Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405203

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-11, n. 202405203
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405203
Data del deposito : 11 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2024

N. 05203/2024REG.PROV.COLL.

N. 03557/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3557 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e S N, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura - CSM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura- CSM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati G C e dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il dottor -OMISSIS-, Sostituto Procuratore Generale della Procura Generale presso la Corte d’appello -OMISSIS-, impugnava dinanzi al T.a.r. -OMISSIS- gli atti del procedimento in esito al quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto il suo trasferimento “in prevenzione” , accogliendo la relativa istanza, proposta contestualmente alla richiesta di archiviazione del procedimento di trasferimento per incompatibilità con la funzione giudiziaria nel circondario -OMISSIS- ex art. 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 e, per l’effetto, ne ha disposto il trasferimento alla Procura generale presso la Corte d’Appello -OMISSIS- con funzioni di Sostituto Procuratore Generale.

2. Esponeva il ricorrente:

- che, con nota a firma del Segretario Generale del C.S.M. prot. n. -OMISSIS- del 17 dicembre 2020, gli veniva comunicata l’apertura nei suoi confronti, da parte della Prima Commissione, della procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, come modificato dall’art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, a causa di rapporti, ritenuti amichevoli, intrattenuti con l’imprenditore -OMISSIS-, attinto, nell’ottobre 2020, da una misura cautelare (obbligo di firma) per vari reati, tra cui quello di cui all’art. 416- bis c.p.;

- che, nonostante la Prima Commissione, sentito l’interessato e all’esito dell’istruttoria, avesse proposto l’archiviazione del procedimento, il Plenum del CSM, nella seduta del 7 aprile 2021, rigettava la proposta e disponeva il ritorno della pratica in Commissione;

- che, successivamente, la Prima Commissione, in data 13 aprile 2021, deliberava la chiusura della fase istruttoria e che egli, presa visione degli ulteriori atti depositati, presentava una memoria difensiva in data 28 aprile 2021 e veniva nuovamente sentito il successivo 4 maggio 2021;

- che la Prima Commissione, nella seduta del 22 giugno 2021, a seguito dell’acquisizione di ulteriori atti istruttori, deliberava il deposito della documentazione con facoltà di rendere audizione il 13 luglio 2021, e in data 9 settembre 2021 proponeva al Plenum il trasferimento d’ufficio del ricorrente ai sensi dell’art. 2, comma 2, del R.D.Lgs. n. 511/1946, richiedendo di fissare la seduta pubblica del 13 ottobre 2021 per la discussione della proposta (poi fissata al 20 ottobre 2021);

- che, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta formalizzazione della proposta di trasferimento d'ufficio, in data 27 settembre 2021, egli aveva richiesto alla Prima Commissione, in via principale, l’archiviazione del procedimento per estinzione dovuta al superamento dei termini massimi previsti dalla circolare n. 14430 del 28 luglio 2017 e, in via del tutto subordinata, il trasferimento “in prevenzione” ai sensi della medesima circolare;

- che, con nota del 29 settembre 2021, gli veniva comunicato che la Prima Commissione, nella seduta del 29 settembre 2021, aveva deliberato di non formulare proposta conforme alla richiesta di archiviazione per superamento dei termini avanzata dal ricorrente;

- che la procedura di trasferimento d’ufficio veniva quindi sospesa ex art. 2 del regio decreto n. 511 del 1946 e che, in data 13 ottobre 2021, su proposta della Terza Commissione, l’Assemblea plenaria del CSM deliberava il trasferimento su domanda del magistrato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello -OMISSIS- – indicata tra le sedi di destinazione nell’istanza presentata - con funzioni di Sostituto Procuratore Generale.

2.1. Così scanditi i tempi delle varie delibere consiliari adottate nell’ambito della procedura di trasferimento d’ufficio ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946, il ricorrente ne deduceva l’illegittimità alla stregua di sei motivi di diritto, con cui censurava: violazione e falsa applicazione dell’art. 107, 1° comma, della Costituzione e delle norme che disciplinano il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale applicabili alla fattispecie (l’art. 2, comma 2, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, gli artt. 42 e 47 del Regolamento interno del CSM e la circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017, la delibera del 26 luglio 2017 del CSM, l’art. 2, comma 4, della L. 241/1990), violazione degli artt. 3 e 97 Cost., incompetenza, violazione del giusto procedimento, nonché eccesso di potere sotto varie forme (per violazione di circolare, contrasto coi precedenti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e d’istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti).

2.1.1. Lamentava, in estrema sintesi, che il procedimento, esitato nel suo trasferimento su domanda, avrebbe avuto uno sviluppo difforme dal paradigma normativo di riferimento stante la violazione dei termini perentori prescritti dalla circolare, la sovrapposizione delle fasi istruttoria e deliberativa, la carenza di potere della Prima Commissione che si era arrogata la facoltà di decidere sulla richiesta di archiviazione per superamento dei termini senza investirne il Plenum.

2.2. Con ricorso per motivi aggiunti l’impugnazione era estesa al decreto ministeriale del -OMISSIS-, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia-OMISSIS-, con il quale era stato decretato il predetto trasferimento, a domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello -OMISSIS- con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale, deducendone l’illegittimità, in via derivata, per i medesimi vizi già dedotti col ricorso principale avverso le delibere consiliari gravate.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che la presentazione e l’accoglimento della domanda di trasferimento in prevenzione da parte del magistrato assorbisse la questione del trasferimento d’ufficio e, di conseguenza, tutte le censure procedurali proposte avverso i provvedimenti impugnati, non potendo dal loro accoglimento derivare alcuna residua utilità al ricorrente;
ha comunque ritenuto infondato nel merito il gravame, rilevando che, pur in mancanza di una determinazione finale, il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale fosse stato legittimamente avviato, con sviluppi immuni dai vizi dedotti.

