Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-23, n. 202407735

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-23, n. 202407735
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407735
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 07735/2024REG.PROV.COLL.

N. 09985/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9985 del 2023, proposto da
E F, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12694/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa presentata dalla parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR per il Lazio ha rigettato il ricorso proposto da E F al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della giustizia in data 4.11.2020 con cui era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della qualifica dirigenziale.



1.1. Con tale istanza il F, già ufficiale della Croce rossa italiana (Cri), transitato nei ruoli del Ministero della giustizia in forza della procedura di mobilità di cui all’art. 6 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, aveva rappresentato al detto Ministero:

- che a decorrere dal 1.9.2016 era stato immesso in servizio nei ruoli del Ministero della giustizia;

- che in base alla tabella di equiparazione prevista dal d.p.c.m. 25 marzo 2016 (di attuazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 178 cit.), era stato inquadrato quale direttore amministrativo (Area III, F5), atteso che egli, alla data del transito, ricopriva nel ruolo Cri di provenienza il grado di tenente colonnello;

- che tuttavia, successivamente alla presa di servizio presso l’ufficio di destinazione (Corte di cassazione), il Ministero della difesa, con decreto 21 settembre 2017, n. 223/17/Cri, lo aveva promosso al grado di colonnello con decorrenza assoluta dal 2 marzo 2014;

- che, di conseguenza, aveva diritto al reinquadramento nel ruolo dirigenziale, atteso che la tabella di equiparazione di cui al citato d.p.c.m. 25 marzo 2016 prevedeva che i colonnelli assumessero, nel transito presso altra amministrazione, la qualifica di dirigente di seconda fascia;
invero, ogni ritardo nella promozione (comunque retrodatata al 2 marzo 2014), era imputabile al Ministero della difesa e non poteva ridondare a carico dell’interessato.



1.2. La sentenza TAR che ha definito, in senso sfavorevole al ricorrente, il giudizio di primo grado, si fonda sulle seguenti ragioni:

- la procedura di mobilità obbligatoria non prevedeva, per il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della giustizia, la possibilità di ambire a qualifiche dirigenziali: invero, per il transito in mobilità presso il Ministero della giustizia erano disponibili solamente posizioni per personale amministrativo (assistenti, funzionari e direttori – inquadrati nelle aree II e III);

- ai colonnelli della CRI era dunque, già in radice, precluso il passaggio al Ministero della giustizia, dovendo costoro necessariamente indirizzarsi verso amministrazioni in grado di assumere dirigenti di seconda fascia;

- e dunque, la circostanza che, successivamente al passaggio di amministrazione, il ricorrente abbia ricevuto una promozione al grado di colonnello, sia pure con decorrenza assoluta (2 marzo 2014) da momento anteriore al transito, non poteva determinare un mutamento dell’inquadramento;
invero, la procedura di mobilità deve essere parametrata alla situazione di fatto esistente al momento del transito, alla data della quale il ricorrente, pacificamente, ricopriva il grado di tenente colonnello;

- per giunta, la promozione al grado di colonnello, se è capace di incidere retroattivamente sullo status militare del personale già in servizio presso la CRI (in tema v. Corte cost., 9 aprile 2019, n. 79), non può certo comportare un mutamento nella considerazione delle funzioni che sono state di fatto esercitate;
e, nella specie, non è affatto dimostrato che l’interessato, prima del transito, abbia esplicato le funzioni di direzione proprie della qualifica di colonnello;

- né poteva avere valore dirimente il fatto che, nel verbale di immissione in servizio del 1.9.2016, si è proceduto ad “inquadrare provvisoriamente” il F nel ruolo di direttore (area III F5): difatti, si tratta di una cautela che discende direttamente dal decreto del Ministero resistente del 12 agosto 2016, che disponeva il transito e che rinviava ad un successivo provvedimento per l’inquadramento definitivo e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio;
la ragione della provvisorietà deve essere correlata all’urgenza del provvedere che impediva il corretto calcolo dell’anzianità da riconoscere e, conseguentemente, dell’esatta collocazione in ruolo.

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