Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-23, n. 201201036

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-23, n. 201201036
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201036
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08968/2011 REG.RIC.

N. 01036/2012REG.PROV.COLL.

N. 08968/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8968 del 2011, proposto da:
A R M, rappresentato e difeso dagli avv. L I, G M L e F A, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via G.Bazzoni, 1;



contro

Universita' degli Studi di Cagliari, in persona del rettore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 598/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZA TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZIONE I N° 1559 DEL 28/7/2008 - RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Lauro e l’avvocato dello Stato Nunziata.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna n. 598 del 2011 nella parte in cui ha respinto il ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellante per la corretta esecuzione della sentenza dello stesso Tar n. 1559 del 28 luglio 2008.

L’appellante, appartenente all’epoca dei fatti al ruolo dei professori universitari che svolgono funzioni assistenziali, lamenta la non corretta attribuzione in suo favore, per il periodo 2000-2004, della indennità di esclusività prevista per il personale docente dall’art. 5 del d. lgs. n. 517 del 21.12.1999 riconosciuta in suo favore dalla precitata sentenza n. 1559 del 2008; censura la gravata sentenza nella parte in cui la stessa, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, gli ha riconosciuto a tal titolo soltanto la somma residua di euro 1.102,32.

L’Università di Cagliari si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza camerale del 24 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza, che deve essere resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 114 comma 3 del codice del processo amministrativo.

L’appello è infondato e va respinto.

La questione giuridica che la controversia pone riguarda soltanto la quantificazione della indennità di esclusività riconosciuta come spettante alla odierna parte appellante dalla richiamata sentenza di merito.

Riguardo all’an della corresponsione della suddetta indennità, le sentenze di merito della cui esecuzione si tratta ( Tar della Sardegna 28 luglio2008 n. 1559,confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4443 del 2010) hanno acclarato, uniformandosi ad un indirizzo di questo Consiglio di Stato che si è nel tempo ulteriormente consolidato ( da ultimo, Cons. St., 10 gennaio 2011, n.35), che l’indennità di esclusività spetta iure proprio, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n. 517 del 1999, ai docenti universitari impegnati a tempo pieno in funzioni assistenziali. Tale disposizione,infatti, estende ai docenti universitari che svolgano attività assistenziale il "trattamento economico aggiuntivo" previsto dal comma 5 dell'articolo all'art. 15-quater