4. Di tale sentenza il ricorrente invoca la riforma, deducendone l’erroneità con il presente appello, con cui, dopo aver contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ripropone con due motivi di diritto le censure (articolate rispettivamente con il quarto, il primo e il terzo motivo del ricorso di primo grado) di incompetenza e per violazioni procedurali che inficerebbero i provvedimenti impugnati.

4.1. Si è costituito in resistenza il CSM, argomentando l’inammissibilità (anche per difetto di specifiche censure avverso la sentenza) e l’infondatezza dell’appello, di cui ha domandato il rigetto.

4.2. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno illustrato ulteriormente, con memorie e repliche, le rispettive tesi difensive.

4.3. L’appellante ha altresì depositato la sentenza n. -OMISSIS-con cui la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura lo ha assolto dalle incolpazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per insussistenza dell’addebito disciplinare.

4.4. All’udienza del 27 febbraio 2024, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

5. L’appellante, richiamati i fatti all’origine del trasferimento e ripercorsa la sequenza procedimentale, deduce anzitutto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso.

5.1. La doglianza è fondata.

5.2. Il T.a.r ha ritenuto che la previa presentazione dell'istanza di trasferimento "a domanda" ("in prevenzione") e l'ottenimento della sede prescelta "assorbono" la questione del trasferimento ambientale facendo venir meno, conseguentemente, l'interesse all’impugnativa, posto che alcuna utilità residua potrebbe ritrarre il ricorrente dall'annullamento degli atti impugnati.

5.3. Rileva, invece, il Collegio che il trasferimento in prevenzione è stato richiesto in via meramente subordinata, mentre in via principale l’interessato ha domandato l’archiviazione del procedimento per il superamento dei termini previsti dalla menzionata circolare 14430/2017.

5.4. Pertanto, la questione del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e le censure formulate avverso il relativo procedimento non possono ritenersi superate: il trasferimento su domanda del magistrato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello -OMISSIS- non aveva dunque effetto pienamente satisfattivo per il ricorrente, non privando quest’ultimo dell’interesse ad agire.

5.5. Non conducono a diverse conclusioni le ulteriori argomentazioni della sentenza che ha reputato irrilevante che il trasferimento in prevenzione sia stato richiesto in via subordinata, da un lato perché non vi sarebbe prova certa (a meno di voler sconfinare nei propositi interni del magistrato) che l’istanza sia stata avanzata al solo scopo di evitare il preannunciato trasferimento d’ufficio ex art. 2 del regio decreto 511/1946, dall’altro poiché il procedimento di trasferimento ambientale non era ancora concluso, non essendovi certezza dei suoi esiti.

5.6. Né rileva ai fini della ammissibilità del gravame che l’appellante abbia optato volontariamente per un trasferimento a domanda, in attuazione di una specifica previsione normativa, decidendo di non attendere l’esito del procedimento di trasferimento e di non impugnare la delibera finale eventualmente a lui sfavorevole.

5.7. Infatti, la domanda di trasferimento in prevenzione è stata proposta in via subordinata e non fa venir meno l’interesse primario del ricorrente, cioè quello di evitare il trasferimento d’ufficio.

5.8. Non si sconfina, quindi, nell’ambito dei meri propositi interni del magistrato, come afferma la sentenza appellata, ma si rimane sul differente piano dell’interesse: quello che, secondo la graduazione delle domande, si proponeva di ottenere in via principale l’interessato era l’archiviazione per superamento dei termini massimi previsti dall’art. 4 della Circolare del C.S.M. n. 14430 del 28 luglio 2017 e, solo subordinatamente al suo rigetto, il trasferimento in prevenzione.

5.9. Il ricorso di primo grado era quindi ammissibile anche se l’oggetto del giudizio deve essere limitato alla valutazione della fondatezza della richiesta principale formulata dal ricorrente al CSM, riguardante l’archiviazione del procedimento per il superamento dei termini senza potersi estendere ovviamente alla sussistenza dei presupposti per il trasferimento per incompatibilità, in quanto tale questione è ormai preclusa dalla strategia difensiva del magistrato, che, in caso di mancato accoglimento della sua istanza principale sugli aspetti procedurali, ha preferito optare per il trasferimento a domanda, evitando in tal modo la decisione sul trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

6. Nel merito, l’appello è infondato.

7. Sulla base di un criterio logico va con priorità esaminato il secondo motivo di appello, con cui si ripropongono le doglianze, articolate con il primo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, con le quali si è lamentato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 107,1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 47 del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017 - Delibera del 26 luglio 2017 dello stesso CSM, nelle parti infra specificate. Eccesso di potere per violazione di circolare, contrasto coi precedenti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza” . L’accoglimento di tale motivo sarebbe infatti pienamente satisfattivo per il ricorrente e ciò determina il suo esame prioritario.

7.1. In sintesi, con tali censure l’appellante deduce la violazione dei termini previsti dalla Circolare nonché ulteriori violazioni procedurali per asserita sovrapposizione delle fasi, istruttoria e deliberativa.

7.1.1. Evidenzia, in particolare, che, all’esito del rigetto della prima proposta di archiviazione del procedimento ex art. 2 da parte del Plenum, con la delibera del 7 aprile 2021, la pratica è tornata in Commissione ma senza indicare ulteriori approfondimenti istruttori né assegnare il termine per il loro compimento, che, comunque (anche se il Plenum avesse prospettato esigenze istruttorie) non avrebbe potuto superare i tre mesi, non prorogabili, come previsto dall’art. 4, comma 4, della circolare.

