Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-24, n. 202002615
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Pubblicato il 24/04/2020
N. 02615/2020REG.PROV.COLL.
N. 04801/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2009, proposto dalla dottoressa L A, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, E G e A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5,
contro
il Comune di Rovigo, non costituitosi in giudizio,
nei confronti
del signor R A, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 867/2008, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio e demolizione opera abusiva.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Consiglio F R e udita per la parte appellante l’avvocato Gaia Stivali su delega dell’avvocato A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’attuale appellante, dott.ssa L A, espone di essere proprietaria nel territorio comunale di Rovigo di un’area edificata, corrispondente in catasto al Foglio n. 16, mappale n. 605.
Nel corso di una verifica ispettiva ivi effettuata dalla Polizia Locale in data 11 febbraio 2004 e indotta da segnalazione di tale Angelo Rosito (evocato in entrambi i gradi del presente giudizio, ma non costituitosi) è stata rilevata la “straordinaria manutenzione, con sostituzione totale dei materiali strutturali, di un manufatto esistente in legno, abusivamente edificato alla fine degli anni ’80, mai condonato. La nuova opera si presenta in laterizio al grezzo, con copertura in travi e tavole in legno. Dimensioni ml. 3,30 x 7,20 h. media 2,50;il manufatto è addossato all’immobile principale ed è pertinenziale allo stesso, è posto a circa ml. 1 dalla recinzione di confine con la strada comunale Via Franchetti e a circa ml. 3 da altra proprietà. Si precisa che nelle immediate vicinanze del manufatto abusivo sono evidenti i residui di una demolizione di manufatto in legno che precedentemente era presente nel luogo della nuova edificazione. Testimoniano il fatto, anche, alcuni ganci sul muro nord dell’immobile principale che servivano a tenere ancorato il manufatto che era, a detta della proprietaria, pericolante. I lavori sono in corso di esecuzione in economia. Esecutore: Rossi Paolo … marito della proprietaria con l’aiuto saltuario di operai della ditta Mora Antonio … ” (cfr. prat. n. 5/04 N.R.P.M., doc. 5 di parte appellante, già peraltro prodotto nel primo grado di giudizio).
Contestualmente con nota prat. n. 6/04 N.R.P.M. – prot. 8223 di pari data, indirizzata anche alla Provincia di Rovigo e con annotazione che in dipendenza di quanto disposto dall’art. 44, lett. b ), del t.u. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la relativa pratica sarebbe stata inoltrata anche alla Procura della Repubblica di Rovigo, la Polizia Locale ribadiva che nella specie era stata accertata la “realizzazione di un manufatto in laterizio con copertura in travi e tavole in legno, pertinenza dell’immobile residenziale, posta a circa ml. 1 dalla recinzione di confine con la strada comunale Via Franchetti. Dimensioni ml. 3,30 x 7,20 h. media 2,50. I lavori sono in corso di esecuzione ” (cfr. ibidem , doc. 7)
In dipendenza di tale circostanza la A ha chiesto in data 5 marzo 2004 il condono edilizio per la realizzazione del sopradescritto manufatto, da lei indicato come “disbrigo ” (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), a’ sensi di quanto previsto dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003, n. 326, nel testo a quel momento vigente (cfr. doc. 3 e ss. di parte appellante, sempre già prodotti nel primo grado del presente giudizio).
Con nota prot. P.G. 11294/2004 5 marzo 2004 – 64599 U.T. 238/2004 dd. 28 settembre 2005 il Responsabile del procedimento presso il Settore Urbanistica del Comune di Rovigo ha peraltro comunicato alla A, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, che sussistevano al riguardo motivi ostativi all’accoglimento di tale domanda.
Più esattamente, si rilevava che “in relazione all’epoca di realizzazione del manufatto identificabile come ‘disbrigo’ … sono state riportate le seguenti dichiarazioni:
- Ultimazione al 3 marzo 2003, in calce alla domanda di definizione illecito edilizio del 5 aprile 2004 Prot. 11294 U.T. 238/04.
- Ultimazione nel 1995 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di definizione illecito edilizio del 5 aprile 1994 Prot. 11294 U.T. 238/04.
- Esecuzione tra il 1993 e il 1995 – Dichiarazione della dr.ssa A allegata alla domanda di definizione illecito edilizio del 5 aprile 2004 Prot. 11294 U.T. 238/04.
- Esistenza fin da prima del 1990 del manufatto in muratura in legno sul fianco Est – dichiarazione integrativa del Sig. Agnoletto Mario prodotta in data 31 maggio 2005 Prot. 36532.
- Costruzione verso la fine degli anni ’80 sul lato Est di un manufatto parte in legno e parte in muratura con funzione di ripostiglio – dichiarazione integrativa della Sig.ra Zaghi Maria prodotta in data 31 maggio 2005 Prot. 36532.
