Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-11-21, n. 201304639
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Numero 04639/2013 e data 21/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013
NUMERO AFFARE 01169/2013
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dalla società Stretto di Messina s.p.a., con sede a Roma, in persona dell’amministratore delegato dottor P C, per l’annullamento della deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) 20 gennaio 2012 n. 6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2012, nella parte in cui dispone la riduzione delle assegnazioni già effettuate a suo favore sul Fondo per le infrastrutture.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 15 aprile 2013 prot. n. 11006, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato il 10 agosto 2012;
viste le controdeduzioni alla relazione ministeriale presentate dalla ricorrente;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.
Premesso:
Il 20 gennaio 2012 il C.I.P.E., operando la revisione della pregressa programmazione e assegnazione delle risorse ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha disposto, tra le riduzioni di spesa sul Fondo per le infrastrutture, la riduzione di 330 milioni di euro delle assegnazioni disposte con la deliberazione n. 21 del 2009 ad Anas e Rete Ferroviaria Italiana (rispettivamente per 213 e 117 milioni di euro) per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Stretto di Messina, e la riduzione di 1.287,324 milioni di euro dell’assegnazione regolata con la deliberazione n. 102 del 2009 relativa al contributo in conto impianti assegnato alla società Stretto di Messina con l’art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102.
Stretto di Messina con il ricorso in esame impugna il provvedimento di riduzione delle assegnazioni, chiedendo altresì il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno o dell’indennizzo di cui all’art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La ricorrente, dopo essersi soffermata a lungo sulla vicenda che l’ha vista coinvolta, chiede l’annullamento della deliberazione 20.1.2012 n. 6, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
1. Il contributo in conto impianti assegnatole con l’art. 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 non poteva esserle sottratto con un provvedimento amministrativo.
2. Violazione delle leggi n. 183 del 2011 e 31 dicembre 2009 n. 196, perché la riduzione del contributo in conto impianti disposta a suo favore ha riguardato una spesa non rimborsabile in quanto “vincolata a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi” (art. 21 della legge n. 196 del 2009).
3. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per non esserle stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all’adozione dell’atto impugnato, nonché difetto d’istruttoria e di motivazione.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione o d’interesse all’impugnazione, e l’improcedibilità per norme sopravvenute che hanno fatto venir meno l’interesse a ricorrere.
Più specificamente, la carenza d’interesse a ricorrere è dovuta al fatto che la ricorrente è la concessionaria in base all’art. 1 della legge 17-12-1971 n. 1158 («Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società