7.1.2. La Commissione avrebbe, quindi, riaperto tout court la fase istruttoria, già conclusa e senza che ricorresse l’ipotesi consentita di nuovi approfondimenti motivatamente disposti dal Plenum, dilatando così illegittimamente i termini per la conclusione del procedimento, benché la pratica fosse già giunta alla fase deliberativa (con la delibera del 7 aprile 2021).

7.2. Pertanto, in base alla disciplina che regola la procedura per il trasferimento d’ufficio del magistrato - in particolare l’art. 42 del Regolamento interno del C.S.M., intitolato “Procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in materia di incompatibilità ambientale e funzionale” , approvato con deliberazione del 26 settembre 2016, e la Circolare n. 14430 del 28 luglio 2017 che gli ha dato attuazione - il Consiglio Superiore avrebbe dovuto procedere all’archiviazione del procedimento di trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della circolare citata, per estinzione determinata dal superamento dei termini massimi: ciò in quanto la proposta di trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D. 511/1946, formulata il 9 settembre 2021, sarebbe intervenuta quando era ormai decorso il termine di tre mesi – 7 luglio 2021, a far data dal rinvio della pratica in Commissione da parte del Plenum - entro il quale la Commissione avrebbe dovuto provvedere.

Per contro, la delibera del Plenum del 7 aprile 2021 ha disposto il ritorno in Commissione con la sola motivazione della inidoneità del rigetto della proposta a definire la pratica, senza prospettare ulteriori esigenze istruttorie né indicare ragioni di assoluta necessità. A sua volta, la Commissione ha erroneamente ritenuto operante il termine della ordinaria fase istruttoria, prorogandolo finanche nella misura massima consentita (fino a nove mesi complessivi).

7.2.1. Non avallerebbe una diversa interpretazione l’art. 47 del Regolamento, sul quale in ogni caso prevarrebbe la speciale disciplina sul procedimento di trasferimento d’ufficio di cui alla menzionata circolare, in base alla quale il ritorno della pratica in Commissione avrebbe potuto avvenire solo per la necessità di compiere specifici atti istruttori, i quali dovevano essere espletati entro tre mesi (art. 4, co. 4, della Circolare 14430/2017). Del resto, alla disciplina speciale della circolare rinvia lo stesso Regolamento (vedi art. 42) ed essa ne integra le previsioni (in particolare, con riferimento all’art. 47 comma 7 del Regolamento sul ritorno della pratica in Commissione quando il rigetto della proposta non è idoneo a definire la pratica).

7.3. Non sarebbe poi persuasiva neanche la tesi, sostenuta in subordine dall’Avvocatura, secondo cui il rinvio della pratica in Commissione avrebbe comportato la riapertura della fase istruttoria, ricominciando a decorrere un nuovo termine.

7.3.1. Del pari, ad avviso dell’appellante, sarebbe erroneo ritenere che, nel caso di ritorno della pratica in Commissione, quest’ultima non sia tenuta comunque a rispettare il termine di tre mesi stabilito dalla circolare per l'espletamento di specifici approfondimenti istruttori, termine che ragionevolmente è più breve rispetto a quello assegnato alla Commissione per lo svolgimento dell'ordinaria attività conoscitiva, essendo stata a quel punto già svolta la gran parte dell’istruttoria e formulata, sulla base delle risultanze acquisite, la proposta della Commissione, di archiviazione del procedimento o di trasferimento per incompatibilità.

7.4. Inoltre, non potrebbe trascurarsi che i termini previsti dall’art. 4 della Circolare n. 14430/2017 – come, in generale, quelli che scandiscono l’eccezionale procedura di trasferimento d’ufficio del magistrato - sono perentori, in attuazione del principio della ragionevole durata del procedimento, scolpito nell’art. 97 della Costituzione.

In questa ottica, anche la proroga di tre mesi disposta dalla Commissione con delibera del 24 maggio 2021 non giustificherebbe il prolungamento del termine, essendo la proroga consentita, a norma dell’art. 4 co. 1, R.Dlgs. n. 511/1946, da parte dell’Assemblea plenaria, solo nel caso di motivata grave necessità, qui non ricorrente;
né sarebbe corretto considerare l’intero termine (sei mesi oltre alla proroga di tre mesi), come se la conclusione dell’istruttoria non ci fosse mai stata.

7.4.1. Oltretutto, sarebbe erroneo ancorare l’iniziale decorrenza dei termini del procedimento ex art. 2 L.G. avviato nei confronti dell’appellante alla comunicazione di apertura del procedimento del 17 dicembre 2020, all’esito della seduta in cui si è tenuta la prima relazione da parte del consigliere incaricato, sì da ritenere spirato il termine semestrale al 17 giugno 2021.

Per contro, ai sensi dell’art. 4 della citata Circolare, il dies a quo della fase istruttoria non potrebbe che essere individuato in quello di trenta giorni, fissato in linea generale dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, dalla data della prima segnalazione al C.S.M. o, al massimo, dal giorno successivo di trasmissione della segnalazione, non potendo detto termine essere dilatato ad libitum della Commissione.

7.4.2. Nel caso di specie, secondo l’appellante il termine iniziale del procedimento sarebbe quindi decorso dal 15 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo all'arrivo della prima segnalazione), sicché: a) il termine semestrale della fase istruttoria ex art. 4, 1° comma, della circolare n. 14430/2017 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini fissata dall'art. 4, 5° comma, della stessa circolare) scadeva alla data del 15 febbraio 2021; b) i quindici giorni per la proposta di delibera da parte della Commissione, previsti dal comma 2 dell'art. 4, al 2 marzo 2021; c) il termine massimo trimestrale, previsto dal comma 3 dell'art. 4, per la deliberazione della proposta da parte del Plenum scadeva il 2 giugno 2021; d) in conclusione, la proposta di trasferimento di ufficio, approvata il 22 luglio 2021 e sottoposta al Plenum il 9 settembre 2021, sarebbe tardiva e, alla data del 20 ottobre 2021, in cui era prevista la seduta del Plenum per deliberare il trasferimento di ufficio, erano ormai decorsi i termini di massima durata del procedimento.