Atteso che dal Verbale di Polizia Municipale dell’11 febbraio 2004 P.G. 8790 n. 5/04 … si rilevava che erano in corso opere di manutenzione straordinaria e si precisava che ‘…nelle immediate vicinanze del manufatto abusivo, sono evidenti i residui di una demolizione di un manufatto in legno che precedentemente era presente nel luogo della nuova edificazione…’ ;Che la dr.ssa A, in una dichiarazione trasmessa alla Polizia Municipale in data 20 febbraio 2004, affermava che si stava effettuando una manutenzione straordinaria dell’ampliamento abusivo sul fianco est;Atteso che dal Verbale di Polizia Municipale dell’11 febbraio 2004 P.G. 8223 n. 6/04 ed alla relativa documentazione fotografica in atti, risulta inequivocabilmente come il manufatto fosse oggetto di un intervento ‘in esecuzione’ di demolizione e ricostruzione che ha portato ad una ‘nuova costruzione’ del disbrigo e non ad una manutenzione straordinaria;Ritenuto, pertanto, che all’epoca di realizzazione del manufatto oggetto di sanatoria, non è più riconducibile alle date dichiarate negli atti sopraccitati, ma alla data dell’accertamento della Polizia Municipale, cioè l’11 febbraio 2004;Che ai sensi del comma 25 dell’art. 32 della l. 24 novembre 2003, n. 326 la sanatoria si applica alle opere ‘ultimate entro il 31 marzo 2003’ ;Che per quanto sopra la realizzazione risulta avvenuta successivamente alla data del 31 marzo 2003 e, perciò, in contrasto col citato art. 32 della l. 24 novembre 2003, n. 326…” (cfr. ibidem , doc. 6).
Con propria nota la A ha fornito all’Amministrazione comunale le seguenti deduzioni:
“1. Dalla documentazione fotografica e dal verbale di Polizia Municipale dell’11 febbraio 2004 emerge chiaramente che la frase riportata ‘…nelle immediate vicinanze del manufatto abusivo sono evidenti i residui di una demolizione di un manufatto in legno che precedentemente era presente nel luogo della nuova edificazione…’ è da riferirsi semplicemente a dei ganci presenti sopra il tetto che servivano da aggancio al vecchio manto di copertura costituito da manto di guaina ardesiana su tavolato, rimosso in quanto non più idoneo per vetustà al servizio del tetto della stanza sottostante. 2 – Per cui si ribadisce quanto già esposto, che i lavori che si stavano eseguendo sul tetto di legno riguardavano l’esecuzione di un più idoneo manto di copertura del tetto stesso. 3 – Il manufatto, anche se le foto evidenziano uno stato grezzo, risultava eseguito, con il tetto alla data dichiarata in atti, per cui ultimato, come volume perfettamente identificabile, alla data del 31 marzo 2003 ” (cfr. ibidem , doc. 8).
Con provvedimento P.G. 11294/2004 05/03/2004 – 55503/07 U.T. 238/2004 dd. 30 agosto 2007 il Dirigente Sostituto del Settore Urbanistica del Comune di Rovigo, dopo aver pedissequamente richiamato il testo integrale del predetto preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 inoltrato alla A, ha rilevato che quest’ultima, in esito al preavviso medesimo, aveva inviato la surriportata comunicazione e “verificati i (suoi) contenuti … considerato che gli stessi risultano influenti (sic: presumibilmente “ininfluenti ”) rispetto alle motivazioni di contrasto sopra evidenziate;Richiamata la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento;Visti gli atti d’ufficio…” ha disposto la reiezione della domanda di condono relativamente al predetto “disbrigo ”.
1.2. Con susseguente ordinanza n. 12/2008/OD dd. 10 gennaio 2008 il Dirigente del medesimo Settore Urbanistica ha quindi rilevato che “Preso atto … del diniego… è stata data comunicazione di avvio del procedimento di demolizione ex artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 relativamente al manufatto abusivo posto sul lato est dell’immobile residenziale (indicato come disbrigo) realizzato in parziale difformità dal titolo edilizio originario e in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia per quanto attiene i distacchi dai confini;Dato atto che dall’ulteriore sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale in data 19 dicembre 2007, giusto verbale P.G. 77646/21.12.2007 è risultato … (che) il manufatto addossato ad una parte della parete dell’immobile principale, posta a nord-est, già oggetto di accertamento eseguito in data 11 febbraio 2004 alle ore 10.15 risulta completo di copertura ed intonacatura, quest’ultima al grezzo. Le pareti del manufatto vengono rilevate su lato via Mascagni mt. 2,50, su lato via Franchetti mt. 7,24 e sul lato del cortile posto sul retro dell’abitazione mt. 3,35. Il tetto si presenta ad una falda con copertura in tegole con solaio in travi e tavole. Il lato in adiacenza all’abitazione misura un’altezza esterna di mt. 3,25 (dalla piattaforma di base all’intradosso del tetto) il lato più basso misura mt. 2,33 con travi a vista di cm. 17;in data 7 novembre 2007. P.G. 68910 la proprietà ha presentato memorie ex art. 8 l. n. 241 del 1990 in cui: a) richiamando il verbale di Polizia Locale dell’11 febbraio 2004 che collocherebbe l’intervento alla fine degli anni ’80;b) qualifica l’intervento come manutenzione ordinaria in quanto i lavori erano diretti ‘alla mera sostituzione di parti strutturali del manufatto e nella salvaguardia della precedente destinazione d’uso e nell’immutata consistenza volumetrica’ ;c) chiede l’accoglimento delle osservazioni;