Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-11-22, n. 202107821
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Pubblicato il 22/11/2021
N. 07821/2021REG.PROV.COLL.
N. 02429/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2015, proposto dalle società Vodafone Omnitel Nv, ora Vodafone Italia S.p.a., e INWINT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11;
contro
i signori M F, B, M G e R D M, rappresentati e difesi dagli avvocati G M e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L N in Roma, via Girolamo da Carpi, n.6;
i signori Vincenzo Basile, Pietro, Alfonso, Andrea, Davide, Donato, Giovanni, Michele, Raffaela e Roy Cerreta, Vincenzo Cicoira, Michele Del Re, Berardino Di Cecca, Wanda Di Ferdinando, Michele Arcangelo e Teresa D M, Leonardo e Marianna Di Muro, Laura Di Napoli, Concetta Maria Gastaldi, Maria Maffucci, Gaetana e Vincenzo Quaranta, Francesca Rabasca, Lina Nazarena Romano, Lucia Russo, Angela Zabatta, Giuseppe Zabatta, Vito Zabatta (n.1932) e Vito Zabatta (n. 1939), non costituitisi in giudizio;
il Comune di Calitri, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione I, 26 maggio 2014, n. 5570, che ha accolto il ricorso n. 12749/2002 R.G. proposto per l’annullamento
della concessione edilizia 8 ottobre 2002, n. 62, con la quale il Comune di Calitri ha assentito a favore della Omnitel Pronto Italia S.p.a., ora Vodafone Italia S.p.a. la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare sul terreno situato in località Gagliano, distinto al catasto comunale al foglio 35 particelle 98 e 322;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 ottobre 2021 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Omnitel Pronto Italia S.p.a., gestore di telefonia mobile ora non più esistente, al quale è subentrata l’appellante Vodafone Omnitel, ora ridenominata Vodafone Italia, ha a suo tempo ottenuto dal Comune di Calitri la concessione edilizia 8 ottobre 2002, n. 62, con la quale, visto in particolare il verbale della commissione edilizia comunale 24 settembre 2002, n. 1, ha ottenuto il titolo per realizzare una stazione radio base – SRB per la telefonia mobile cellulare in località Gagliano, sul terreno distinto al catasto al foglio 35 particelle 98 e 322 (doc. 4 in primo grado ricorrenti, concessione). Nel verbale della commissione edilizia, il parere favorevole al rilascio è motivato visti i pareri dell’ASL e dell’ARPAC, nonché visto il decreto legislativo 4 settembre 2002 n.198 (doc. 5 in primo grado dei ricorrenti, verbale citato).
2. Hanno impugnato questa concessione in primo grado alcuni cittadini, i quali si sono qualificati come “residenti ovvero proprietari di terreni coltivabili e di abitazioni site nel Comune di Calitri, località Gagliano” ed hanno aggiunto che con una precedente sentenza del TAR adito avevano visto riconoscere il loro diritto di accesso agli atti del procedimento di rilascio della concessione e che il Comune preso atto di ciò li aveva invitati a presenziare alla relativa conferenza di servizi, peraltro rilasciando la concessione senza dar loro comunicazione alcuna (ricorso di primo grado, pp. 1-3).
3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso proposto da costoro, per quanto qui interessa con le motivazioni che seguono.
3.1 In via preliminare, il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione ovvero di interesse, dedotta dalla Vodafone Omnitel, come si è detto subentrata all’originaria concessionaria, affermando sulla base della documentazione prodotta che “incontrovertibilmente… i ricorrenti, in qualità di residenti e/o di proprietari di immobili sono in relazione di vicinitas con l’area prescelta per l’installazione” della SRB (sentenza, p. 6 settimo rigo dal basso).
3.2 Nel merito, il TAR ha rilevato la sopravvenuta mancanza dell’asserito “presupposto legislativo” della concessione impugnata ed ha infatti ritenuto che essa, sulla base del citato verbale della commissione edilizia, fosse stata rilasciata sulla base del citato d. lgs. 198/2002, e in particolare dell’art. 3 comma 2 di esso, per cui: “ Le infrastrutture di cui all'articolo 4 ” e quindi anche le SRB, “ ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento ”.
Ciò posto, il TAR ha preso atto che il d. lgs. 198/2002 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte 1° ottobre 2003, n. 303, e ha ritenuto che ciò comportasse l’illegittimità della concessione stessa, appunto ritenendola emanata sulla sola base della norma incostituzionale.
4. Contro questa sentenza, ha proposto impugnazione la Vodafone Omnitel, con appello che contiene quattro censure di critica ai contenuti della sentenza, corrispondenti ai due motivi che seguono:
- con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 6 dell’atto, ripropone l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione dedotta in primo grado, sostenendo che la mera vicinitas all’impianto non sarebbe sufficiente a fondarla;
- con il secondo motivo, corrispondente alle residue censure dalla seconda alla quarta, alle pp.