A diverse conclusioni non si perverrebbe neanche computando i termini del procedimento dal 28 ottobre 2020, data in cui è pervenuta l'ulteriore segnalazione della Procura Generale -OMISSIS- che ha determinato l'iscrizione della pratica n. 20/RS/2020, assegnata alla Prima Commissione con delibera dal Comitato di Presidenza del 4 novembre 2020.

7.4.3. Sarebbe, infine, violato anche il termine di trenta giorni dall'avvenuta trasmissione della nuova proposta entro il quale l'Assemblea plenaria è tenuta ad adottare le deliberazioni di propria competenza ex art.4, comma 4, secondo alinea, della Circolare n. 14430 del 28 luglio 2017.

7.4.4. Del resto, in altri casi del tutto analoghi, con evidente disparità di trattamento, il CSM si sarebbe orientato per l’archiviazione del procedimento per superamento dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Circolare.

7.5. In conseguenza della violazione dei termini perentori previsti dalla Circolare n. 14430/17, nei sensi sopra indicati, il trasferimento dell’appellante, in accoglimento della domanda dallo stesso avanzata in subordine, sarebbe anch’esso illegittimo in via derivata.

7.6. Tali doglianze, sebbene pregevolmente argomentate, non sono fondate.

7.7. Conviene ripercorrere la sequenza procedimentale, così come risulta dagli atti di causa:

a) a seguito di segnalazioni e dell’apertura della fase conoscitiva, nella seduta del 17 dicembre 2020 la Prima Commissione ha deliberato di aprire nei confronti dell’appellante il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946;

b) all’esito della fase istruttoria e dell’audizione dell’interessato, la Prima Commissione, a maggioranza, ha deliberato di formulare al Plenum una proposta di archiviazione del procedimento;

c) la proposta di archiviazione è approdata all’assemblea plenaria ed è stata discussa nella seduta del 7 aprile 2021;

d) il Plenum, a maggioranza, ha deliberato di respingere la proposta di archiviazione e, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del regolamento interno, la pratica è quindi tornata in Commissione “in quanto, per ragioni procedurali legate alle garanzie difensive nei riguardi del dott. -OMISSIS-, non poteva essere definita con una delibera di trasferimento assunta senza convocare l’interessato e senza contestargli le ulteriori acquisizioni istruttorie emerse dopo il primo deposito degli atti” (v. delibera del 9 settembre 2021 pag. 15);

e) è stata, dunque, disposta una nuova chiusura della fase istruttoria, il 13 aprile 2021, con un nuovo deposito degli atti ai sensi dell’art. 2, comma 1.1.5., della circolare n. 14430/2017;

f) disposta per la seduta del 4 maggio 2021 una nuova audizione dell’interessato (il quale aveva nel frattempo depositato una nuova memoria in relazione ai fatti alla base del procedimento) e acquisita ulteriore documentazione, in data 9 settembre 2021 la Prima Commissione ha deliberato una proposta di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946;

h) a questo punto, l’interessato, ricevuta la comunicazione della proposta di trasferimento d’ufficio, ha presentato una istanza, in via principale, di archiviazione per superamento per estinzione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 6, della circolare e, in subordine, ha domandato il trasferimento in prevenzione;

i) la Prima Commissione ha deliberato di non modificare la proposta già sottoposta al Plenum per la discussione nella seduta del 20 ottobre 2021 e di non formulare proposte conformi alla istanza di estinzione per superamento dei termini del procedimento;
preso atto della istanza subordinata di trasferimento in prevenzione, la cui trattazione “appare prevalente, anche nell’interesse del dott. -OMISSIS-” , ha quindi sospeso il procedimento ai sensi dell’art. 42 terzo comma del Regolamento e trasmesso gli atti alla Terza Commissione, con parere favorevole al trasferimento su domanda nelle sedi indicate dall’interessato.

7.7.1. Così ricostruite le tempistiche procedimentali, ritiene il Collegio che il procedimento abbia avuto un andamento non difforme dal paradigma normativo di riferimento.

7.7.2. In primo luogo, non è illegittimo l’aver disposto, a seguito del rigetto della prima proposta di archiviazione, il semplice ritorno in Commissione, pur in assenza di specifiche esigenze istruttorie.

Infatti, correttamente il rinvio della pratica in Commissione, all’esito della seduta plenaria del 7 aprile 2021, non è stato disposto ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Circolare - a mente del quale l’Assemblea plenaria, con delibera motivata, può rimettere gli atti in Commissione quando ravvisi l’assoluta necessità di approfondimenti o di atti istruttori, indicandoli specificamente ed assegnando un termine non superiore a tre mesi per il loro espletamento - bensì, come espressamente affermato in delibera, a seguito della mancata approvazione della proposta di archiviazione formulata dalla Prima Commissione (di cui il Plenum mostrava di non condividere l’impostazione perché avrebbe contenuta “una sorta di inversione rispetto alla previsione dell’art. 2” laddove si era escluso una situazione di incompatibilità ambientale) e della impossibilità di ritenere con ciò definita la pratica, escludendosi per questo l’applicabilità dell’art. 47, comma 7, del Regolamento interno.

7.7.3. Tale disposizione prevede: “Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce la pratica e non sono state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sarà redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovrà essere depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio. L’approvazione avverrà con le forme e i modi di cui all’art. 69, comma 2” .

