e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso della Stafil.

6 – Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti per i motivi di seguito esaminati.

Si è costituita in giudizio Stafil, proponendo appello incidentale con il quale ha insistito nel contestare l’ammissibilità della partecipazione alla competizione di parte appellante, nonché l’attribuzione alla stessa dei punteggi così come effettuata dalla Commissione.

7 - In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, in quanto contenente immagini, dal momento che dette immagini non integrano un’irrituale e tardiva produzione documentale, trattandosi delle stesse immagini già ritualmente prodotte in giudizio.

7.1 - Deve essere parimenti disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale motivata dal supposto sopravvenuto difetto di interesse, in quanto in data 14 settembre 2021 è stato stipulato tra la Provincia Autonoma di Bolzano e Stafil il contratto di insediamento dell’impresa, senza che l’appellante abbia impugnato tale atto.

Al riguardo, deve rilevarsi che si è al cospetto di un “contratto attivo” che esula dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il rispetto dei principi generali di economicità, efficienza, trasparenza, concorrenza e pubblicità (cfr. art. 4 del D.Lgs nr. 50/2016).

Ne deriva come non appaia in primo luogo prospettabile l’impugnazione del contratto avanti il Giudice amministrativo, dal momento che l’art. 133, comma 1, let. e, del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, con estensione alla dichiarazione di inefficacia del contratto, le sole “ procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” ( cfr. Ad. Plen. 10/2011), dovendosi quindi escludere anche l’applicabilità degli artt.121 e ss. del c.p.a.

Come già rilevato in sede cautelare, deve invece ritenersi che l’eventuale sentenza di merito favorevole caducherebbe il titolo sul quale poggia il contratto di compravendita, travolgendone gli effetti, da cui la permanenza dell’interesse del ricorrente alla decisione ( cfr. ordinanza n. 4529/2021, vedasi in senso conforme anche Corte Cass. 28456/2008 “ Le disfunzioni del procedimento amministrativo di formazione del contratto, che incidono sulla corretta individuazione degli aventi diritto alla stipulazione dello stesso, travolgono automaticamente il contratto, per venir meno del presupposto relativo, e ne importano la nullità per contrasto con norma imperativa o l'inesistenza per mancanza di individuazione della parte stipulante ”).

Deve infine rilevarsi che nella memoria di replica del 10 febbraio 2022, l’appellante principale ha confermato in modo esplicito l’interesse alla decisione, oltre ad estendere, seppure inammissibilmente per le ragioni esposte, l’oggetto del giudizio anche alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

7.2 – Sempre in via preliminare, deve essere confermata la statuizione di inammissibilità del documento n. 15 depositato dall’appellante incidentale durante il giudizio di primo grado, in quanto tardivo per le ragioni già esposte dal Giudice di primo grado, ne consegue l’inammissibilità del deposito anche nel presente giudizio di appello.

8 – Con il primo motivo dell’appello principale (“ violazione e falsa applicazione della normativa e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegnazione di punteggi da parte della commissione tecnica;
eccesso di potere giurisdizionale per travisamento di fatti, istruttoria insufficiente e motivazione insufficiente e contraddittoria;
illegittimità e erroneità della determinazione dei punteggi
”), INN e Interform ripropongono le censure di primo grado con le quali avevano dedotto la violazione dell’art. 47 L.P. 13/1997 e dei principi ivi contenuti di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (motivo di ricorso n. 1), nonché la violazione del disciplinare di gara e, in particolare, la falsa applicazione dei criteri di scelta di cui all’allegato B del disciplinare di gara (motivo di riscorso n. 2).

Nello specifico, le appellanti avevano contestato l’attribuzione di 20 punti alla controinteressata in relazione al criterio di scelta “Utilizzo razionale dell’area tramite ampliamento orizzontale diretto”, che a norma del disciplinare di gara spettano all’impresa partecipante per la quale “ l’area rappresenta l’unica possibilità per poter ampliare funzionalmente in modo orizzontale l’azienda sulla sede attuale. Il richiedente deve essere proprietario o utilizzatore del lotto direttamente adiacente all’area oggetto del bando ”.

