Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2017-11-22, n. 201705422
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/11/2017
N. 05422/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2013, proposto da:
A T, G B, C F, L C, rappresentati e difesi dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
contro
Università degli Studi dell'Insubria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R A M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora n. 16;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE IV n. 01420/2012, resa tra le parti, concernente percepimento indennità di esclusività e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell'Insubria e della Regione Lombardia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. E F e uditi per le parti gli Avvocati G F F, Raffaella Antonietta Maria Schiena e l'Avvocato dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., tramite l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico (IGOP) presso la Ragioneria Generale dello Stato;
Ritenuto in particolare di privilegiare, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e così determinare le spettanze dovute agli appellanti, salva ogni definitiva valutazione in sede di merito, il metodo cd. aggiuntivo, in base al quale, previo scorporo dall’indennità perequativa dell’indennità di esclusività, è previsto il riconoscimento di quest’ultima a titolo proprio, con conseguente determinazione degli importi a conguaglio dovuti (derivanti dalla differenza tra quanto erogato con il metodo perequativo e quanto determinato con il metodo aggiuntivo);
Ritenuto quindi di formulare all’organo verificatore i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e ogni altra documentazione utile ai fini delle operazioni di verifica tecnica, provveda il verificatore:
1) ad accertare se ed in quale misura, nella determinazione del trattamento retributivo dei medici ospedalieri, preso a raffronto ai fini della liquidazione dell’indennità perequativa c.d. De Maria in favore degli appellanti, sia stata computata l’indennità di esclusività;
2) a quantificare, in caso di risposta positiva al quesito sub 1), il trattamento retributivo di spettanza dei singoli appellanti, stralciando dall’indennità perequativa globale la quota imputabile all’indennità di esclusività e ricomputando la stessa indennità a titolo proprio;
3) a computare, in caso di risposta negativa al quesito sub 1), l’indennità di esclusività a titolo proprio spettante agli appellanti”;
Ritenuto necessario precisare che il suindicato accertamento dovrà essere condotto, per l’appellante prof. T A, dal 1°.