7.7.4. Nel caso di specie, poiché il rigetto della prima proposta di archiviazione della procedura di trasferimento d’ufficio ex art. 2 Legge Guarentigie non era idoneo a definire la pratica, non si rientrava nel perimetro applicativo della norma ed era, dunque, necessario disporre la rimessione degli atti in Commissione, per definire il procedimento, con un provvedimento di archiviazione o con il trasferimento d’ufficio del magistrato.

7.7.5. Il procedimento in questione prevede, infatti, sia in fase referente, che in quella deliberante, specifici adempimenti procedimentali finalizzati a garantire il contraddittorio con il magistrato interessato: adempimenti che sarebbero pregiudicati dalla procedura semplificata prevista dall’art. 47, comma 7, del Regolamento.

7.7.6. Per quanto esposto, è erroneo l’argomento dell’appellante secondo cui quest’ultima disposizione non attribuirebbe al Plenum il potere di restituire le proposte alla Commissione, né espressamente né implicitamente, essendo l’unico caso in cui ciò è consentito quello indicato all’art. 4, comma 4, della Circolare del 2017 ( i.e. per comprovate e motivate esigenze istruttorie).

7.7.7. Al contrario, come evidenziato, l’art. 47, comma 7, del Regolamento trova applicazione nei soli casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica;
dal che - a contrario - si desume che in tutti gli altri casi la stessa deve tornare in Commissione per l’ulteriore corso.

7.7.8. Inoltre, la stessa relazione di accompagnamento alla circolare (cfr. delibera del CSM del 26 luglio 2017) prevede espressamente che “la fase deliberativa potrà essere di accoglimento o meno della proposta di archiviazione, in tale ultimo caso eventualmente formulando una richiesta di integrazione istruttoria” .

7.7.9. Ne consegue che il Plenum ha legittimamente respinto la proposta di archiviazione e rimesso, semplicemente, gli atti in Commissione per definire la procedura di trasferimento d’ufficio.

7.8. Anche l’invocato principio di specialità e la conseguente prevalenza sull’art. 47 del Regolamento interno della disciplina del circolare sul trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale non mutano gli esiti della decisione.

7.8.1. Infatti, il Regolamento è un atto di normazione secondaria, che il Consiglio ha adottato in attuazione dell’art. 20, comma 1, n. 7 della legge n. 195/1958;
la Circolare, invece, è un atto amministrativo generale ed astratto, che integra la normativa primaria nelle parti non disciplinate.

7.8.2. In base ai principi che regolano i rapporti tra fonti di diverso grado, nell’ipotesi in cui i due atti disciplinassero in senso diverso la stessa fattispecie, il regolamento, fonte sovraordinata, sarebbe prevalente rispetto alla circolare.

7.8.3. In concreto, tuttavia, l’art. 47, comma 7, del Regolamento Interno, e l’art. 4, comma 4, della Circolare non disciplinano la stessa fattispecie.

7.8.4. Infatti, se la prima disposizione evocata enuncia una regola di carattere generale, applicabile a tutte le procedure di competenza consiliare, indicando, per i casi in cui la non approvazione della proposta consenta comunque di ritenere definita la pratica, come debba essere predisposta la motivazione e quando questa si ha per approvata, la richiamata norma della circolare regola invece la diversa ipotesi in cui la proposta non sia approvata dal Plenum per ravvisate esigenze istruttorie o per la necessità di ulteriori approfondimenti;
in quest’ultimo caso il Plenum, in sostanza, assume una decisione interlocutoria, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione (cfr. art. 4, comma 1: “Nel caso in cui l’Assemblea Plenaria ravvisasse l’assoluta necessità del compimento di approfondimenti o atti istruttori, con delibera motivata potrà rimettere gli atti alla Commissione indicando specificamente gli atti da espletare ed assegnando un termine non superiore a mesi tre per il loro espletamento” ).

7.8.5. Ne consegue che nel caso di specie, in cui il rinvio in Commissione è stato disposto per la mera non approvazione della proposta di archiviazione, non occorreva indicare nella delibera gli approfondimenti istruttori da compiersi, né assegnare alla Commissione il termine, non superiore a tre mesi, per il relativo espletamento degli ulteriori incombenti.

7.9. Venendo poi alla articolata questione sulla perenzione del procedimento per superamento dei termini, deve, anzitutto, rilevarsi che il dies a quo per la decorrenza del termine di sei mesi previsto dalla Circolare per il compimento dell’attività conoscitiva e istruttoria correttamente non è stato individuato nella data in cui sono pervenute le due segnalazioni (del 15 giugno 2020 e del 28 ottobre 2020) del Procuratore Generale presso la Corte d’appello -OMISSIS-, aventi ad oggetto i fatti all’origine del procedimento ex art. 2 L.G., bensì nella data in cui, dopo essere stata effettuata da parte del relatore l’illustrazione della pratica in Commissione, è stata, quindi, deliberata l’apertura del procedimento.

7.9.1. La regola posta all’art. 4 comma 1 della Circolare 14430/2017 – a mente del quale “la fase conoscitiva ed istruttoria deve concludersi nel termine di mesi sei che decorre dalla data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento” - intende bilanciare il principio di ragionevole durata del procedimento con la finalità di assicurare l’effettività dell’attività consiliare volta ad accertare la sussistenza di condizioni impeditive all’esercizio indipendente e imparziale della funzione giudiziaria nella sede occupata dal magistrato.

7.9.2. Si legge, infatti, testualmente nella relazione di accompagnamento alla menzionata circolare che “l’individuazione di detti termini [espressamente qualificati come perentori n.d.r.] deve contemperare un’esigenza di ragionevole e certa durata del procedimento nell’interesse pubblico e privato, del magistrato interessato, di evitare che situazioni di opacità nell’esercizio della funzione giurisdizionale possano protrarsi ad libitum, con quella di efficienza dell’azione amministrativa che richiede tempi adeguati per lo svolgimento di istruttorie spesso non prive di complessità” .