8.1 – Al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che: “ la Stafil spa è proprietaria dell’immobile p.f. 1925/6 risp. delle p.m. 1 e 4 delle p.ed. 4252;
- che nel predetto immobile si trova la sede della ditta;
- che il predetto immobile si trova direttamente adiacente alla p.f. 1925/7 di cui alla gara;
- che ogni possibilità di ampiamento è già stata utilizzata e che la p.f. 1925/7 di cui alla gara rappresenta l’unica possibilità di ampliamento orizzontale funzionale dell’area sul posto
”.

8.2 - Parte appellante contesta che:

- contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la società Stafil non è la proprietaria della p.f. 1925/6, ma solo titolare del diritto di superficie di una parte delle p.m. 1 e 4 p.ed. 4252;

- la sede della Stafil si trova in via Stradivari 6, nell’edificio che non è adiacente al lotto di cui alla procedura di vendita, il quale, pertanto, non sarebbe adatto all’ampliamento orizzontale dell’edificio;

- Stafil non è proprietaria o utilizzatrice dell’immobile direttamente adiacente, ma solo titolare del diritto di superficie di quell’edificio, che non è adiacente, e non utilizza l’immobile direttamente adiacente.

8.3 - L’appellante sottopone a critica anche un ulteriore passaggio della sentenza impugnata, dove si legge che: “ Infine i ricorrenti, nella propria memoria conclusionale hanno sollevato un altro motivo di impugnazione, con il quale viene asserito che l’edificio di proprietà della Stafil spa non sarebbe adiacente alla p.f. 1925/7…Si tratta di un motivo di impugnazione che non è solo infondato, ma anche inammissibile sotto diversi punti di vista. In primo luogo si tratta di una questione che si sarebbe dovuta sollevare con il ricorso e che quindi deve ritenersi tardiva. In secondo luogo si tratta di una questione tecnica, ossia della domanda circa la fattibilità tecnica di un collegamento fra l’edificio da costruirsi sulla p.f. 1925/7 e gli edifici di via Stradivari 4-6, la cui valutazione riguarda evidentemente la discrezionalità dell’Amministrazione e non può essere valutata da questo tribunale, tranne che per i noti motivi di illogicità o contraddittorietà, ecc .”.

Al riguardo, le appellanti precisano che avevano dedotto il relativo motivo di impugnazione già con il ricorso dove si era censurata l’applicazione del criterio di scelta “Utilizzo razionale dell’area tramite ampliamento orizzontale diretto”, evidenziando le lacune della motivazione di cui alla relazione di Stafil e la mancanza d’istruttoria. Da un altro punto di vista, contestano il passaggio della sentenza innanzi citato laddove ritiene si tratti di una questione di fattibilità tecnica;
le appellanti prospettano invece che si tratta esclusivamente di una questione di fattibilità giuridica, tenuto conto che la Stafil non è proprietaria della particella adiacente e utilizza solo la parte dell’edificio che non è adiacente alla p.f. 1925/7, mentre la parte dell’edificio che è adiacente alla p.f. 1925/7 è co-utilizzata da terzi, i quali non hanno partecipato alla procedura per cui è causa.

Per tutti questi motivi, alla controinteressata non avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio di 20 punti.

9 - La censura è infondata.

Stafil, nella relazione predisposta per l’assegnazione della particella posta in gara, ha ben spiegato la situazione dei luoghi, dando atto di avere la propria sede in via Stradivari n. 6 e di essere proprietaria del relativo fabbricato, e precisando che la sua proprietà si estende su tutta l’area della p.f. 1925/6 CC Dodiciville ed è, pertanto, adiacente alla p.f. 1925/7 posta in gara.

