Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-07, n. 202407047

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-07, n. 202407047
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407047
Data del deposito : 7 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2024

N. 07047/2024REG.PROV.COLL.

N. 08200/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2020, proposto da E-Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F N in Roma, piazza San Saturnino, n. 5,

contro

il Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 2058 del 30 dicembre 2019, resa tra le parti, concernente un regolamento comunale per la manutenzione di asse stradale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 luglio 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato R N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno appello, ritualmente notificato il 28 settembre 2020 e depositato il 26 ottobre 2020, E-distribuzione S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 2058/2019, con la quale il T.a.r. Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla medesima società per l’annullamento della Deliberazione n. 10/15, con cui il Comune di Trepuzzi ha approvato il Regolamento comunale per l’esecuzione di manomissioni della sede stradale.

2. A fondamento del ricorso principale, E-distribuzione S.p.a. ha dedotto le seguenti censure:

i) violazione dell’art. 23 Cost, in relazione agli artt. 38 d. lgs. n. 507/93 e 63 d. lgs. n. 446/97 ;

ii) violazione dei principi di proporzionalità e razionalità dell’azione amministrativa ;

iii) violazione degli artt. 25 d. lgs. n. 285/92 e 66 d.P.R. n. 495/92;
violazione della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 3.3.1999;
violazione della l. n. 241/90
.

3. Il T.a.r. adìto ha reputato il ricorso infondato sulla scorta delle seguenti motivazioni.

3.1. Con riguardo al primo motivo, il giudice di prime cure ha rilevato che il Regolamento in questione non maschera alcuna prestazione imposta in violazione dell’art. 23 Cost., posto che:

- non vi è carattere forzoso del prelievo, trattandosi invece di oneri connessi all’esecuzione di lavori su tratti viari, che non manifestano alcun indice di capacità contributiva da parte del soggetto che li esegue;

- trattasi di prestazioni para-sinallagmatiche, atteso che la debenza dei diritti, lungi dall’essere sganciata da qualsivoglia controprestazione da parte del Comune, è collegata alla natura pubblica della strada interessata da lavori di scavo e alla conseguente necessità di assicurarne il corretto ripristino, sicché è del tutto logico che il Comune, in quanto ente proprietario della strada, richieda prestazioni economiche per interventi che incidano su detta strada;

- il gettito derivante dal prelievo di diritti di istruttoria non è destinato a sovvenzionare genericamente le pubbliche spese, ma è finalizzato ad interventi specifici e settoriali, e segnatamente (cfr. art. 7 Regolamento) al finanziamento degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi stradali.

3.2. Il T.a.r. ha reputato infondata anche la seconda censura, in quanto il Regolamento differenzia la misura dei diritti in funzione della tipologia di interventi ad eseguirsi e ciò costituisce massima espressione del principio di proporzionalità, il quale impone una graduazione del sacrificio commisurata alla natura dell’interesse da salvaguardare. Alla stessa stregua, l’ iter procedimentale previsto ai fini del rilascio dell’autorizzazione (comunicazione al civico ente;
sopralluogo da parte dell’UTC;
presenza di un tecnico abilitato, ecc.) è del tutto coerente con la tipologia degli interventi a realizzarsi e proporzionato rispetto al fine da raggiungere.

3.3. Infine, viene disatteso anche il terzo motivo di gravame, dal momento che l’impugnato Regolamento, in quanto atto a contenuto generale, si sottrae agli obblighi partecipativi, stante la previsione eccettuativa di cui all’art. 13 l. n. 241/90. Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando il disposto della Direttiva dei Ministero LL.PP. (ora: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) del 3.3.1999, che prevede il coinvolgimento delle parti per la pianificazione degli interventi, ma non per l’emanazione del Regolamento.

4. Avverso detta pronuncia E-distribuzione S.p.a. ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 28 settembre 2020 e depositato il 26 ottobre 2020, articolando tre motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti nel grado precedente.

4.1. Con il primo si contesta l’erroneità della sentenza gravata, laddove non ha tenuto in debito conto:

a) da un lato, che l’art.

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