Ne segue che le peculiarità del procedimento in questione – disciplinato da una specifica normativa di settore - non consentono di ritenere qui applicabili i termini per la conclusione del procedimento amministrativo previsti in via generale per i procedimenti amministrativi attivati d’ufficio.

Infatti, come si evince dalla menzionata relazione di accompagnamento alla circolare, la procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale del magistrato è procedimentalizzata secondo fasi proprie, ben scandite: per quanto qui rileva, la prima fase è quella conoscitiva ed è “una fase di delibazione sommaria deputata allo svolgimento di accertamenti volti a verificare se negli elementi di fatto presenti negli esposti o nelle segnalazioni trasmesse alla Prima Commissione sussistano aspetti che possano portare all’apertura del procedimento” .

Solo qualora tale fase non si concluda con un provvedimento di archiviazione, non sussistendone i presupposti “perché la situazione di incompatibilità comincia a tratteggiarsi, sia pur astrattamente”, la Commissione “provvederà senza ritardo all’apertura del procedimento con conseguente instaurazione del contraddittorio” .

Tanto premesso, la relazione in Commissione da parte del consigliere incaricato è stata svolta il 7 dicembre 2020 e, come risulta incontrovertibilmente dagli atti (cfr. proposta della Commissione del 9 settembre 2021, allegato 1 della documentazione depositata dal CSM nel giudizio di appello;
nonché nota di comunicazione di apertura del procedimento del 17 dicembre 2020 a firma del Segretario Generale con allegati, di cui all’all. 6 della documentazione depositata col ricorso di primo grado), il 17 dicembre 2020 il Consiglio – non ravvisati i presupposti per l’archiviazione all’esito della fase conoscitiva - ha deliberato di aprire nei confronti dell’interessato la procedura di trasferimento d’ufficio ex art. 2 cit.;
solo da questo momento, necessariamente successivo alla illustrazione del relatore, decorre il termine di sei mesi essendo emersa con evidenza la decisione di non procedere all’archiviazione (per le considerazioni esposte oltre nulla cambia anche ove venisse presa come riferimento per la decorrenza del termine la data della relazione del 7 dicembre 2020).

Di conseguenza, il termine semestrale è venuto a scadere il 17 giugno 2021, termine che, successivamente al rigetto della richiesta di archiviazione da parte del Plenum e del ritorno della pratica in Commissione, nella seduta del 24 maggio 2021, la Prima Commissione ha prorogato di altri tre mesi, e dunque, considerata la (non contestata) sospensione feriale dei termini, fino al 17 ottobre 2021 (tenuto conto della sospensione feriale) per la ritenuta “opportunità di una trattazione unitaria in Plenum delle posizioni aperte” .

La proposta della Prima Commissione che ha deliberato il trasferimento d’ufficio dell’interessato ex art. 2 del R.D.lgs. n. 511/1946 è stata, quindi, tempestivamente adottata (il 9 settembre 2021), nel rispetto del termine stabilito dalla menzionata circolare per la conclusione della fase istruttoria: e si giunge a tale conclusione, come già detto, sia se si consideri il dies a quo del termine nella data della relazione, sia che si prenda come riferimento la data della delibera di apertura del procedimento.

A nulla rileva infine la sequenza procedimentale successiva alla domanda di trasferimento a domanda in prevenzione, in quanto la stessa è idonea a sospendere i termini e a innescare un nuovo procedimento concluso con la delibera del 13 ottobre 2021.

7.9.3.Giova altresì evidenziare che nell’ambito della fase istruttoria che segue all’apertura del procedimento in questione, possono distinguersi due segmenti procedimentali: il primo, relativo allo svolgimento di attività istruttoria propriamente detta, in cui la Commissione provvede “in forma libera” all’istruzione del procedimento e agli approfondimenti del caso, mediante il compimento di atti di vario tipo (quali, a titolo esemplificativo, l’audizione dell’interessato interessato o di soggetti terzi, quali magistrati, dirigenti degli uffici ma anche soggetti estranei all’ordine giudiziario, e l’acquisizione di documenti: cfr. art. 2, comma 1.1.4 della circolare);
l’altro, orientato ad assicurare all’interessato il pieno dispiegamento della propria difesa, che prevede il deposito degli atti, la facoltà dell’interessato di prenderne visione e ottenerne copia, nonché di presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore a dieci giorni e di essere audito con l’eventuale assistenza di un difensore (art. 2, comma 1.1.5, della circolare).

7.9.4. Nel rispetto della descritta sequenza procedimentale, all’esito del rinvio della pratica da parte del Plenum per rigetto della proposta di archiviazione, nella seduta del 13 aprile 2021, la Prima Commissione ha deliberato di comunicare all’odierno appellante l’avvenuta chiusura della fase istruttoria, il conseguente deposito degli atti, la possibilità di chiederne copia, di presentare controdeduzioni scritte nel termine di dieci giorni, nonché di essere ascoltato, fissando a tale fine la data del 4 maggio 2021;
all’esito della seduta del 22 giugno 2021, la Prima Commissione, a garanzia dell’interessato e per consentirgli di contestare nuove acquisizioni istruttorie, ha poi disposto che il medesimo fosse informato del deposito di ulteriori atti sopravvenuti, fornendogli le medesime avvertenze di cui alla comunicazione del 13 aprile 2021 e convocandolo nuovamente per un’ulteriore audizione, che si è svolta nella seduta del 13 luglio 2021.

Tali adempimenti sono stati, all’evidenza, finalizzati ad assicurare le prescritte garanzie all’interessato, consentendogli il dispiegarsi del pieno esercizio delle facoltà difensive, pur nel rispetto dei termini perentori della procedura.