Nella stessa relazione ha altresì illustrato come gli altri terreni adiacenti sono già edificati e/o non in vendita e, pertanto, l’unica possibilità di ampliamento è costituita proprio dalla particella in vendita (in particolare, in base al piano di attuazione sul lotto B17b, non sussiste più alcuna potenzialità edificatoria, essendo raggiunte l’altezza massima assentita e anche la superficie coperta di 3.360 mq. ai lati nord e ovest l’edificio confina con le strade pubbliche, mentre al lato sud le particelle 4306 e 4459 e al lato est la p.ed. 3957 sono già edificate. Pertanto rimane quale unica possibilità di ampliamento la p.f. 1925/7).

9.1 - I rilievi svolti da parte appellante circa la sussistenza del requisito di essere proprietario del lotto adiacente a quello posto in gara risultano smentiti dalla stessa prospettazione dell’appellante, che riferisce di una situazione di comproprietà sull’edificio di via Stradivari n. 4, dunque la società appellata è proprietaria della particella 1925/6.

Più nello specifico, dalla documentazione catastale emerge che Stafil è proprietaria delle p.m. 1 (piani 1U-E-1-2-3-4-5) e p.m. 4 (1U-E-4), per cui non può negarsi la sussistenza del requisito in discorso, ovvero la richiesta adiacenza alla p.f. 1925/7.

10 - Le appellanti sottopongono a critica la sentenza impugnata anche a proposito dei rilievi relativi al criterio di scelta “Necessità di un immobile produttivo” per il quale sono stati attribuiti 15 punti sia alle società INN e Interform srl, sia alla società Stafil.

In riferimento a tale criterio, nel bando di gara si legge che “ Le seguenti opzioni si riferiscono ad immobili produttivi nel Comune oggetto di procedura ad evidenza pubblica e sono alternative e non cumulabili:

- Nessun immobile di proprietà/contratto d’affitto scaduto- termine scadenza contratto inferiore a 6 mesi: 20 p.

- Immobile di proprietà, ma nessuna ulteriore potenzialità edificatoria sullo stesso / contratto d’affitto in essere, ma necessità di ampliarsi: 15 p.

- Immobile di proprietà edificato, ma con potenzialità edificatoria residua / contratto d’affitto in essere ma nessuna necessità di ampliarsi: 10 p. - Immobile di proprietà non ancora edificato: 0 p.

Le ricorrenti avevano censurato la scelta della Commissione tecnica di riferire le opzioni all’immobile produttivo sul posto, prospettando che il bando si riferisca invece ad immobili (al plurale) nel Comune (non sul posto);
quindi, la società Stafil avrebbe dovuto riferire le opzioni di questo criterio di scelta a tutti i suoi immobili nel Comune di Bolzano che sono assai numerosi.

10.1 - Nella sentenza impugnata si legge che “ come già esposto al punto precedente, i ricorrenti partono sempre dall’erroneo presupposto che per la procedura di scelta sarebbe rilevante la proprietà di altri immobili. Rilevante è invece – come già dedotto sopra – unicamente la proprietà di un immobile adiacente alla p.f. 1925/7 di cui alla gara. Inoltre, è rilevante unicamente le possibilità di ampliamento di questo immobile (e non di altri immobili). Un tanto risulta chiaramente dal criterio di scelta, il quale parla di “immobile di proprietà …”, e quindi di un unico immobile e non di più immobili. La Stafil spa, già nella relazione sopra citata – “relazione – necessità di un immobile produttivo”, al quale il Collegio rinvia espressamente, ha dedotto che sul posto della via Stradivari l’intera cubatura è già stata realizzata e quindi non sussiste una possibilità di ampliamento. Anche questi 15 punti sono stati concessi alla Stafil spa in modo assolutamente corretto ”.

10.2 - Con l’appello si insiste sul fatto che, per quanto riguarda il criterio in esame (necessità di un immobile produttivo), sarebbe indubbio che le opzioni si riferiscono a tutti gli immobili dell’impresa nel territorio comunale di Bolzano, come si evince chiaramene dal disciplinare di gara (“ Le seguenti opzioni si riferiscono ad immobili produttivi nel Comune oggetto di procedura ad evidenza pubblica e sono alternative e non cumulabili ”).

