Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-23, n. 201405231

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-23, n. 201405231
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405231
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06296/2013 REG.RIC.

N. 05231/2014REG.PROV.COLL.

N. 06296/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2013, proposto dal sig. A R, rappresentato e difeso dall’avvocato D A P, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce;

nei confronti di

P C, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 831/2013, resa tra le parti, concernente un provvedimento di revoca dell’assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero, nessuno essendo comparsi per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. A R impugnava davanti al TAR Puglia – sez. staccata di Lecce il provvedimento emesso dall’Istituto autonomo case popolari (IACP) di Lecce, di annullamento in autotutela dell’assegnazione in sanatoria, precedentemente disposta a proprio favore, dell’alloggio sito in Squinzano, via Risorgimento 55 (determinazione dirigenziale n. 281 del 7 marzo 2012).

L’annullamento ufficio in questione veniva emesso dallo IACP dopo avere accertato, in seguito all’esposto del sig. P C, precedente occupante dell’alloggio e zio del sig. R, che quest’ultimo non aveva occupato di fatto l’immobile al 30 novembre 2004, come invece ritenuto dall’amministrazione in sede di rilascio dell’assegnazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 60 l. reg. Puglia n. 1/2005 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia”).

2. Il TAR respingeva ricorso, giudicando legittimo il provvedimento impugnato su questo presupposto, e rilevando che:

- in primo luogo, <<l’unico dato certo (…) è quello della residenza anagrafica dei due occupanti l’alloggio, che il R ha ottenuto in data 22 ottobre 2007 ed il C in data antecedente, ossia il 9 febbraio 1993>> ;

- inoltre, <<mentre il R ha occupato l’immobile per esservi stato ospitato dallo stesso C a causa dell’avvenuta separazione dalla moglie, quest’ultimo vi ha abitato sin da dopo la morte del convivente della madre, già titolare, insieme alla stessa, dell’alloggio in questione>> ;

- infine, il citato art. 60 l. reg. n. 1/2005 annette rilevanza ai fini della sanatoria al <<momento in cui vi è stata l’occupazione di fatto dell’immobile e non quello in cui è stata fissata la residenza anagrafica;
tuttavia, nel caso in esame, in mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare che l’occupazione dell’immobile risalga ad un momento antecedente, deve presumersi che detta occupazione sia avvenuta con lo spostamento della residenza anagrafica del ricorrente nell’anno 2007>>
.

3. Il sig. R ha proposto appello.

Si è costituito in resistenza il solo controinteressato sig. C.

4. Con ordinanza n. 4267 del 29 ottobre 2013 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, delibando in senso favorevole la fondatezza dell’appello sul rilievo che <<risulta conclamato in atti il mancato accertamento della insussistenza del requisito dell’occupazione di fatto, a decorrere dal 2004, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato>> .

5. All’udienza del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che lo IACP appellato non si è costituito in giudizio, benché l’appello sia stato validamente notificato presso il procuratore costituito per il medesimo ente nel giudizio di primo grado, in conformità all’art. 93, comma 1, cod. proc. amm., con ritiro del plico da parte di un dipendente dell’ente <<addetto a ricevere le notificazioni>> (come da dicitura del timbro apposto dall’ufficiale giudiziario), dovendosi conseguentemente ritenere validamente instaurato il contraddittorio.

2. Nel merito, il Collegio reputa di confermare la delibazione sulla fondatezza dell’appello contenuta nella citata ordinanza cautelare e pertanto di accogliere l’impugnazione contro la sentenza di primo grado.

3. Risultano in particolare fondate le censure con cui il sig. R sostiene che l’annullamento in autotutela impugnato è inficiato da contraddittorietà con l’atto annullato (determina dirigenziale n. 1371 del 26 novembre 2010), nonché insufficiente motivazione ed istruttoria in ordine all’insussistenza del presupposto previsto dall’art. 60 l. reg. n. 1/2005 per l’assegnazione in sanatoria.

4. Come infatti sottolinea l’appellante, quest’ultima è stata rilasciata previo positivo accertamento da parte dello IACP di Lecce che lo stesso occupava l’alloggio popolare in contestazione al 30 novembre 2004, da presa a riferimento dalla citata disposizione normativa regionale, e, contestualmente, che l’originario assegnatario, nel caso di specie il sig. C odierno appellato, aveva abbandonato l’alloggio.

Per contro, nel provvedimento di autotutela impugnato lo IACP si limita a richiamare la diffida del medesimo sig. C in data 12 ottobre 2011 con il quale l’istituto veniva invitato << a revocare l’assegnazione in sanatoria concessa al sig. R, in quanto quest’ultimo a Suo dire ha occupato l’alloggio non nell’anno 2004, bensì nel 2007>> .

Nell’atto sono poi richiamati gli accertamenti effettuati dalla polizia municipale in seguito alla diffida del controinteressato, di cui alla nota del 10 gennaio 2012 di prot. n. 442 (numero attribuito dallo stesso IACP, in sede di ricezione della nota di trasmissione del rapporto di servizio del responsabile dei vigili urbani del 23 dicembre 2011).

5. Sennonché, nel rapporto di servizio si limita a riferire che nell’alloggio in contestazione il sig. C << ha sempre avuto stabilmente la residenza anagrafica e in data 22.10.2007, ha ospitato, con regolare registrazione anagrafica, il nipote R Antonio>> .

Pertanto, l’atto di autotutela si fonda su un presupposto di fatto non conferente ai fini dell’assegnazione in sanatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della più volte citata normativa regionale pugliese, la quale prende ad esclusivo riferimento (e non potrebbe essere altrimenti) l’occupazione di fatto dell’unità immobiliare.

Inoltre, tra il provvedimento di ritiro e l’atto ritirato vi è quindi una discrasia quanto a presupposto fattuale alla base del secondo e la cui pretesa insussistenza nel primo sarebbe invece stata accertata a posteriori .

6. Sotto altro profilo, emerge in modo evidente l’assenza di adeguata istruttoria e motivazione, perché, oltre a fondarsi esclusivamente sulle risultanze anagrafiche, le quali assumono sul piano probatorio valore di mera presunzione di fatto circa la corrispondenza rispetto alla reale situazione di fatto, si invece ritengono attendibili i fatti narrati dal controinteressato sig. C, il quale, tuttavia, ha indiscutibili ragioni di inimicizia nei confronti del nipote odierno appellante, per via del contenzioso civile svoltosi tra i due in epoca di poco antecedente alla diffida da cui trae origine l’annullamento in autotutela qui impugnato. In particolare, come documentato dal sig. R, quest’ultimo ha proposto davanti al Tribunale di Lecce, sez. staccata di Campi Salentina, un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere il rilascio dell’alloggio popolare in contestazione, accolto dal giudice adito dapprima con decreto ex art. 669- sexies , comma 2, cod. proc. civ. del 29 marzo 2011, e quindi con ordinanza del 19 luglio successivo.

7. Alla luce di tutte queste considerazioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR Puglia – sez. staccata di Lecce deve essere accolto il ricorso di primo grado del sig. R ed annullati gli atti con esso impugnati.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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