Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-05, n. 202206946
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2022
N. 06946/2022REG.PROV.COLL.
N. 08870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8870 del 2021, proposto dalla Libera associazione sarda della caccia (L.A.S.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M e G P, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
l’Associazione Nazionale libera caccia per la Sardegna – A.N.L.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Savona e Alberto Curreli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cecilia Savona in Cagliari, via Francesco Salaris, n. 17/C;
l’Unione cacciatori di Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e dell’Associazione nazionale libera caccia per la Sardegna - A.N.L.C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 688/3 del 28 gennaio 2020, che ha costituito il Comitato Regionale Faunistico, nella parte in cui vengono nominati quali componenti “Bonifacio C rappresentante dell'Unione Cacciatori di Sardegna” e “Piero Maieli rappresentante della Libera Caccia” .
b) dalla nota dell’Assessorato difesa ambiente del 30 maggio 2019 prot. n. 2741;
c) dai verbali con i quali l’Assessorato della difesa dell’Ambiente, ha ritenuto ammissibili e regolari le nomine dei rappresentanti in seno al Comitato Faunistico effettuate da U.C.S. e A.N.L.C.;
d) dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 26 luglio 2019 rese dal signor Bonifacio C, in qualità di Presidente delle Associazioni U.C.S. e A.N.L.C..
L’appellante ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione ex art. 30, comma 2, c.p.a., alla nomina in seno al Comitato regionale faunistico del signor A L quale rappresentante designato da Libera associazione sarda della caccia.
2. Avverso tali atti l’Associazione L.A.S.C. proponeva ricorso innanzi al TAR Sardegna (r.g. 265/2020) articolato in due motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.10, 11 L.R. n. 23 del 1998.
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, dei presupposti, manifesta illogicità. Violazione del principio del pluralismo rappresentativo.
Il decreto regionale sarebbe illegittimo nella parte in cui ha nominato un rappresentante per U.C.S. e uno per A.N.L.C. Infatti, a partire dal 24 aprile 2019 l’U.C.S. era confluita nell’A.N.L.C.
Essendo divenute un unico centro di interessi rappresentativo della medesima compagine sociale, non potevano nominare due rappresentanti diversi in seno al Comitato Regionale Faunistico. Nella specie, invece, con le dichiarazioni del 26 luglio 2019 C B si è dichiarato presidente sia di U.C.S. sia di A.N.L.C., ottenendo la nomina di due rappresentanti.
In base allo statuto U.C.S. la posizione di socio sarebbe incompatibile con l’appartenenza ad altra associazione. Il signor C pertanto non potrebbe operare quale rappresentante di entrambe.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. dell’art. 1 L.R. n. 11/1995; dell’art. 3 L. 241/1990; degli artt. 38, 47 D.P.R. n. 445/2000 Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Motivazione erronea e/o insufficiente.
Il decreto sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo accertato e dato conto della attuale (al momento della procedura) consistenza e operatività delle organizzazioni che avevano posto le candidature, della loro maggiore rappresentatività ( ex art. 10 l.r. 23 del 1998) e delle operazioni in concreto espletate nel procedimento di comparazione.
3. Il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro millecinquecento in favore della Regione autonoma della Sardegna e di euro millecinquecento in favore della Associazione nazionale libera caccia.
4. La Libera Associazione sarda della caccia (LASC) ha proposto appello avverso la suindicata sentenza articolando due motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt.10,11 della L.R. n. 23 del 1998. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, dei presupposti, manifesta illogicità. Violazione del principio del pluralismo rappresentativo.
La sentenza appellata viene contestata dall’appellante nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso (punti da 1 a 15): la ricorrente avrebbe sì fornito prova del “forte collegamento” tra le due associazioni A.N.L.C. e U.C.S., ma ciò non