7.9.5. Contrariamente a quanto poi dedotto dall’appellante la proroga del maggio 2021 è stata disposta per assoluta necessità, correttamente e legittimamente individuata nella necessità di disporre di più tempo “alla luce delle segnalate esigenze di trattazione unitaria” delle posizioni aperte (cfr. delibera del 24 maggio 2021).

7.9.6. Considerato il termine così prorogato, nella seduta del 22 luglio 2021 la Prima Commissione ha formulato la proposta di trasferimento d’ufficio, e in quella successiva del 9 settembre ha deliberato di sottoporla all’Assemblea Plenaria, chiedendo la fissazione della seduta plenaria, nel rispetto dei termini di cui all’art. 4 della Circolare

7.9.7. Per le ragioni in precedenza esposte non sovverte tale conclusione la richiesta subordinata di trasferimento a domanda, presentata dall’interessato il 27 settembre del 2021, né rileva ancora la data fissata per la trattazione della pratica nell’Assemblea Plenaria (20 ottobre 2021, seduta che non si terrà a seguito del precedente accoglimento del trasferimento a domanda).

7.9.8. Anche poi a voler ritenere che la Prima Commissione, dopo il rinvio della pratica, disponesse di soli ulteriori tre mesi, non può sottacersi che - come correttamente rilevato nella delibera del 29 settembre 2021 –tale termine deve ritenersi aggiuntivo a quello ordinario di sei mesi, concesso alla commissione per concludere la fase conoscitiva e istruttoria, secondo una soluzione che, oltre a essere coerente con il dato sistematico (la regola dei tre mesi è fissata dal comma 4 dell’art. 4, quindi, a completamento della disciplina degli ordinari termini di definizione del procedimento contenuta nei commi da 1 a 3), è altresì preferibile su un piano logico, in quanto evita un’irragionevole abbreviazione dei termini rispetto a quelli assegnati, in via generale, alla Commissione nell’ipotesi in cui il Plenum stimi necessario compiere ulteriori approfondimenti istruttori.

7.9.9. In definitiva, deve ritenersi:

- che il Plenum ha il potere di restituire la pratica alla Commissione per mancata condivisione della proposta;

- che non si applichi alla fattispecie il termine dell’art. 47 comma 7 del Regolamento CSM e che non si applichino neanche quelli di cui all’art. 4 comma 4 della circolare, riferiti a un’ipotesi specifica di ritorno in Commissione, qui non verificatasi, ovvero per esigenze istruttorie necessarie per decidere la pratica;

- che la proroga del termine è stata validamente approvata dalla Commissione.

8. Deve a questo punto essere esaminato il primo motivo, attraverso il quale l’appellante ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado, con cui aveva dedotto l’illegittimità delle delibere consiliari e, in via derivata, della delibera di trasferimento in prevenzione e del pedissequo decreto ministeriale, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 1 della Costituzione e dell’art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dell’art. 52 e della Tabella del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017. Incompetenza” .

8.1. In particolare, con tale motivo, l’appellante è tornato a dolersi che, con la delibera del 29 settembre 2021, la Prima Commissione si sia arrogata poteri decisori spettanti all’Assemblea plenaria, esorbitando dalle proprie attribuzioni, meramente propositive o consultive, tipiche delle commissioni referenti, come riconosciute dal Regolamento interno (art. 52).

Si assume, infatti, che la Commissione avrebbe rigettato, in carenza di potere, l’istanza di archiviazione del procedimento per perenzione anziché investirne ritualmente il Plenum (che sul punto non si sarebbe così mai espresso) con una proposta di rigetto della domanda da sottoporre alla sua approvazione.

8.1.1. A diverse conclusioni non potrebbe condurre la considerazione per cui il procedimento d’ufficio andava sospeso ai sensi dell’art. 42 comma 3 del Regolamento a seguito della domanda di trasferimento in prevenzione in quanto quest’ultima richiesta, come evidenziato, era stata avanzata in via del tutto subordinata rispetto alla istanza di archiviazione proposta in via principale.

8.2. Il motivo non è fondato.

8.3. Correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente la dedotta incompetenza della commissione, laddove la medesima ha deliberato di non formulare una proposta conforme alla detta richiesta di archiviazione del procedimento per superamento dei termini avanzata dal ricorrente, avendo già rimesso al Plenum la decisione finale sul trasferimento d’ufficio.

8.4. Invero, la Prima Commissione non ha rigettato l’istanza di archiviazione, ma, nel legittimo esercizio dei poteri di riesame dei provvedimenti adottati, ha soltanto deciso di tener ferma la proposta di trasferimento d’ufficio già formulata e di non procedere al suo annullamento per il prospettato vizio di legittimità procedurale.

8.5. Non è difatti contestato che, all’esito del nuovo esame della pratica, la Prima Commissione, nella seduta 22 luglio 2021, abbia proposto il trasferimento d’ufficio ex art. 2, comma 2 cit. dell’appellante e che, nella seduta del 9 settembre del 2021, approvata la motivazione della proposta da sottoporre al Plenum, abbia chiesto di fissare la seduta plenaria per la discussione.

8.6. A conclusione della fase referente – in senso sfavorevole al magistrato, con la fissazione al 20 ottobre 2021 della seduta pubblica per la trattazione della pratica di trasferimento d’ufficio e la rituale comunicazione dei suoi esiti nonché della seduta di discussione all’interessato (con nota del 13 settembre 2021 del Segretario Generale) - il 27 settembre 2021 l’appellante presentava istanza per chiedere, in via principale, l’estinzione del procedimento per superamento dei termini massimi previsti dall’art. 4 della Circolare n. 14430/2017 e, in via subordinata, il trasferimento in prevenzione.

