Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202210488
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 10488/2022REG.PROV.COLL.
N. 07834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7834 del 2018, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministero pro tempore , dal Ministero dell’interno, in persona del Ministero pro tempore , dal Ministero della difesa, in persona del Ministero pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori L G, F B e A C, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 823/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2022, il consigliere F F e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa hanno interposto appello, sostenuto da tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 823 del 7 giugno 2018, con cui sono stati accolti il ricorso di primo grado (n. 95 del 2017) e i motivi aggiunti proposti dal signor L G.
1.1. In particolare il giudice di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Con il presente ricorso il sig. G, in quanto dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal 10 dicembre 1996, Corpo Forestale dello Stato, con la qualifica di Ispettore e in servizio presso il Comando Stazione di Pisa, ha impugnato i decreti, emanati in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.lgs. 177/2016 e così come sopra citati, con i quali è stata disposta l'assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Sig. G ha evidenziato essere stato sempre impiegato in attività di polizia giudiziaria e di indagine, seguendo numerosi corsi di formazione e di aggiornamento in tale campo, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione a disporre l’inquadramento nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri. Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si è sostenuto in particolare l’esistenza dei seguenti vizi: 1. la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, oltre al venire di un eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla collocazione del personale, già utilmente in servizio, senza una preventiva ed espressa adesione dei singoli dipendenti; 2. la violazione degli artt. 3 e 21 octies della L. 241/90, omessa istruttoria, difetto di motivazione, e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in considerazione del fatto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la specifica professionalità del ricorrente in fase di assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 3. la violazione dell’art. 97 Cost. e l’illogicità del provvedimento e del neminem laedere , in quanto l’assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco sarebbe stata posta in essere in violazione delle regole di razionalizzazione del personale e dei servizi a cui la riforma è tesa; 4. la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per irragionevolezza e dei principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione; in quanto il criterio adottato dall’Amministrazione (l’anzianità della partecipazione al corso per DOS), non sarebbe stato disciplinato dal Legislatore, risultando peraltro suscettibile di determinare una disparità di trattamento; 5. la violazione dei criteri e principi illustrati nella legge delega n. 124/2015 ad opera dell’art. 12 D.lgs. n. 177/2016, disposizione quest’ultima che contrariamente alla legge delega non consentirebbe il transito nelle altre Forze di Polizia; 6. la necessità di procedere alla disapplicazione degli atti ora impugnati a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 legge n. 124/2015 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, in quanto detti provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di una legge dichiarata lesiva delle ragioni di leale collaborazione tra gli enti territoriali. Con ordinanza n. 95 del 9 febbraio 2017 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando di procedere al riesame dei provvedimenti impugnati, in considerazione del fatto che “… non pare che l’intimata Amministrazione abbia tenuto adeguatamente conto della pregressa esperienza e formazione professionale dell’interessato ”, provvedimento quest’ultimo confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato (ordinanza 2374 del 9 giugno 2017). Stante la mancata esecuzione della sopra citata ordinanza, previa istanza del ricorrente, questo Tribunale ha assegnato un ulteriore termine all’Amministrazione, nominando il Commissario ad acta nell’ipotesi di una successiva e eventuale inottemperanza (ordinanza n. 621/2017 del 25 ottobre 2017). Con i successivi motivi aggiunti, depositati il 14 novembre 2017, il ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto nr. 3310 del 21 luglio 2017 del Ministero degli Interni con il quale si è confermata la collocazione del Signor L G, unitamente a tutti gli altri colleghi ivi indicati, nel ruolo di ispettore AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Avverso detto provvedimento si sono reiterate le censure già proposte con il ricorso principale. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del TAR della Toscana in favore del TAR del Lazio. Nel merito si sono contestate le censure proposte. A parere di dette Amministrazioni, stante il fatto che il criterio individuato dalla lettera a) dell’art. 12 sopra citato non