11 – La censura è fondata.

Alla luce della legge di gara, da interpretarsi alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c. ( cfr . Cons Stato, Sez. V., 25 luglio 2013, n. 3964), e dunque privilegiando il suo tenore letterale, l’interpretazione data dal Giudice di primo grado al criterio in questione non è condivisibile.

Come rilevato dall’appellante, l’inciso “ Le seguenti opzioni si riferiscono ad immobili produttivi nel Comune oggetto di procedura ad evidenza pubblica e sono alternative e non cumulabili”, pare riferirsi agli “immobili nel Comune” e nel testo della disposizione complessivamente considerata non vi sono elementi letterali per riferire il detto criterio ai soli immobili adiacenti alla particella posta a gara, come invece prospettato nella sentenza impugnata.

Come già argomentato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307), la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni operazione intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti.

Per altro verso, anche sul piano logico, l’interpretazione data dal Giudice di primo grado appare suscettibile di generare, almeno in parte, la sostanziale duplicazione del punteggio già attribuito per il criterio esaminato nel punto che precede (“ l’area rappresenta l’unica possibilità per poter ampliare funzionalmente in modo orizzontale l’azienda sulla sede attuale. Il richiedente deve essere proprietario o utilizzatore del lotto direttamente adiacente all’area oggetto del bando ”).

12 - Parte appellante contesta la sentenza di primo grado anche in riferimento alla conferma della mancata attribuzione in proprio favore di 5 punti relativi al criterio di scelta “fabbisogno dell’area documentato”.

A norma di bando, l’attribuzione di tale punteggio era subordinata ad una “ Domanda di assegnazione presentata presso l’Amministrazione provinciale o presso la BLS oppure partecipazione ad una precedente procedura ad evidenza pubblica senza aggiudicazione per un’area nel Comune in oggetto ”.

Con il ricorso di primo grado è stato censurato il fatto che l’Amministrazione provinciale non abbia acquisito i documenti che comprovano la circostanza che la società Interform aveva già partecipato ad una precedente procedura ad evidenza pubblica nella zona produttiva Bolzano-Sud nell’anno 1997.

Secondo il TRGA, tale rilievo non sarebbe rilevante, in quanto gli odierni appellanti “ avrebbero dimenticato di mettere la crocetta per ricevere i 5 punti e perché all’epoca dei fatti, la relativa aggiudicazione sarebbe stata revocata ”.

Secondo parte appellante, la circostanza che INN e Interform abbiano omesso di mettere una crocetta per vedersi assegnati i 5 punti può essere attribuita ad un mero errore materiale e, pertanto, doveva essere ovviato dall’amministrazione.

12.1 – La censura è infondata.

Al riguardo, risulta dirimente il fatto che le appellanti, nella loro domanda di partecipazione, non hanno richiesto l’attribuzione del punteggio per aver partecipato in passato ad una procedura per l’assegnazione di un’area.

Tale dato esclude che sia l’amministrazione a dover verificare d’ufficio la sussistenza del requisito, non sussistendo neppure gli estremi per poter parlare di un “errore materiale”.

Infatti, prima del ricorso giurisdizionale, le appellanti non hanno mai rappresentato tale eventualità alla Provincia, ne hanno chiesto l’ipotetica attivazione del soccorso istruttorio, del quale, in ogni caso, non ne sussistono i presupposti.

Infine, deve rilevarsi che il “fabbisogno dell’area”, pur avendo Interform S.r.l. partecipato alla procedura di assegnazione, risulta smentito dal fatto che l’assegnazione dell’immobile a quest’ultima era stato revocato per mancanza di interesse da parte della stessa società all’assegnazione.

13 – Le considerazioni innanzi esposte in riferimento al primo motivo di appello comportano l’assorbimento del secondo motivo di appello con il quale si deduce la sussistenza di un vizio di motivazione e di istruttoria in riferimenti agli aspetti già innanzi esaminati.