8.7. Così ricostruita la tempistica procedimentale, deve ritenersi che a fronte di una richiesta di archiviare la pratica per intervenuta perenzione del procedimento la Commissione, nel legittimo esercizio delle proprie attribuzioni, non abbia inteso discostarsi dalle precedenti determinazioni assunte con la delibera del 9 settembre 2021, ritenendo che quest’ultima – contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato – non fosse stata tardivamente adottata.

8.7.1. Per converso, la Commissione non era tenuta a revocare o annullare in autotutela la proposta di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, investendo il Plenum di una nuova proposta di archiviazione del procedimento per estinzione per inutile superamento dei termini di cui all’art. 4 della circolare del CSM n. P.14430/2017.

8.7.2. Infatti, nel deliberare “la non modifica delle proposte” già formulate in Plenum “ con riferimento alle istanze di cui ai punti 1) e 2)” del ricorrente (estinzione del procedimento per superamento dei termini massimi di definizione previsti dall’art. 4 della menzionata Circolare –punto 1- o del termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione al Plenum della seconda proposta della Commissione di cui all’art. 4, comma della Circolare– punto 2;
cfr. delibera della seduta del 29 settembre 2021), la Commissione ha ritenuto di non dar corso alle sollecitazioni dell’interessato e di non dover formulare proposte ad esse conformi, escludendo la ricorrenza del vizio di legittimità costituito dal decorso dei termini massimi previsti dalla normativa di riferimento.

8.7.3. Né conduce a diverse conclusioni che nella nota a firma del Segretario Generale in data 29 settembre 2021 si faccia menzione del “non accoglimento della richiesta di archiviazione per decorrenza dei termini di cui all’art. 4 Circ. 14430/2017” , trattandosi di una mera comunicazione all’interessato che non può certamente integrare il contenuto della predetta delibera.

8.8. La Commissione ha, dunque, effettuato una valutazione che rientrava nelle sue attribuzioni, senza travalicarne i limiti: confermato il proprio intendimento di proporre il trasferimento ambientale e, preso atto della “istanza subordinata di trasferimento in prevenzione” , senza affatto pretermettere la graduazione delle domande proposte, ha giudicato “prevalente” la trattazione di quest’ultima istanza “anche nell’interesse” del ricorrente ;
in conformità con quanto previsto dalla Circolare e dall’art. 42 del Regolamento Interno, ha, quindi, sospeso il procedimento ex art. 2 della Legge Guarentigie e ha trasmesso la pratica alla Terza Commissione, con parere favorevole sulle sedi indicate dal magistrato ai fini del proprio trasferimento in prevenzione (cfr. delibera del 29 settembre 2021).

8.9. Neppure può ritenersi che l’appellante sia stato trasferito a domanda, senza che l’Assemblea plenaria sia stata posta nella condizione di valutarne la richiesta di archiviazione, avanzata in via principale.

8.9.1. A prescindere dalla considerazione per cui l’appellante ben avrebbe potuto sottoporre nella seduta plenaria la questione della estinzione del procedimento per decorso dei termini massimi, è decisivo osservare che l’impugnata delibera di trasferimento dell’Assemblea Plenaria del 13 ottobre 2021, nelle premesse, richiama espressamente la delibera della Prima Commissione del 29 settembre 2021, in cui, come detto, la domanda principale del ricorrente è stata esaminata seppur al solo fine di non formulare una nuova proposta di archiviazione per estinzione del procedimento.

8.9.2. Pertanto, il Plenum , nel decidere il trasferimento a domanda, era consapevole della richiesta principale dell’appellante e del fatto che la Commissione avesse deciso di non modificare la proposta di trasferimento d’ufficio, già formulata a conclusione della fase referente, recependo, nella propria decisione, il percorso logico- argomentativo della Commissione.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, escludersi che il procedimento si sia estinto per superamento dei termini massimi al momento in cui la Prima Commissione ha formulato al Plenum la proposta di trasferimento d’ufficio dell’appellante e deve ritenersi che il Plenum del CSM abbia assunto la decisione di accogliere l’istanza subordinata di trasferimento a domanda, nella consapevolezza che la proposta della Commissione implicava il non accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento per superamento dei termini (non accoglimento condiviso, pertanto, dal Plenum ).

9.1. È stata quindi, correttamente accolta l’istanza proposta in subordine di trasferimento in prevenzione.

9.2. L’art. 42, comma 3, del Regolamento interno del CSM prevede infatti che “La procedura di trasferimento di ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità nonché in ogni altro caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d’ufficio” .

9.3. Inoltre, la circolare 14430/2017 sul trasferimento d’ufficio, adottata in attuazione dell’art. 42 del Regolamento prevede, a sua volta (all’articolo 1, comma 3), che “Quando non ricorrono le ragioni di urgenza e nella domanda di trasferimento volontario dell’interessato ricorrono tutti gli elementi per l’accoglimento, la Commissione può disporre la sospensione del procedimento di trasferimento d’ufficio, deliberandone la chiusura dopo l’avvenuto trasferimento a domanda. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all’art. 4 comma 1”.

9.4. Nel caso in esame, come già evidenziato, l’appellante si è avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a domanda senza attendere l’esito del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, preferendo per sua scelta non arrivare a una decisione di merito del Consiglio Superiore (che aveva già respinto la prima proposta di archiviazione), seppur condizionando la domanda di trasferimento volontario alla istanza di archiviazione del procedimento per estinzione, presentata in via principale.

9.5. Il ricorso di primo grado è, dunque, ammissibile nei solo limiti del corretto esame della domanda principale (estinzione per decorso dei termini) avanzata dall’odierno appellante, ma nel merito è infondato e va respinto.

10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, ritenuto il ricorso di primo grado ammissibile, lo stesso va respinto nel merito.

11. Sussistono giusti motivi, per la complessità e la novità delle questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.

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