14 – Passando all’esame dell’appello incidentale, deve esserne in primo luogo esclusa l’eccepita inammissibilità, dal momento che il ricorso incidentale in primo grado è stato notificato entro i termini di cui all’art. 42 c.p.a., tenuto conto che Stafil, in quanto assegnataria del lotto, non aveva alcun interesse ed alcun onere di impugnare in via principale il provvedimento;
soltanto in dipendenza del ricorso delle appellanti principali è sorto l’interesse a proporre ricorso incidentale.

15 – Nel merito, l’appellante incidentale ripropone il motivo di ricorso dedotto in primo grado e non esaminato (“ Violazione e/o errata applicazione della delibera GP n. 149/2019 e dei criteri di scelta “qualificazione” e “necessità di un immobile produttivo” (allegato B alla delibera);
Eccesso di potere per travisamento e istruttoria carente
”), contestando in primo luogo l’attribuzione di 10 punti in base al criterio “Qualificazione” alle appellanti principali per il fatto che il sig. Philipp M avrebbe concluso uno studio.

A tal fine, rammenta che ai sensi dell’allegato B alla delibera GP 149/2019 il criterio “Qualificazione” prevede l’attribuzione di 10 punti nel caso di: “ Certificazioni di qualità, particolari titoli o qualificazioni dei titolari o degli amministratori (diploma di maestro artigianato, diploma di tecnico del commercio, diploma di laurea oppure di scuola professionale secondaria a tempo pieno con durata massima di sei semestri)”.

Stafil rileva che nella società Inn s.r.l. vi è un amministratore unico, il sig. Innerhofer Josef, il quale è anche al contempo l’unico proprietario / socio della società;
identica situazione societaria la si ritrova per la società Interform s.r.l., dove il sig. M risulta essere solo “procuratore”.

Per tale ragione, dal punto di vista teorico, deduce che la figura del procuratore si distingue da quella del titolare e/o dell’amministratore, giacché il primo è un dipendente della società che ha il potere di compiere per l’imprenditore solo determinati atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad esso (cfr. art. 2209 cc).

In fatto, rileva che Interform s.r.l. ha “assunto il nuovo manager solo nel gennaio 2018” a ridosso della procedura di gara.

15.1 - La censura è fondata.

In disparte la considerazione che il criterio “qualificazione” deve essere intesto a premiare quegli imprenditori (titolari o amministratori) che hanno loro stessi delle capacità e qualifiche particolari che garantiscono un successo e un futuro alla loro impresa e non ad avvantaggiare quelle imprese che assumono poco prima della gara un manager, al solo fine di integrare il requisito in questione, il riconoscimento di tale requisito alle appellanti principali risulta contrario alla legge di gara.

Dovendosi privilegiare il tenore letterale delle diposizioni della legge di gara come già innanzi precisato, il fatto che il sig. M non sia un “semplice dipendente”, ma sia un “amministratore di fatto” non può valere ad integrare il requisito in questione come vorrebbero le appellanti principali.

La legge di gara è chiara nell’individuare proprietario e amministratore (di diritto) come i soggetti in capo ai quali valutare la sussistenza dei titoli idonei al riconoscimento del maggior punteggio.

Ai fini del presente giudizio, a tali qualifiche formali non può essere assimilato l’amministratore di fatto, stante l’incertezza che caratterizza tale figura, difficilmente definibile nei propri contorni e di non immeditata conferma anche sotto il profilo probatorio, dovendosi considerare, per evidenti ragioni di oggettività e certezza nell’attribuzione del punteggio, le solo qualifiche formali, che trovano diretta conferma nello statuto delle società e nella corrispondete pubblicità.

16 - Stafil contesta anche l’attribuzione di 15 punti alle controparti per il criterio di scelta “necessità di un immobile produttivo”, in quanto proprietarie di un immobile che non ha possibilità di essere ampliato, prospettando che, in realtà, per tale criterio di scelta alle appellanti sarebbero spettati solamente 10 punti, dal momento che le stesse rientrano nel criterio di scelta con un “Immobile di proprietà edificato, ma con potenzialità edificatoria residua = 10 punti”.

A tal fine rileva che l’attuale edificio di Inn s.r.l. consta di un’altezza di ca. 10,00 m, per cui è possibile un ampliamento in altezza dell’edificio esistente.

16.1 – La censura è fondata, non essendo condivisibile la replica dell’appellante principale secondo cui si dovrebbe considerare la sola possibilità di ampliamento orizzontale (“ l’area rappresenta l’unica possibilità per poter ampliare funzionalmente in modo orizzontale l’azienda sulla sede attuale ”).

In coerenza con gli argomenti spesi per l’accoglimento della censura dell’appello principale, avente ad oggetto lo stesso criterio (“necessità di un immobile produttivo”), deve osservarsi come la legge di gara in riferimento a tale specifico requisito non circoscriva affatto la possibilità di ampliamento in senso solo orizzontale, limitandosi a contemplare la “ potenzialità edificatoria sullo stesso ”.

Nell’attribuzione del relativo punteggio l’amministrazione dovrà dunque tenere conto della “potenzialità edificatoria” dell’immobile esistente, laddove effettivamente sussistente, e non solo di quella orizzontale.

17 – Con il secondo motivo dell’appello incidentale, si deduce la violazione della delibera della Giunta provinciale n. 149/2019, rilevando che:

- le due società Inn e Interform hanno partecipato alla procedura singolarmente, presentando entrambe una distinta domanda di partecipazione;

- in data 28/05/2019, le stesse società appellanti comunicavano che le loro istanze di partecipazione dovevano essere “trattate quale istanza di società collegate”, volendo le stesse “partecipare alla procedura come un unico concorrente”, e precisamente la società Inn quale proprietaria dell’immobile e la società Interform quale società operativa;

- il contratto di locazione presentato dalle appellanti è stato sottoscritto in data 06/05/2019, ad avvenuta pubblicazione della procedura di assegnazione di cui si discute.

Secondo l’appellante, trattandosi di due soggetti giuridici separati (sebbene dello stesso proprietario), una “riunione” delle istanze non prevista dal bando è inammissibile.

17.1 - La censura è fondata.

A prescindere dalla possibilità per le due società, che giuridicamente sono due soggetti distinti, di partecipare unitamente alla competizione depositando un’unica domanda di partecipazione (in base al bando: “ Possono partecipare anche insieme due o più imprese … Le imprese devono essere connesse da un accordo contrattuale registrato, il quale deve essere allegato alla domanda di partecipazione ”), non appare comunque ammissibile la riunione, a gara avviata, di due domande di partecipazione autonomamente presentate.

In tal modo, vi è il concreto rischio di alterare l’andamento della gara in corso, attraverso la somma dei requisiti e dei relativi punteggi delle due società, che all’avio della gara si erano presentate come concorrenti, in spregio ai principi di trasparenza e lealtà che devono contraddistinguere tutte le procedure ad evidenza pubblica.

A conferma di tale conclusione deve osservarsi come la partecipazione congiunta di più imprese, in base alla legge di gara, risulti comunque subordinata alla presentazione di un’unica domanda, dovendosi escludere la possibilità di presentare più domande e poi riunirle.

Sarà dunque onere dell’amministrazione valutare singolarmente le due domande di partecipazione, dovendosi escludere la possibilità della loro riunione in corso di gara.

18 - Per le ragioni esposte, devono trovare accoglimento sia l’appello principale, sia l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati i provvedimenti impugnati., con gli effetti caducatori che ne derivano, anche sul contratto, di cui si è già detto nelle premesse.

L’amministrazione dovrà pertanto rivalutare le singole domande proposte dalle società partecipanti alla gara, senza cumulare quelle delle appellanti principali, nel rispetto del vincolo, anche conformativo, derivante dalla presente sentenza.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, vista la soccombenza parziale delle parti, possono essere integralmente compensate.

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